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GESTIONE
Introduzione alla disciplina
dell’Accordo di Foresta
Gli Accordi di Foresta sono un nuovo strumento a disposizione del settore forestale italiano per costruire sinergie, condividere
le sfide economiche e promuovere l’economia circolare della filiera foresta legno. Uno strumento propedeutico allo sviluppo
dell’associazionismo, che individua e definisce obiettivi, impegni e ruoli di collaborazione. Con il seguente contributo si propone
un’approfondita analisi del testo normativo da parte di un esperto di diritto societario e di contratti associativi, con l’obiettivo di
evidenziare le opportunità e le peculiarità degli Accordi di Foresta rispetto ad altri strumenti di aggregazione già esistenti nel nostro
ordinamento, soffermandosi anche su qualche dubbio interpretativo. Concludono la trattazione alcune indicazioni pratiche sulle
modalità di redazione di tali Accordi e l’invito agli operatori del settore di cogliere l’opportunità di questo nuovo strumento negoziale.
Redazione
di Marco Maltoni
Con il D.L. 31 maggio 2021 n.77,
convertito con L.29 luglio 2021 n.108,
è stato introdotto nel nostro ordina-
mento l’Accordo di Foresta, strumen-
to negoziale consegnato agli operatori
con il fine di “valorizzare le superfi-
ci pubbliche e private a vocazione
agro-silvo-pastorale nonché per la
conservazione e per l’erogazione
dei servizi ecosistemici forniti dai
boschi” (come recita l’art.3, comma
4 quinquies 1 del D.L. 5/2009, con-
vertito con modificazioni in L.9 aprile
2009 n.33). Con la presente nota mi
propongo di offrire una prima lettura Un nuovo contratto Innanzitutto, una digressione.
all’articolato normativo che definisce La collocazione della disciplina nell’am- Un primo dato letterale che vorrei
l’Accordo di Foresta, con un angolo di bito dell’art.3 del D.L. 5/2009 suggerisce fosse colto subito, anche se non di
prospettiva eminentemente applicativo, l’opportunità di muovere da una con- immediata rilevanza per i concetti che
e non solo teorico. siderazione di sistema, sintetizzata con intendo esporre nel presente para-
In tale logica, val la pena evidenziare l’aggettivo “nuovo” nel titolo del pre- grafo, è quello rappresentato dalla
subito che le norme che definiscono sente paragrafo. Per chiarezza espositiva formula “è promossa...”, perché indi-
e delineano l’Accordo di Foresta non conviene riprodurre il testo normativo cativa della volontà del legislatore, o
compongono una legge autonoma, ma del comma 4 - quinquies. 1.: “È promos- “dell’intenzione del legislatore”, per
sono state inserite all’interno dell’art.3 sa la stipulazione di Accordi di Foresta dirla con le parole dell’art. 12 delle
del D.L. 5/2009, convertito con modi- nel territorio nazionale, quali strumen- Preleggi al Codice Civile, che contiene
ficazioni in L.9 aprile 2009 n.33, intito- ti di sviluppo di reti di imprese nel i criteri di interpretazione della legge
lato “Distretti produttivi e reti di impre- settore forestale, al fine di valoriz- (si intitola infatti “Interpretazione della
se”, e articolate nel comma 4 quinquies zare le superfici pubbliche e priva- Legge”). Intenzione del legislatore
del suddetto art.3, comma diviso a sua te a vocazione agro-silvo-pastorale che a mio avviso assume il ruolo di
volta in quattro “sotto commi”, e preci- nonché per la conservazione e per criterio interpretativo fondamenta-
samente 4- quinquies. 1., 4- quinquies. l’erogazione dei servizi ecosistemici le dell’articolato normativo in com-
2., 4- quinquies. 3. e 4- quinquies. 4.. forniti dai boschi”. mento.
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