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Tornando ora al tema del presente orientare a maggior efficienza 5/2009) dedicato ai distretti produttivi
paragrafo, si rileva a colpo d’occhio complessiva - mediante la costituzio- e alle reti di imprese orienta ulterior-
che l’Accordo di Foresta è stato ne di relazioni inter-soggettive di natu- mente nel senso dell’economicità del
“agganciato” al contratto di rete, ra collaborativa o cooperativa, suscetti- rapporto fra le parti.
come palesato dalla sua collocazione bili di assumere le forme più varie - le Economicità da non confondere
nelle fonti del diritto, dall’indicazione attività di una pluralità di soggetti, con lo scopo, lucrativo o non profit,
che è pensato come strumento “di ordinariamente delle imprese. In che anima i contraenti. In proposito,
sviluppo di reti di imprese nel set- base ad accordi, i soggetti interessati, è sufficiente rammentare l’esempio
tore forestale”, ed infine dal precetto pur mantenendo la propria autonomia dell’impresa sociale, che certamente
contenuto nel comma 4- quinquies. formale, “instaurano meccanismi di è svolta con criteri di economicità,
4., laddove prevede che “gli Accordi coordinamento e di controllo comune sebbene senza scopo di lucro, poiché
di Foresta sono equiparati alle reti di di fasi delle loro attività e creano vincoli gli utili non sono divisi fra i parteci-
impresa agricole”. La lettera di quegli di interdipendenza reciproci” (Perone, panti all’iniziativa, ma reinvestiti nel
stessi dati normativi denuncia chia- L’interesse consortile, Milano, 2008, perseguimento di finalità di interesse
ramente che l’Accordo di Foresta è 49/50). generale (D.lgs.112/2017).
qualcosa di “nuovo”, e che, in primis, Nella prospettiva economica, il “con- È pacifico che anche le associazio-
non è un contratto di rete, secondo tratto di rete” sopra richiamato è solo ni a scopo ideale, disciplinate nel
l’accezione contenuta nel comma 4 ter uno degli strumenti che l’ordinamento Libro Primo del Codice Civile, e ora
del medesimo art.3 del D.L. 5/2009. mette a disposizione per “far rete”: ad anche nel Codice del Terzo Settore
Infatti, se l’Accordo di Foresta è “stru- esso si affiancano, e lo hanno precedu- (D.lgs.117/2017), siano contratti pluri-
mento di sviluppo di reti di impresa”, to nel tempo, il consorzio e la società laterali con comunione di scopo.
ed è “equiparato alle reti di impresa consortile. Quanto detto, sebbene possa apparire
agricole”, significa che non è contratto Oggi, con l’Accordo di Foresta l’or- scontato, è funzionale a sgombrare
di rete, poiché, diversamente ragionan- dinamento giuridico mette a dispo- il campo da qualsiasi dubbio circa la
do, quelle espressioni non avrebbero sizione degli operatori un ulteriore coerenza del contratto con l’assenza
significato. strumento per “far rete”, dunque di un fine speculativo o egoistico, che
Invece, a mio avviso le stesse demar- un ulteriore strumento funzionale può esservi o non esservi, senza che
cano chiaramente l’originalità della alla creazione di filiere economi- venga meno la qualificazione dell’atto
figura contrattuale che stiamo ana- che, purchè funzionali allo scopo come contratto.
lizzando. che il legislatore impone, ovvero Dunque, l’Accordo di Foresta è
“valorizzare le superfici pubbliche e un contratto, e come tale, ai sensi
L’Accordo di Foresta non private a vocazione agro-silvo-pasto- dell’art.1372 c.c., ha “forza di legge”
è il contratto di rete, ma rale nonché per la conservazione e fra le parti, ed è fonte di diritti e di
è uno strumento di sviluppo per l’erogazione dei servizi ecosistemici obblighi per i contraenti, per far valere
di “reti di impresa” ed è forniti dai boschi”. i quali è legittimo ricorrere al Tribunale.
equiparato alle “reti di Mi pare indubbio che l’Accordo di La sua attuazione non è rimessa alla
impresa agricole” Foresta sia un contratto, secondo la buona volontà delle parti: l’Accordo le
nozione espressa nell’art.1321 c.c., impegna e vincola ad eseguire le pre-
Il fatto di non essere “contratto di secondo la quale è contratto “l’ac- stazioni a cui si sono obbligate, ad ogni
rete” in senso giuridico non signifi- cordo di due o più parti per costituire, effetto di legge.
ca che l’Accordo di Foresta non sia regolare o estinguere un rapporto giu-
strumento per “far rete” in senso ridico patrimoniale”. L’Accordo di Foresta è un
economico. La valorizzazione delle superficie priva- contratto, cioè ha “forza di
Nella “dimensione giuridica” la quali- te è da intendere certamente nel senso legge” fra le parti, ed è fonte
ficazione di “contratto di rete” spetta di capacità di produrre un valore di diritti e di obblighi per i
solo a quella figura negoziale che economico, così come nello stesso contraenti
presenta le caratteristiche descritte nei senso depone lo scopo di procedere
commi 4 - ter e 4 - quater del D.L. al “recupero funzionale e produttivo Analisi dell’articolato
5/2009. Nella “dimensione economi- delle proprietà fondiarie pubbliche e normativo
ca”, che preesiste al dato giuridico, private” (comma 4 - quinquies. 3. Come già rilevato, la discipli-
rete è uno schema organizzativo lett.b). In ogni caso la collocazione na legale è articolata su quattro
avente lo scopo di coordinare ed nell’ambito di un articolo (art.3 D.L. commi, e sui relativi sotto commi.
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