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Lavoro in bosco

Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR

Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR
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di Angelo Mariano, Chiara Cassandro, Simonetta Della Rosa, Giuseppe Fragnelli

A meno di sei mesi dall’attuazione del regolamento sui prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, la conoscenza degli obblighi introdotti da questa norma diventa urgente per “operatori” e “commercianti” EUDR. Tra questi, rientrano anche le imprese boschive e le altre aziende che producono, vendono, trasformano o esportano legno e derivati. A loro si rivolge questo breve contributo che riassume, in 11 tavole sinottiche, i principali adempimenti tecnico-amministrativi introdotti dall’EUDR.

Il 30 dicembre 2024, il Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale entrerà in attuazione imponendo obblighi particolarmente stringenti per le imprese che immettono sul mercato, importano, producono, trasformano, distribuiscono o esportano un’ampia gamma di prodotti ritenuti potenzialmente correlati alle suddette alterazioni ambientali.

Per facilitare la comprensione dei più ricorrenti obblighi EUDR - variabili in base alle dimensioni aziendali e al ruolo svolto dalle aziende nell’ambito delle catene d’approvvigionamento e fornitura di prodotti regolamentati - si è ritenuto opportuno predisporre le seguenti schede grafiche, fondamentalmente basate sul testo della norma e sulle FAQ (domande e risposte frequenti) finora pubblicate dalla Commissione europea. Si ritiene che, a prescindere da ulteriori FAQ integrative e dalle attese linee guida della Commissione, l’articolazione degli obblighi fondamentali degli operatori e dei commercianti EUDR non sia destinata a cambiare significativamente rispetto a quanto illustrato di seguito.

Dato che legno e derivati del legno rappresentano i prodotti EUDR di primario interesse per gli estensori di questo lavoro e per la rivista che lo pubblica, le schematizzazioni formulate recano continui riferimenti in tal senso. Ciononostante, esse sono altrettanto valide per i restanti settori merceologici interessati dal regolamento: cacao, caffè, bovini, palma da olio, soia e gomma naturale.

Le tavole elaborate non esauriscono tutti i possibili scenari EUDR in cui le imprese potrebbero trovarsi ad operare, ma soltanto quelli ritenuti fondamentali per la maggior parte di esse. Per il momento, si è ritenuto necessario focalizzare l’attenzione sulle attività di importazione (immissione in libera pratica), immissione sul mercato UE, trasformazione, messa a disposizione e esportazione dei prodotti. A corollario, sono stati anche considerati gli adempimenti relativi ai prodotti immessi sul mercato prima dell’attuazione dell’EUDR e ai derivati del legno mai regolamentati dalla Timber Regulation UE (EUTR - Reg. 995/2010).

Per una più puntuale e completa descrizione del regolamento EUDR, si consiglia di consultare la documentazione indicata all’ultima pagina e accessibile, insieme a specifiche registrazioni audiovideo, tramite il link: www.conlegno.eu/eudr-reg-deforestazione.

 

EUDR e dimensioni delle imprese

Come già accennato, gli obblighi EUDR variano in funzione delle dimensioni aziendali di operatori e commercianti; pertanto, alcune delle tavole sinottiche prodotte, si riferiscono esclusivamente alle imprese PMI e non PMI così come definite dal legislatore in base alle soglie dimensionali riportate nella tabella seguente.

nw08 Chiodi di legno 1

N.B.: L’EUDR considera «non PMI» le imprese eccedenti i parametri di quelle medie
Soglie dimensionali relative alle singole imprese e non ai gruppi di aziende.
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en

Importazione di prodotti EUDR

Ai sensi dell’articolo 2.38 EUDR, i “prodotti interessati che entrano nel mercato” sono quelli:

  • elencati nell’allegato I;
  • che provengono da paesi extra UE;
  • vincolati al regime doganale di “immissione in libera pratica”;
  • destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione;
  • non destinati all’uso o al consumo privato all’interno del territorio doganale dell’Unione.

Le imprese PMI e non PMI che sdoganano tali prodotti sono operatori EUDR tenuti a rispettare gli obblighi schematizzati nella Tavola 1.

Si evidenzia che chi immette nel territorio comunitario prodotti destinati all’uso privato o sottoposti ad altri regimi doganali (ammissione temporanea, perfezionamento attivo, deposito doganale, ecc.) non è operatore EUDR.

Importazione (immissione in libera pratica)

Obblighi delle imprese non PMI e PMI:

  • Esercitare la dovuta diligenza.
  • Presentare la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la DDS deve recare la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui è stata prelevata la materia prima).
  • Includere il riferimento della DDS nella dichiarazione doganale.
  • Comunicare ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell’Autorità competente.

Immissione sul mercato

Ai sensi dell’articolo 2.16 EUDR, per “immissione sul mercato” si intende la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell’Unione.
Tutte imprese (PMI e non PMI) che immettono sul mercato tali merci sono operatori EUDR, pur avendo obblighi differenziati in funzione delle proprie dimensioni aziendali.
Tra le più comuni forme di immissione sul mercato UE di legno e derivati, di seguito si rappresentano:

  • la prima commercializzazione di materia prima nazionale:

Immissione sul mercato di legno nazionale (I)

Obblighi delle imprese non PMI e PMI:

  • Esercitare la dovuta diligenza.
  • Presentare la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la DDS deve recare la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui è stata prelevata la materia prima).
  • Comunicare ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell’Autorità competente.

Immissione sul mercato di legno nazionale (II)

Obblighi delle imprese non PMI e PMI:

  • Esercitare la dovuta diligenza.
  • Presentare la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la DDS deve recare la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui è stata prelevata la materia prima).
  • Comunicare ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell’Autorità competente.
  • la trasformazione di prodotti EUDR (di cui all’allegato I) in altri prodotti EUDR.

Trasformazione di legno e derivati in un nuovo prodotto (I)

Le PMI, per le parti già sottoposte a dovuta diligenza non sono né tenute a effettuarla nuovamente né a presentare una nuova DDS. Invece, sono obbligate a:

  • Comunicare alle aziende a valle le informazioni necessarie (per dimostrare che la dovuta diligenza con rischio trascurabile è comunque stata effettuata) e i riferimenti delle DDS inerenti al nuovo prodotto.
  • Conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Autorità competente.

Mantengono la responsabilità della dovuta diligenza effettuata dagli operatori a monte della catena di fornitura.

Trasformazione di legno e derivati in un nuovo prodotto (II)

Le aziende non PMI, per le parti già sottoposte a dovuta diligenza, sono tenute a:

  • Accertare che sia stata effettuata la corretta dovuta diligenza dalle aziende a monte della catena di fornitura.
  • Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la dichiarazione può fare riferimento alle DDS pregresse, ma la responsabilità resta in capo all’operatore finale).
  • Comunicare ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell’Autorità competente.

Mantengono la responsabilità della dovuta diligenza effettuata dagli operatori a monte della catena di fornitura.

Messa a disposizione

Ai sensi dell’articolo 2.18 EUDR, per “messa a disposizione sul mercato” si intende la fornitura di un prodotto destinato a distribuzione, consumo o uso sul mercato, nel corso di un’attività commerciale o a titolo gratuito.
Tutte le aziende che mettono a disposizione sul mercato prodotti EUDR sono commercianti EUDR pur avendo obblighi differenziati in funzione delle proprie dimensioni aziendali. A riguardo, si evidenzia che il commerciante non PMI è equiparato all’operatore non PMI.
Tra le più comuni forme di messa a disposizione sul mercato, di seguito si rappresentano:

Messa a disposizione (I)

Le PMI, sono tenute a:

  • Raccogliere le seguenti informazioni:
    • denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail, eventuale sito web di chi gli ha fornito i prodotti e numeri di riferimento delle relative DDS;
    • denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail, eventuale sito web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati (non necessario in caso di vendita al dettaglio).
  • Conservare, per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato, le suddette informazioni e fornirle, su richiesta, all’autorità competente a cui deve anche assicurare l’assistenza necessaria per facilitare i controlli.

Messa a disposizione (II)

Le non PMI, sono tenute a:

  • Accertare che sia stata effettuata la corretta dovuta diligenza dalle aziende a monte della catena di fornitura.
  • Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la dichiarazione può fare riferimento alle DDS pregresse, ma la responsabilità resta in capo all’operatore finale).
  • Comunicare ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell’autorità competente.

Mantengono la responsabilità della dovuta diligenza effettuata dagli operatori a monte della catena di fornitura.

Esportazione

Ai sensi dell’articolo 2.37 EUDR, i “prodotti interessati che escono dal mercato” sono quelli vincolati al regime di “esportazione”.
Tutte le aziende PMI e non PMI che esportano tali prodotti sono operatori EUDR e devono rispettare gli obblighi descritti nella Tavola 8.
Chi fa uscire dal mercato UE prodotti sottoposti a regimi doganali diversi dall’esportazione non è operatore EUDR (perfezionamento passivo, ecc.).

Esportazione

Obblighi delle imprese non PMI e PMI:

  • Accertare che tutte le componenti del prodotto siano state sottoposte ad adeguata dovuta diligenza.
  • Esercitare la dovuta diligenza per eventuali componenti del prodotto, mai sottoposte a tale procedura.
  • Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema informativo UE (la dichiarazione può fare riferimento alle DDS pregresse, ma la responsabilità finale resta in capo all’esportatore).
  • Includere il numero di riferimento della DDS nella dichiarazione doganale.
  • Conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta metterla a disposizione dell’Autorità competente.

Attuazione dell’EUDR e abrogazione dell’EUTR

Gli articoli 37 e 38 EUDR recano le date di entrata in vigore ed attuazione della norma e di abrogazione del Regolamento 995/2010 (Timber Regulation EUTR).
In sintesi:

  • la Timber Regulation verrà abrogata il 30 Dicembre 2024 con l’attuazione dell’EUDR. Contestualmente operatori e commercianti dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi normativi EUDR;
  • per un periodo transitorio di tre anni (fino al 31 Dicembre 2027), l’EUTR continuerà ad applicarsi a legno e derivati prodotti prima del 29 Giugno 2023 o immessi sul mercato dell’Unione prima del 30 Dicembre 2024;
  • i prodotti a base di legno inseriti nell’allegato I EUDR, ma non presenti nell’allegato EUTR, ad esempio carbone, utensili, articoli per la tavola, libri stampati, alcuni mobili per sedersi dovranno conformarsi all’EUDR con la stessa tempistica delle altre materie prime diverse dal legno.

Di seguito vengono illustrate le seguenti casistiche:

Prodotti presenti sul mercato prima del 30 Dicembre 2024

In caso di rivendita, trasformazione (in un “nuovo” prodotto) o esportazione al di fuori dell’UE di tali prodotti, le imprese PMI e non PMI sono tenute a:

  • Raccogliere e mettere a disposizione dei propri clienti e dell’autorità competente prove inconfutabili che tali prodotti siano stati immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2024.
  • Rispettare (fino al 31 Dicembre 2027) gli obblighi previsti dal Regolamento UE 995/2010 per i prodotti inseriti nell’allegato all’EUTR (ovviamente ciò non riguarda i prodotti a base di legno di nuova inclusione nell’allegato EUDR: carta stampata, carbone, alcune tipologie di sedili, ecc.).

Legno e derivati, prodotti prima del 29 Giugno 2023 e immessi sul mercato dopo il 30 Dicembre 2024

In caso di importazione, rivendita, trasformazione (in un “nuovo” prodotto) o esportazione al di fuori dell’UE di tali materiali, l’operatore è obbligato a:

  • Raccogliere ed eventualmente mettere a disposizione dei propri clienti e dell’Autorità competente prove inconfutabili che la produzione è avvenuta prima del 29 Giugno 2023.
  • Rispettare (fino al 31 Dicembre 2027) gli obblighi previsti dal Regolamento UE 995/2010 per i prodotti inseriti nell’allegato EUTR (ovviamente ciò non riguarda i prodotti derivati dal legno - non regolamentati dall’EUTR - ma adesso interessati dall’EUDR: carta stampata, alcune tipologie di sedili, ecc.).

Prodotti derivati dal legno, non presenti nell’allegato alla Timber Regulation

Nell’allegato I dell’EUDR, a tutti quelli già regolamentati dalla Timber Regulation, si aggiungono i seguenti prodotti.

  • 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.
  • 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.
  • 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno.
  • 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina.
  • 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94.
  • 4421 Altri articoli di legno (tra cui utensili, bare, articoli per la cucina e alcuni mobili per sedersi…).
  • ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta.
  • ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno.

Derivati del legno non regolamentati dall’EUTR

In base alle proprie dimensioni, le aziende sono tenute a Raccogliere e mettere a disposizione dei propri clienti (e eventualmente dell’Autorità competente), prove certe che tali prodotti siano stati immessi sul mercato prima del 30 Dicembre 2024 (se medie e grandi imprese) o prima del 30 Giugno 2025 (se piccole e micro-imprese).
Queste ultime, limitatamente ai prodotti a base di legno che non figurano nell’allegato al Regolamento UE 995/2010 (EUTR), rispetto alle medie e grandi imprese, hanno 6 mesi in più per raggiungere la conformità all’EUDR.

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