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Dal Regolamento EUTR al Registro nazionale Imprese Legno (RIL)

Dal Regolamento EUTR al Registro nazionale Imprese Legno (RIL)
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di Daniele Giordano, Erica Mazza, Raoul Romano, Elisabetta Morgante, Grazia Abbruzzese

Il Regolamento (UE) n. 995/2010 del 20 ottobre 2010, conosciuto come “Regolamento Legno” o “Timber Regulation” (EUTR), è entrato in vigore in tutto il territorio della UE il 3 marzo 2013, introducendo l’obbligo per le aziende coinvolte nel mercato del legno e prodotti da esso derivati, di attuare un sistema di Dovuta Diligenza (Due Diligence) o di tracciabilità. A tale fine si è reso necessario diversificare il ruolo di soggetto “Operatore” da quello di “Commerciante”. In tale ottica è stato istituito dal Masaf (ex Mipaaf) il Registro Imprese Legno (RIL) che permetterà di censire gli Operatori e di predisporre il programma dei controlli richiesti dal Regolamento EUTR.

La pubblicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.116 del 17 maggio 2021, recante “l’Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati” è l’ultimo atto istituzionale volto a rendere operativamente applicate in Italia le disposizioni dell’EUTR e della normativa nazionale di riferimento (D.Lgs. n. 178/2014). La sua attivazione pone un nuovo passo verso il contrasto al commercio illegale del legno e dei prodotti da esso derivati che arriva dopo un lungo percorso istituzionale di confronto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, definendo le regole, nonché le modalità e procedure informatiche per l'iscrizione al Registro degli Operatori EUTR, denominato RIL (Registro Imprese Legno).
Il Registro rappresenta per l’Italia e per le sue aziende afferenti al “Sistema legno” (Andrighetto e Pettenella 2021), che comprende le diverse filiere legno-arredo-carta, un importante cambiamento.
Il nostro paese, infatti, importa dall’estero legno e prodotti legnosi pari a oltre due terzi del suo fabbisogno che, nel complesso, ammonta a più di 50 milioni di metri cubi all’anno (Marchetti et al. 2018). A questo si aggiunge che l’Italia è il primo importatore mondiale di legna da ardere e quarto importatore di cippato e scarti in legno, nonostante le stime sui prelievi di legno nazionale indichino un utilizzo limitato della materia prima rispetto a quella realmente disponibile (32% dell’incremento annuo, RAF 2019) (Pettenella et al. 2021). In tale contesto, si inserisce il provvedimento del Registro che potrà aiutare a caratterizzare al meglio i dati disponibili.

FOCUS SUL REGOLAMENTO UE 995/2010 (EUTR)

Il Regolamento UE 995/2010 (EUTR) “stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti” (Articolo 1) e definisce “Operatori” i soggetti che immettono per primi il prodotto sul mercato della UE, imponendo loro l’applicazione di specifiche procedure di analisi e gestione del rischio. Lo scopo prioritario è ridurre al minimo la probabilità di immettere sul mercato UE prodotti di origine illegale e, allo stesso tempo, fornire informazioni atte a garantire la tracciabilità del prodotto realizzato in legno e suoi derivati.
A differenza degli Operatori, per i “Commercianti”, definiti come soggetti che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, il Regolamento impone l’obbligo di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.
Oggetto del Regolamento sono il “legno e prodotti da esso derivati”, elencati nell’Allegato dello stesso con un codice secondo la classificazione della “nomenclatura combinata” (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Fanno eccezione il legno ed i prodotti da esso derivati che abbiano completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
Il Regolamento coinvolge, per la sua applicazione, non solo le figure professionali degli Operatori e Commercianti, ma anche altri soggetti quali le “Autorità Competenti” e gli “Organismi di Controllo”. In Italia l’Autorità Compente (AC) è rappresentata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che con la Direzione dell’economia montana e delle foreste (DIFOR) gestisce i rapporti con la Commissione Europea e le altre amministrazioni coinvolte.
Gli Operatori, che devono implementare e mantenere aggiornato un proprio sistema di dovuta diligenza, possono essere supportati dagli Organismi di Controllo (Monitoring Organizations) nella elaborazione e gestione del sistema di DD. In Italia sono stati riconosciuti 2 soggetti legali indipendenti: Conlegno - Consorzio Servizi Legno Sughero e l’ente di Certificazione, Ispezione e Testing per Aziende (CSI SpA), accreditato per le certificazioni volontarie nella catena di fornitura dei settori agroalimentare e forestale. Questi hanno l’obbligo di mantenere i requisiti per i quali sono stati riconosciuti dall’UE e sono sottoposti ogni due anni a verifica.
In merito ai controlli di rilievo sugli Operatori, l'Autorità competente, avvalendosi anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, verifica il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 995/2010, effettuando l'esame del sistema di dovuta diligenza, (incluse le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio), l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure, e i controlli a campione, comprese verifiche in loco.
Analogamente, sugli Organismi di controllo, l'Autorità competente effettua altresì la verifica e l’esame della documentazione e dei registri propri, della documentazione e dei registri degli operatori, nonché controlli in loco e l’esame di campioni delle partite di approvvigionamento degli operatori che utilizzano il sistema di dovuta diligenza dell'organismo di controllo interessato.
I controlli vengono previsti a campione sugli operatori e sulla base dei criteri di analisi del rischio potenziale, prevedendo tre misure sanzionatorie
1) sanzioni pecuniarie
2) confisca del legno o dei prodotti derivati;
3) immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività commerciale.
Secondo il Report EUTR 2021 redatto dal Masaf ai sensi dell'articolo 20 del regolamento sul legname dell'UE, nel 2020 sono stati effettuati controlli su 680 operatori che commercializzano per la prima volta legname nazionale su un totale di 5.849 aziende(1); mentre tra gli operatori che commercializzano legname di importazione extra UE sono stati 153 quelli controllati su un totale di 18.556 operatori.
L’implementazione del Regolamento EUTR risulta sicuramente molto complessa ma rappresenta uno strumento indispensabile nel contenimento del taglio illegale e la sua attuazione una garanzia per la tutela economica, ambientale e sociale delle generazioni future.

Gli albi regionali delle imprese

Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali- TUFF) ha previsto, con l’istituzione degli “Albi forestali regionali delle imprese” (art. 10, comma 8, lettera a) e con il conseguente Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470 “Albi regionali delle imprese forestali”, la possibilità di esonerare dall’iscrizione obbligatoria al RIL quegli Operatori che figurano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali che si sono adeguati ai criteri minimi indicati nel succitato Decreto “Albi”.
Allo stato attuale quasi tutte le Regioni hanno istituito un albo regionale delle imprese forestali (tranne Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano) ma non tutte hanno provveduto agli adeguamenti imposti dai due decreti sopracitati.
Difatti, ai sensi degli art. 2 e art. 4 del Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori, è necessario che gli Albi regionali riportino per ogni impresa, consorzio o altra forma associativa almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) dati anagrafici del legale rappresentante;
c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:
1) minore di 100 metri cubi per anno;
2) da 101 a 500 metri cubi per anno;
3) da 501 a 1000 metri cubi per anno;
4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
5) maggiore di 2000 metri cubi per anno.

Nelle Regioni che non hanno ancora adeguato la propria normativa alle disposizioni nazionali del TUFF, le imprese forestali non potranno usufruire della deroga prevista dal TUFF e dovranno comunque autonomamente farsi carico della registrazione attraverso la procedura informatica sviluppata sul SIAN per l'iscrizione al RIL (il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022).

Circa il 33% delle imprese iscritte agli albi regionali ricade in Regioni non hanno una normativa aggiornata in materia di Due Diligence

Prendendo come riferimento i dati del “Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia” (RAF Italia) su un totale di 3.460 imprese iscritte nel 2019 agli albi delle imprese forestali di Regioni e Province Autonome, ben 1.139 (circa il 33%) ricadono in Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Umbria, Molise e Puglia) che non hanno una normativa regionale aggiornata in materia di Due Diligence e che non hanno ancora recepito le disposizioni nazionali del TUFF; di conseguenza tali imprese sono automaticamente esonerate dagli obblighi previsti e dovevano aver provveduto entro la fine del 2022 all’iscrizione al Registro operatori. Inoltre, devono attivarsi autonomamente anche le imprese della regione Sicilia e della PA di Bolzano visto che quest’ultime non hanno ancora istituito alcun albo.

Dal Regolamento Legno al Registro nazionale Imprese Legno - tabella

Tabella 1 - Riepilogo dei riferimenti normativi Regionali (Fonte: elaborazione CRE-PB su dati amministrativi delle Regioni e Province Autonome).

Iscrizione al “Registro Imprese Legno” (RIL)

L’iscrizione al Registro nazionale prevede una procedura informatica con accesso dal nuovo Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), attraverso il “Registro Imprese Legno” (RIL). L’iscrizione al RIL è obbligatoria per tutti gli “Operatori” così come definiti dal Regolamento EUTR, quindi per tutti coloro che immettono per la prima volta sul mercato UE, sia legno di produzione nazionale che legno importato da Paesi extra UE. Il RIL consentirà all’Autorità competente EUTR (Masaf- ex Mipaaf) di censire gli operatori e di predisporre il programma dei controlli richiesti dal Regolamento EUTR. Nella procedura RIL è prevista un’apposita funzionalità per il caricamento diretto da parte delle Regioni delle banche dati degli operatori iscritti negli Albi o Elenchi regionali. La procedura di iscrizione diretta da parte dell’operatore, tramite il portale del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN) del Masaf prevede l’accreditamento e l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, e la richiesta di attivazione del Servizio RIL.
L’operatore può accedere compilando online la modulistica pubblicata sull’apposita pagina web del sito e procedere al pagamento del corrispettivo annuale fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell’iscrizione. La validità è annuale, fino al 15 gennaio dell’anno successivo, e deve essere pertanto rinnovata ogni anno. Per la mancata iscrizione al Registro Nazionale Operatori EUTR (RIL), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.200,00 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto Legislativo n. 178/2014.

 

Dal Regolamento Legno al Registro nazionale Imprese Legno - IMG1

Figura 1 - Regioni con normativa aggiornata in materia di DD e numero di imprese forestali iscritte agli albi regionali. (Fonte: elaborazione CREA-PB su dati RAFItalia 2017-2018).

A supporto degli Operatori, la Direzione foreste del Masaf, in collaborazione con Federlegnoarredo, ha predisposto un utile Vademecum, l’opuscolo RILinCHIARO, in cui poter trovare ogni utile informazione legale e procedurale su EUTR e RIL.
Per il caricamento dei dati e delle informazioni sul RIL l’Operatore (o il suo legale rappresentante) dovrà caricare sul sistema, in primo luogo, informazioni anagrafiche e generali inerenti:

  • la denominazione, la forma giuridica, la ragione sociale, la sede legale, i recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, il codice fiscale e la partita IVA;
  • i dati anagrafici del legale rappresentante.

Con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010 dovranno quindi, essere fornite informazioni e dati sulla:

  • denominazione commerciale e tipologia di prodotto inclusa nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, identificati attraverso il codice di nomenclatura combinata (codice TARIC);
  • provenienza e origine, riferite rispettivamente a nazione estera o regione italiana da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati prima dell’immissione nel mercato UE e a nazione estera o regione italiana in cui il legno è stato tagliato e raccolto;
  • quantità annuale commercializzata espressa in Kg, inclusa quella lavorata ai fini commerciali, e, se disponibile controvalore in euro.

Qualora l’operatore tratti diverse tipologie di prodotti legnosi, con provenienze e origini differenti, nella sezione “Inserimento Attività” dovrà dichiarare se si tratta di legno nazionale o legno importato e, per ogni codice merceologico con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso, dovrà indicare la quantità totale in Kg effettivamente commercializzata, ossia immessa per la prima volta sul mercato UE, l’anno precedente a quello di iscrizione. Qualora, ad esempio, un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo. Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell’iscrizione annuale da parte dell’operatore.

Non solo un obbligo di legge ma anche un impegno etico.

L’iscrizione al RIL, istituito ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto attuativo del Regolamento, non è quindi un semplice obbligo di legge ma anche un impegno etico. L’istituzione del RIL garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento EUTR per un mercato più trasparente e un contrasto al traffico internazionale e al commercio illegale di legno e prodotti derivati permettendo allo stesso tempo all’Italia una maggiore conoscenza delle proprie catene di approvvigionamento. Informazioni ancora oggi carenti che, grazie a quelle che il sistema raccoglierà, permetteranno lo sviluppo di politiche più efficaci per il settore foresta-legno.
È importante ricordare che le attività illegali sono incluse tra le principali cause di deforestazione a livello mondiale, e fruttano alla criminalità organizzata fino a 100 miliardi di euro ogni anno, rappresentando la seconda voce di “fatturato” dopo quello delle sostanze stupefacenti, che vanta il primato di 200 miliardi di euro (fonte: Interpol, 2019).
Tuttavia, l’implementazione del RIL desta qualche preoccupazione tra gli operatori del settore, in particolare alle imprese che operano nella produzione e trasformazione di legno nazionale: oltre al timore di maggiori controlli da parte delle autorità competenti, le imprese dovranno organizzarsi nelle loro realtà aziendali per poter rispondere adeguatamente ai nuovi adempimenti amministrativi. Riguardo ai controlli, il Registro permetterà l’estrazione di un campione di operatori da sottoporre a controllo ai sensi dell’art. 10 del Regolamento EUTR, a differenza di quanto accade in sua assenza: i controlli sugli operatori che trattano legno di origine nazionale vengono oggi effettuati unicamente per iniziativa dell’Autorità di enforcement. Il RIL permetterà quindi di effettuare i controlli sugli operatori a maggior rischio di taglio illegale. Riguardo alle piccole imprese, certamente, affinché il Registro operatori riesca nel suo intento, sarà importante supportarle in quanto, oltre alle ridotte dimensioni aziendali e alle scarse capacità amministrativo gestionali, queste imprese spesso si trovano ad operare in contesti montani, dove la connessione ad internet è limitata o addirittura assente.

C‘è il rischio che le piccole imprese per evitare l’iscrizione al RIL si trasformino da soggetti operatori a commercianti

Sarà fondamentale evitare che nelle realtà aziendali meno sviluppate i timori e le difficoltà nel rispettare le previsioni del Registro, portino le diverse imprese del settore forestale verso un cambio di strategia imprenditoriale, magari trasformandosi da soggetti operatori a commercianti, non tenuti all’iscrizione al RIL, con il rischio di vedere escluse dal sistema le imprese di piccole o medie dimensioni (Ciliberti et al. 2021). Al contrario, nel mercato europeo che richiede sempre più tracciabilità e trasparenza dei prodotti, l’iscrizione al RIL può configurarsi come un vantaggio competitivo delle aziende che dichiarano una provata provenienza legale del proprio materiale, anche quando non certificato, rispetto a chi commercia materiale di provenienza dubbia o sconosciuta.
In definitiva, nonostante le resistenze connesse all’introduzione di strumenti inediti in un settore che presenta una certa inerzia nei confronti dell’innovazione, risulta evidente come l’implementazione del Regolamento EUTR e dei sistemi di dovuta diligenza sia un passaggio fondamentale per ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale e contrastare la deforestazione (specialmente nei paesi in via di sviluppo).
L’implementazione del regolamento EUTR ha gettato le basi per la nuova proposta del regolamento europeo “Deforestazione zero”, attualmente in fase di discussione in sede di “trilogo” (Parlamento, Consiglio e Commissione europea) per la definizione del testo finale, che oltre alle filiere forestali interesserà numerose filiere agroalimentari. In tale contesto si colloca il Registro degli operatori che, se in un primo momento potrebbe apparire a rischio per la mancanza di tempo adeguato al suo consolidamento, in realtà potrà supportare il settore forestale nel confronto con una nuova visione, soprattutto sociale, sugli impatti globali del taglio illegale del bosco.
Si apre così una nuova fase che si auspica porti i consumatori di prodotti forestali, legnosi e non legnosi, ad una nuova consapevolezza.

Autori:
Daniele Giordano
: Tecnologo, Centro Politiche e Bioeconomia del CREA, Osservatorio Foreste. E.mail
Erica Mazza: Borsista di ricerca, Centro Politiche e Bioeconomia del CREA, Osservatorio Foreste.
Raoul Romano: Primo ricercatore, Centro Politiche e Bioeconomia del CREA, Osservatorio Foreste.
Elisabetta Morgante: Funzionario responsabile del settore EUTR, Direzione generale dell’Economia montana e delle Foreste (DIFOR) del Masaf.
Grazia Abbruzzese: Assistente agrario, settore EUTR, Direzione generale dell’Economia montana e delle Foreste (DIFOR) del Masaf.

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