Page 6 - Sherwood digital n01 - Gennaio-Giugno 2022
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Tornando ora al tema del  presente   orientare a maggior efficienza   5/2009) dedicato ai distretti produttivi
            paragrafo, si rileva a colpo d’occhio   complessiva - mediante la costituzio-  e  alle  reti  di  imprese  orienta  ulterior-
            che  l’Accordo di Foresta è stato   ne di relazioni inter-soggettive di natu-  mente nel senso dell’economicità del
            “agganciato” al contratto di rete,   ra collaborativa o cooperativa, suscetti-  rapporto fra le parti.
            come palesato dalla sua collocazione   bili di assumere le forme più varie - le   Economicità da non confondere
            nelle fonti del diritto, dall’indicazione   attività di una pluralità di soggetti,   con lo scopo, lucrativo o non profit,
            che è pensato come strumento “di   ordinariamente delle imprese. In   che anima i contraenti. In proposito,
            sviluppo di  reti di imprese nel set-  base ad accordi, i soggetti interessati,   è sufficiente rammentare l’esempio
            tore forestale”, ed infine dal precetto   pur mantenendo la propria autonomia   dell’impresa sociale, che certamente
            contenuto  nel  comma  4-  quinquies.   formale, “instaurano meccanismi di   è svolta con criteri di economicità,
            4., laddove prevede che “gli Accordi   coordinamento e di controllo comune   sebbene senza scopo di lucro, poiché
            di Foresta sono equiparati alle reti di   di fasi delle loro attività e creano vincoli   gli utili  non sono divisi  fra i parteci-
            impresa agricole”. La lettera di quegli   di interdipendenza reciproci” (Perone,   panti all’iniziativa, ma reinvestiti nel
            stessi dati normativi denuncia chia-  L’interesse consortile, Milano, 2008,   perseguimento di finalità di interesse
            ramente che l’Accordo di Foresta è   49/50).                       generale (D.lgs.112/2017).
            qualcosa di “nuovo”, e che, in primis,   Nella prospettiva economica, il “con-  È pacifico che anche le associazio-
            non è un contratto di rete, secondo   tratto di rete” sopra richiamato è solo   ni a scopo ideale, disciplinate nel
            l’accezione contenuta nel comma 4 ter   uno degli strumenti che l’ordinamento   Libro Primo del Codice Civile, e ora
            del medesimo art.3 del D.L. 5/2009.   mette a disposizione per “far rete”: ad   anche nel Codice del Terzo Settore
            Infatti, se l’Accordo di Foresta è “stru-  esso si affiancano, e lo hanno precedu-  (D.lgs.117/2017), siano contratti pluri-
            mento di sviluppo di reti di impresa”,   to nel tempo, il consorzio e la società   laterali con comunione di scopo.
            ed è “equiparato alle reti di impresa   consortile.                Quanto detto, sebbene possa apparire
            agricole”, significa che non è contratto   Oggi, con l’Accordo di Foresta l’or-  scontato,  è  funzionale  a  sgombrare
            di rete, poiché, diversamente ragionan-  dinamento  giuridico  mette  a dispo-  il campo da qualsiasi dubbio circa la
            do, quelle espressioni non avrebbero   sizione degli operatori  un ulteriore   coerenza del contratto con l’assenza
            significato.                      strumento per “far rete”, dunque   di un fine speculativo o egoistico, che
            Invece, a mio avviso le stesse demar-  un ulteriore strumento funzionale   può esservi o non esservi, senza che
            cano chiaramente l’originalità della   alla creazione di filiere economi-  venga meno la qualificazione dell’atto
            figura contrattuale che stiamo ana-  che,  purchè  funzionali  allo  scopo   come contratto.
            lizzando.                         che il legislatore impone, ovvero   Dunque, l’Accordo di Foresta è
                                              “valorizzare le superfici pubbliche e   un  contratto, e  come  tale,  ai  sensi
                L’Accordo di Foresta non      private a vocazione agro-silvo-pasto-  dell’art.1372 c.c., ha “forza di legge”
                è il contratto di rete, ma    rale nonché per la conservazione e   fra le parti, ed è fonte di diritti e di
               è uno strumento di sviluppo    per l’erogazione dei servizi ecosistemici   obblighi per i contraenti, per far valere
                di “reti di impresa” ed è     forniti dai boschi”.             i quali è legittimo ricorrere al Tribunale.
                 equiparato alle “reti di     Mi pare indubbio che l’Accordo di   La sua attuazione non è rimessa alla
                   impresa agricole”          Foresta sia un contratto, secondo la   buona volontà delle parti: l’Accordo le
                                              nozione espressa nell’art.1321 c.c.,   impegna e vincola ad eseguire le pre-
            Il fatto di non essere “contratto di   secondo la quale è contratto “l’ac-  stazioni a cui si sono obbligate, ad ogni
            rete” in senso giuridico non signifi-  cordo di due o più parti per costituire,   effetto di legge.
            ca che l’Accordo di Foresta non sia   regolare o estinguere un rapporto giu-
            strumento per “far rete” in senso   ridico patrimoniale”.             L’Accordo di Foresta è un
            economico.                        La valorizzazione delle superficie priva-  contratto, cioè ha “forza di
            Nella “dimensione giuridica” la quali-  te è da intendere certamente nel senso   legge” fra le parti, ed è fonte
            ficazione di “contratto di rete” spetta   di  capacità di produrre un valore   di diritti e di obblighi per i
            solo a quella figura negoziale che   economico, così come nello stesso       contraenti
            presenta le caratteristiche descritte nei   senso depone lo scopo di procedere
            commi 4 - ter e 4 - quater del D.L.   al  “recupero  funzionale  e  produttivo   Analisi dell’articolato
            5/2009. Nella “dimensione economi-  delle proprietà fondiarie pubbliche e   normativo
            ca”, che preesiste al dato giuridico,   private”  (comma  4  -  quinquies.  3.   Come già rilevato, la discipli-
            rete è uno schema organizzativo   lett.b). In ogni caso la collocazione   na  legale è  articolata  su  quattro
            avente lo scopo di coordinare ed   nell’ambito di un articolo (art.3 D.L.   commi, e sui relativi sotto commi.



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