fbpx

Lavoro in bosco

Il regolamento EUDR e i nuovi obblighi delle imprese

EUDR il nuovo regolamento per le imprese forestali
Ascolta l'articolo

di Angelo Mariano, Sebastiano Cerullo, Chiara Cassandro, Simonetta Della Rosa, Sara Zunino

Il nuovo regolamento contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR) presto sarà vigente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea abrogando definitivamente il Regolamento Legno (EU Timber Regulation del 2010).
Ma come cambieranno le cose per le imprese? Quali saranno gli obblighi previsti per chi importa, rende disponibili sul mercato ed esporta prodotti derivati da legno, bovini, soia, palme da olio, caffè, cacao e gomma naturale?
Con questo contributo è possibile conoscere meglio il nuovo regolamento e soprattutto comprendere i nuovi obblighi delle aziende afferenti ai settori del legno, della carta, dell’arredo e delle biomasse, comprese quelle della filiera forestale nazionale, quali le imprese boschive e le segherie.

Nel contesto delle iniziative dell’Unione europea volte a fronteggiare il cambiamento climatico, tutelare la biodiversità, salvaguardare le foreste e creare un sistema alimentare sostenibile, la Commissione europea presentò il 17 novembre 2021 la proposta di un regolamento inerente a determinate materie e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
Il 16 maggio 2023, previo accordo raggiunto in sede parlamentare ed a conclusione del previsto iter legislativo, il Consiglio dell’UE ha definitivamente approvato il testo finale di tale regolamento che a breve entrerà in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione.
Il regolamento, nelle sue progressive fasi di perfezionamento, è stato già oggetto di precedenti articoli pubblicati da questa rivista ai quali si rimanda per completezza d’informazione (Regolamento contro la deforestazione ed il degrado forestale, Il Consiglio Ambiente UE approva la proposta di nuovo regolamento sulla deforestazione, Le immagini satellitari ed il contrasto al legno illegale, alla deforestazione ed al degrado forestale).

 

Scopo del Regolamento

Questa norma, ormai conosciuta con l’acronimo EUDR, vieterà l’immissione nel mercato comunitario e l’esportazione dall’UE di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 oppure che risultano illegali in quanto non conformi alla legislazione vigente nei Paesi di produzione delle materie prime di cui sono composti.
Il regolamento riguarda sette materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno), gran parte dei prodotti da esse derivati ed in particolare, due categorie di imprese:

  1. Gli operatori che immettono per primi sul mercato o che esportano merci regolamentate e che devono svolgere la dovuta diligenza per accertare che tali prodotti siano legali e contraddistinti da un rischio di deforestazione o di degrado forestale nullo o trascurabile;
  2. I commercianti che comprano o mettono a disposizione prodotti già immessi sul mercato UE e che in base alle proprie dimensioni aziendali, possono essere obbligati (grandi aziende) o esonerati (micro, piccole e medie imprese - PMI) dall’effettuare la dovuta diligenza.

Ai sensi dell’EUDR i commercianti caratterizzati da dimensioni maggiori di quelle delle medie imprese sono a tutti gli effetti omologati agli operatori di cui condividono totalmente gli obblighi, inclusi quelli inerenti alla dovuta diligenza. Tale condizione riguarda le imprese con più di 250 occupati e fatturato o bilancio annuo totale rispettivamente superiori a 50 o 43 milioni di euro.

 

Entrata in vigore ed attuazione della norma

L’EUDR entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE ed in regime attuativo 18 mesi dopo: presumibilmente tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025 (per la maggior parte delle imprese che importano, producono o esportano le materie prime suelencate o i prodotti da esse derivati).

L’entrata in vigore dell’EUDR comporterà l’abrogazione dell’attuale EUTR

L’attuazione del nuovo regolamento comporterà la contestuale abrogazione del Regolamento Legno (Timber Regulation – Reg. UE 995/2010) che attualmente disciplina la legalità di legno e derivati immessi nel mercato UE e che, transitoriamente, continuerà a regolamentare per un triennio le merci prodotte prima della data d’attuazione dell’EUDR. Di fatto, il nuovo regolamento, comprenderà anche alcuni prodotti a base di legno attualmente non contemplati dalla Timber Regulation ed elencati nella seconda sezione del presente articolo: tra questi: carbone, carta stampata, sedie ed articoli per la cucina.
Per le piccole e microimprese che non rientrano nel campo d’applicazione dell’attuale Timber Regulation, il regolamento EUDR prevede un tempo di adeguamento di ulteriori 6 mesi rispetto ai 18 previsti per tutte le altre.

 

Dovuta diligenza e relativa dichiarazione

L’EUDR, come l’attuale Timber Regulation, si basa sulla dovuta diligenza obbligatoria e preventiva che è tenuto ad eseguire chi immette nel mercato UE, od esporta da esso, prodotti regolamentati.
La dovuta diligenza si articola nelle seguenti tre fasi:

  1. Raccolta delle informazioni riguardanti il prodotto (di cui approvvigionarsi, da rivendere o da esportare), la geolocalizzazione degli appezzamenti in cui è stata prodotta la materia prima che lo costituisce, le norme vigenti nell’area di produzione e la mancata insorgenza di deforestazione o degrado forestale a partire dal 1° gennaio 2021;
  2. Valutazione del rischio basata sulla complessità della catena d’approvvigionamento, sulle caratteristiche del Paese e della regione d’origine del prodotto, della presenza in loco di popolazioni indigene e dell'eventuale esistenza di rivendicazioni territoriali o di altre possibili controversie sociali inerenti al rispetto dei diritti umani;
  3. Attenuazione dell’eventuale rischio non trascurabile mediante documentazione supplementare, indagini ad hoc ed audit indipendenti di parte terza.

art Il regolamento EUDR 1

L'azienda dovrà notificare alla preposta autorità competente nazionale: i propri estremi identificativi, le caratteristiche delle merci che intende immettere sul mercato, rivendere o esportare, le relative quantità e le coordinate (latitudine e longitudine) che consentono la già citata geolocalizzazione. Dette informazioni faranno parte di una specifica dichiarazione di dovuta diligenza attestante anche la trascurabilità o l'assenza del rischio di non conformità del prodotto già valutato dall’operatore in base alle azioni suelencate. Tale dichiarazione dovrà essere presentata all’autorità competente tramite l’interfaccia elettronica che la Commissione europea predisporrà sulla base dell’ambiente dello sportello unico doganale.
Si ricorda che l’autorità competente per l’attuazione della Timber Regulation nel nostro Paese è attualmente rappresentata dal MASAF che si avvale dei Carabinieri Forestali per l’effettuazione degli specifici controlli. In ogni caso, a fini EUDR, il Governo italiano dovrà individuare, con uno strumento legislativo adeguato e di conseguenza comunicare alla Commissione europea, la nuova autorità competente.
Ogni azienda potrà affidare il compito di presentare la propria dichiarazione di dovuta diligenza ad un mandatario di fiducia, fermo restando che la responsabilità della conformità del prodotto e della veridicità di quanto dichiarato resta a totale carico della stessa azienda, come ovviamente le sanzioni derivanti da eventuali non conformità.

 

Altri obblighi delle aziende

L’operatore è tenuto a:

  • definire e aggiornare un sistema di dovuta diligenza, ossia l’insieme di procedure e misure che consentono di garantire la conformità dei prodotti che immette sul mercato, rivende o esporta;
  • conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e, su richiesta metterla a disposizione dell’autorità competente.
  • riesaminare almeno una volta l’anno il sistema di dovuta diligenza e conservare traccia di tali aggiornamenti per almeno cinque anni;
  • essere in grado di dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure d’attenuazione del rischio;
  • comunicare, alle aziende a cui forniscono prodotti regolamentati, le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza (che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile), nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
  • (se l’azienda eccede la dimensione delle PMI), elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e darne la più ampia diffusione possibile, anche sul web. Tale operatore dovrà anche nominare un responsabile di livello dirigenziale della conformità EUDR, nonché attivare una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli di conformità e delle procedure interne di dovuta diligenza.

Il commerciante non equiparato ad operatore (ossia caratterizzato da una dimensione aziendale pari o inferiore a quella delle PMI) è autorizzato a mettere a disposizione sul mercato prodotti EUDR soltanto se in possesso di nome, ragione sociale e indirizzi (postale, di e-mail ed eventualmente, web) dei propri fornitori e degli estremi delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti commercializzati. Inoltre, è tenuto a conservare per almeno 5 anni le suddette informazioni che, a richiesta, dovrà comunicare all’autorità competente, unitamente ai dati analoghi ai quelli citati, ma relativi ai soggetti commerciali a cui egli stesso ha venduto eventuali prodotti.

 

Definizioni rilevanti

L’EUDR ne contiene parecchie, ma in questa sintesi utile unicamente in termini di primo approccio con la norma, ci si limita a citare solo quelle fondamentali.
Per deforestazione si intende la conversione ad uso agricolo di una foresta mentre il degrado forestale consiste sostanzialmente nei cambiamenti strutturali causati dalla conversione di foreste naturali in piantagioni (o in altri terreni boschivi) o dalla conversione di foreste primarie in foreste rinnovate dall’uomo.

I prodotti a “deforestazione zero” sono quelli che non contengono materie prime prodotte su terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020.

In particolare,  prodotti a base di legno “a deforestazione zero” sono quelli che non contengono (o non derivano da) materiale raccolto (alberi tagliati) causando degrado forestale dopo la suddetta data.

 

Autorità competente

Verrà designata con legge nazionale e si occuperà dell’attuazione del regolamento nel proprio Stato membro dell’UE e dell’applicazione del regime sanzionatorio che il Paese vorrà stabilire, coerentemente con le indicazioni generali recate dall’EUDR.
L’autorità competente ogni anno controllerà una percentuale prestabilita di operatori e commercianti, seguendo un approccio basato sul rischio. Se del caso, disporrà la confisca di prodotti già importati o immessi sul mercato comunitario ed in maniera preventiva: l’immissione, l’importazione o l’esportazione di quelli potenzialmente non regolari.


L’autorità competente, con l’Agenzia delle Dogane, potrà non autorizzare lo sdoganamento di merci ritenute sospette o non conformi.

 

Controlli e sanzioni

Il regolamento prevede che le importazioni da aree ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale saranno sottoposte a controlli più intensi e pertanto, la Commissione europea, con propria legislazione secondaria, raggrupperà tutti i Paesi del mondo in tre fasce di rischio (alto, standard, basso) in modo da orientare i controlli degli Stati membri e consentire alle aziende di condurre una dovuta diligenza semplificata in presenza di condizioni di rischio particolarmente favorevoli.
L’EUDR prevede che ogni anno, le autorità competenti controllino almeno il 9% degli operatori che importano da Paesi ad alto rischio e la stessa percentuale del quantitativo di ciascun prodotto regolamentato da essi proveniente. Per i Paesi a rischio standard, la quota di tali controlli scende al 3% e per quelli a basso rischio all’1%.
Come già accennato, le sanzioni verranno dettagliate dai singoli Stati membri, ma il regolamento prestabilisce che l’importo massimo comminabile non debba essere inferiore al 4% del fatturato che l’azienda non conforme ha realizzato nel precedente anno finanziario. Ciò non esclude l’eventuale confisca delle merci irregolari e l’addebitamento delle spese sostenute dall’autorità competente che ha effettuato il controllo. In proposito, si ricorda che l’Italia punisce la trasgressione della Timber Regulation attualmente vigente con sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un milione di euro e penali fino ad un anno di arresto.

 

FLEGT, CITES e certificazioni di parte terza

A differenza dell’attuale Timber Regulation, l’EUDR non considererà conformi a priori legno e derivati scortati da licenza FLEGT (al momento unicamente provenienti dall’Indonesia). Questi, pur essendo considerati legali, non saranno esonerati dall’obbligo di dovuta diligenza al fine di verificarne l’effettiva estraneità da fenomeni di deforestazione o di degrado forestale intercorsi nelle aree di produzione della materia prima. Per ragioni analoghe, anche le merci regolamentate dalla CITES non verranno esonerate dagli obblighi EUDR.

FLEGT E CITES non esonerano da obblighi EUDR

Per quanto riguarda i sistemi di verifica di parte terza (come gli schemi FSC o PEFC di certificazione forestale), l’EUDR ne riconosce l’utilità in termini di buone pratiche per la valutazione del rischio, puntualizzando che “non dovrebbero sostituire la responsabilità dell'operatore riguardo alla dovuta diligenza”.

 

Quadro riepilogativo delle novità

Per escludere potenziali fraintendimenti, si ritiene utile evidenziare che tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono, mettono a disposizione sul mercato comunitario o che esportano dall’Unione materie prime e prodotti regolamentati dall’EUDR, sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni di tale regolamento. Tra questi rientrano a pieno titolo i componenti della filiera foresta-legno italiana (imprese boschive, segherie, proprietari forestali, pioppicoltori, ecc.) che rivestono i già descritti ruoli di Operatore e Commerciante. Al pari di chi importa da Paesi extra UE, questi soggetti saranno pertanto tenuti ad effettuare la due diligence ed a presentare, all’autorità competente, la relativa dichiarazione di conformità dei prodotti che si accingono ad immettere sul mercato, anche se unicamente destinati alla vendita sul territorio nazionale. Per evitare prevedibili casi di non conformità involontaria, la pubblica Amministrazione referente in materia, insieme alle varie Corporazioni ed Associazioni di categoria, dovrebbe assicurare una capillare azione informativa, basata anche sulla esperienza maturata in ambito Timber Regulation.

art Il regolamento EUDR 2

Di seguito le differenze sostanziali tra il regolamento EUDR (Deforestazione zero) ed il vigente UE 995/2010 (Timber Regulation). La piena comprensione di quanto segue presuppone la conoscenza puntuale della Timber Regulation, delle procedure di dovuta diligenza da essa introdotte (che le aziende sono obbligate ad attuare sin dal marzo 2013), nonché l’attenta lettura della precedente sezione del presente documento dedicata alla descrizione generale dell’EUDR.

Prima di analizzare le novità, è bene precisare che nei tre anni successivi all’iniziale data d’attuazione dell’EUDR le merci già presenti nell’allegato al regolamento UE 995/2010 e prodotte prima della suddetta data, continueranno ad essere disciplinate dalla Timber Regulation.

A tutti quelli già elencati (in base ai relativi codici doganali di riferimento) nell’allegato alla Timber Regulation, si aggiungono i seguenti:

  • 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.
  • 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.
  • 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno.
  • 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina.
  • 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94.
  • 4421 Altri articoli di legno.
  • ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta.
  • ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno.

Conclusioni

Per quanto si sia cercato di riassumerne al massimo le prerogative sostanziali, non si può sottacere che il nuovo regolamento UE contro la deforestazione ed il degrado forestale appare particolarmente complesso ed articolato. Sicuramente le successive integrazioni già previste in forma di atti delegati della Commissione europea contribuiranno nel tempo a facilitarne la comprensione ed a chiarire alcuni aspetti piuttosto criptici e gravosi. Altrettanto utili saranno le linee guida che la Commissione ha già in animo di elaborare e mettere a disposizione degli operatori commerciali e delle autorità competenti nazionali.
In ogni caso, c’è da aspettarsi che questo ambizioso regolamento richiederà a tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, una corposa fase di studio preventivo all’attuazione. È comunque assodato che il ruolo più gravoso è quello assegnato, come già nel caso della Timber Regulation, alle imprese che dovranno investire tempo, risorse umane e finanziarie per raggiungere la richiesta conformità normativa. Pertanto, c’è da auspicarsi che l’EUDR, regolamento fondato sulla piena assunzione di responsabilità di chi produce e commercializza prodotti provenienti dal settore primario, contribuisca realmente alla salvaguardia delle foreste del Pianeta ed in senso lato, dell’ambiente in cui viviamo.

Autori:
Angelo Mariano
, Sebastiano Cerullo, Chiara Cassandro, Simonetta Della Rosa, Sara Zunino: Conlegno (www.conlegno.eu)

Image

ULTIMI ARTICOLI e NOTIZIE

Altre news

Image

Compagnia delle Foreste logo91x70px

La nostra sede
Compagnia delle Foreste Srl
Via Pietro Aretino n. 8
52100 Arezzo (IT)

Contatti telefonici e fax
Tel. (2 linee): 0575.323504 / 0575.370846
Fax: 0575.370846

E-mail

Pec:

P. Iva e CF: IT01726650516
Codice Univoco: M5UXCR1

Seguici su

Publish modules to the "offcanvas" position.

× Progressive Web App | Add to Homescreen

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona. Progressive Web App | Share Button E poi Aggiungi alla schermata principale.

× Installa l'app Web
Mobile Phone
Offline: nessuna connessione Internet