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Chiarezza su competenza e professionalità dei Carabinieri forestali

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Chiarezza su competenza e professionalità dei Carabinieri forestali

A seguito della pubblicazione del Commenti & Proposte “Competenze dei Carabinieri forestali nell’accertamento di illeciti” di Filippo Aldini, abbiamo ricevuto un contributo da Nicola d’Amico, Segretario Generale Regionale del Sindacato Italiano Militari - Carabinieri “Veneto”, che è un Maresciallo Capo dei Carabinieri Forestali, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti e fornire ai lettori ulteriori informazioni per valutare le proposte dell’articolo.
Si tratta di tematiche complesse, legate a conoscenze e competenze giuridiche specifiche, di non facile verifica per i non addetti ai lavori inclusi i membri della nostra Redazione.
Ringraziamo Nicola d'Amico che ha scritto questo contributo a supporto della nostra Rivista per fornire ai lettori contenuti chiari, aggiornati e corredati di riferimenti normativi verificabili, ed anche per ribadire l’importanza delle attività di polizia forestale svolte oggi dai Carabinieri Forestali.
Come da nostra prassi, abbiamo offerto al primo autore la possibilità di leggere in anteprima il commento, per consentirgli di avvalersi del diritto di replica e poter pubblicare questa contestualmente, evitando così che il confronto si trasformi in una discussione prolungata. In quest’ottica, abbiamo chiesto che l'eventuale replica fosse coincisa e mirata solo a difendere o, se necessario, rivedere quanto originariamente espresso.
Di seguito riportiamo quindi anche la replica di Filippo Aldini, Dirigente del Corpo Forestale dello Stato a/r.
Per rivistasherwood.it, il confronto si conclude in questa sede; eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere concordati direttamente tra gli autori.

Silvia Bruschini

Nello spazio “Commenti & Proposte” della rivista SHERWOOD il 26 gennaio u.s. è stato pubblicato un articolo intitolato “Competenze dei Carabinieri forestali nell’accertamento di illeciti” a firma di Filippo Aldini. L’Estensore dell’articolo ha dapprima ricostruito la vicenda che segue:

  • i Carabinieri forestali (di seguito CC FOR) di una Stazione della Campania hanno elevato un Verbale per illecito in materia forestale;
  • la Comunità Montana localmente competente, ritenendo fondato tale Verbale, lo ha confermato con sua Ordinanza-Ingiunzione;
  • la ditta sanzionata ha presentato opposizione al Tribunale (Salerno), eccependo l’”incompetenza tecnica” dei CC FOR;
  • il Tribunale, basandosi sul fatto che non v’è in essere una “convenzione” tra i CC e la Regione (Campania) per lo svolgimento di attività tecnica forestale, ha accolto il ricorso, affermando che i CC FOR, in mancanza di convenzione, non possono accertare illeciti forestali;
  • a seguito di impugnazione della Comunità Montana, la Corte d’Appello (Salerno) ha accolto il gravame, ignorando le motivazioni del Giudice di 1° grado e limitandosi a sostituirle con altre, basate sul Regolamento della Regione Campania n. 3/2017 (lasciando irrisolta la questione dell’”incompetenza tecnica” dedotta dalla ditta sanzionata). 

Successivamente l’Autore ha esposto le sue considerazioni, deducendo che i CC FOR:

  • dovrebbero, per poter verbalizzare illeciti forestali, chiedere il supporto dei tecnici regionali;
  • non potrebbero verificare i referti di questi ultimi, in quanto sono transitati dal CFS ai CC come persone fisiche, non come persone in possesso di specifiche cultura e professionalità forestali;
  • quest’ultimo riconoscimento l’avrebbero potuto avere solo se i CC avessero istituito uno specifico comparto di specialità forestale (in quanto i compiti già assegnati al CFS dall’art. 1 L. n. 36/2004 non potevano automaticamente transitare ai CC, essendo questi già titolari di altri compiti istituzionali).

Quindi, secondo l’Autore, il bagaglio culturale e la professionalità dei forestali non sarebbero stati considerati dai CC, che li avrebbero relegati ad un ruolo decentrato e privati della possibilità di svolgere sul territorio quelli che, prima, erano i compiti istituzionali del CFS.

Sulla scorta di ciò auspica l’istituzione ex novo di una Amministrazione Forestale tecnica.

L’Autore dell’articolo, essendo partito da alcune premesse fallaci (premesse che, si tiene ad evidenziarlo, non attengono al mondo forestale, bensì a quello del diritto), ha tratto delle conclusioni errate, per le ragioni che di seguito si delineeranno, citando per ciascuna la norma di riferimento, così da consentire a chiunque di potersi fare una propria corretta idea al riguardo.

Nel merito della vicenda processuale da cui l’articolo prende spunto:

  • l’appello è un mezzo d’impugnazione delle sentenze che provoca il riesame della controversia, sicché di norma la sentenza d’appello sostituisce quella di primo grado[1]. Quindi, la Corte d’Appello non ha ignorato le motivazioni del Tribunale, bensì le ha implicitamente ritenute sbagliate, tant’è che le ha sostituite con le proprie, che sono condivisibili; ciò in linea con le regole del processo civile (artt. 99, 112 e 115 c.p.c.), che vincolano il Giudice, anche d’appello, a pronunciarsi nei limiti delle domande fattegli dalle parti e non oltre esse (sicché può solo interpretare diversamente le norme, proprio com’è avvenuto, ma non sostituirsi ad una delle parti, in questo caso la Comunità Montana, dare una nuova qualificazione all’illecito ed emettere una nuova, diversa, sanzione al posto dei Carabinieri forestali);
  • infatti, anche al di là del fatto che nelle materie trasferite/delegate alle Regioni (tra cui quella forestale) lo Stato conserva la potestà di effettuare controlli per ragioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria ed altri[2], resta il dato di fatto che l’accertamento degli illeciti amministrativi (tali sono quelli di cui si sta qui discutendo) spetta agli organi di “polizia amministrativa” (in questo caso, la Regione), ma può comunque essere svolto anche da ufficiali/agenti di polizia giudiziaria (quali sono i Carabinieri[3]), che - in più rispetto agli organi di “polizia amministrativa” - possono eseguire, in determinati casi, persino perquisizioni locali[4] (cosa invece preclusa agli organi di “polizia amministrativa”);
  • inoltre, anche se le precisazioni che precedono sono di per sé sufficienti, si evidenzia che la stessa Regione Campania aveva comunque codificato in un suo regolamento (molto prima dei fatti in discussione) che i Carabinieri forestali sono competenti ad accertare gli illeciti forestali[5], come rettamente ritenuto dalla Corte d’Appello (in primo luogo perché un regolamento, che è una fonte di rango inferiore, non può dettare disposizioni contrarie a quelle della legge, che è una fonte di rango superiore, e comunque perché sarebbe un evidente controsenso che possano procedere altri soggetti [art. 16 c. 1 lett. a) del regolamento], tra cui i Carabinieri territoriali, o altri Corpi di polizia [art. 16 c. 1 lett. c) del regolamento], quali la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e le Polizie Locali, ma non i Carabinieri forestali, ai quali tale funzione è invece espressamente attribuita dalla legge [art. 161 D.LGS. 66/2010]).

Nel merito delle conseguenti considerazioni dell’Autore dell’articolo si deve osservare che:

  • è falso che i CC, postLgs. n. 177/2016, non abbiano regolamentato l’attività di polizia (giudiziaria ed amministrativa) in materia forestale ereditata a seguito dell’accorpamento del CFS. Infatti, a seguito di detto accorpamento, nei CC è stata istituita una nuova apposita Grande Unità complessa (Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari CC), articolata in quattro Grandi Unità elementari (Comandi CC Tutela Forestale e Parchi, Tutela Biodiversità, Tutela Ambiente e Tutela Agroalimentare), una delle quali (Tutela Forestale e Parchi) ha invece esattamente “ereditato” le attribuzioni di polizia forestale già in capo al CFS[6], la qual cosa, per inciso, è già stata chiarita dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 124/2024;
  • il personale ex CFS transitato nei CC è stato assorbito proprio per la sua specifica professionalità forestale, tant’è che per esso sono stati istituiti appositi ruoli “forestali”[7] e se n’è previsto l’impiego esclusivo nei reparti CC FOR[8]; analoghe guarentigie sono state poste anche per il personale arruolato direttamente dai CC post 01/01/2017 che chiede di specializzarsi “t.f.a.a.” (tutela forestale ambientale agro-alimentare), il quale deve frequentare appositi corsi presso la Scuola Forestale[9] ed è poi vincolato a prestare servizio nei reparti CC FOR per almeno 10 anni[10]. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall’autore dell’articolo, il personale transitato dal CFS nei CC è stato assorbito proprio per la sua professionalità forestale, quello di nuovo reclutamento viene specializzato come forestale, e tutti vengono assegnati a reparti forestali, i quali sono diventati le strutture periferiche del nuovo comparto di specialità istituito dalla Legge[11] e denominato, per l’appunto, “organizzazione forestale dell’Arma dei CC”, cui sono stati attribuiti tutti i compiti (di polizia) dell’assorbito CFS, ad esclusione di quelli di concorso nelle spegnimento degli incendi boschivi (trasferiti ai VVF), di concorso ai servizi di ordine pubblico (trasferiti alla PS), di controlli CITES in ambito doganale, sorveglianza sui parchi nazionali marini e concorso al soccorso alpino (trasferiti alla GdF) e coordinamento delle politiche forestali regionali e rappresentanza in sede internazionale degli interessi forestali nazionali (trasferiti al MASAF)[12]. Si potrebbe discutere, caso mai, dell’indubbia dispersione di professionalità provocata dal transito (realizzato con modalità alquanto discutibili) di personale del CFS alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e ad altre Amministrazioni; che però è stata una scelta (errata, a sommesso parere dello scrivente) fatta dal Governo dell’epoca, non ascrivibile alle Amministrazioni interessate (CC, PS, GdF, VVF, MASAF, ecc.), che hanno eseguito il dictat governativo;
  • infine, le Regioni possono attribuire al loro personale tecnico forestale esclusivamente la qualifica di “polizia amministrativa”, ma non quelle di “polizia giudiziaria”, come si lascerebbe intendere nell’articolo (e ciò vale anche per le Regioni autonome, al cui personale le qualifiche di “polizia giudiziaria” sono attribuite mediante equiparazione al -disciolto- CFS[13], la cui legge di riforma è stata, non a caso, lasciata in vigore[14], anche se il CFS non esiste più); questo perché solo lo Stato ha la potestà di attribuire le qualifiche di “polizia giudiziaria”, cosa, questa, già più volte espressamente ribadita dalla Corte Costituzionale con le Sent. nn. 77/1987, 167/2010, 35/2011 e 8/2017, nonché, proprio in tema forestale, con le Sent. nn. 185/1999 e 313/2003 (le quali hanno dichiarato l’incostituzionalità di Leggi regionali attribuenti qualifiche di “polizia giudiziaria” e relative indennità).

Non si intende entrare nel merito dell’auspicio dell’Autore di addivenire a re-istituire un’Amministrazione Forestale tecnica dello Stato (salvo evidenziare che, per far ciò, occorrerebbe prima cambiare radicalmente l’attuale assetto delle competenze, riportando dalle Regioni allo Stato la materia “foreste”, per la qual cosa, però, è necessario modificare l’art. 117 Cost.), ma si evidenzia il fatto che, per trarre tale conclusione, sono state fornite notizie non corrette e fuorvianti, foriere di possibili ripercussioni per chi vi confida.

Per tale ragione si è creduto importante segnalare alla Redazione quanto sopra (ossia che i Carabinieri Forestali continuano, legittimamente, a verbalizzare le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia forestale), e questo al duplice fine di:

  • evitare che qualche lettore di Sherwood - seppure costoro abbiano amore/cura del patrimonio forestale e siano quindi di certo ligi alle regole - possa, essendo privo di approfondite competenze giuridiche, essere tratto in inganno e decidere, su tali basi, di proporre qualche ricorso, tanto superfluo quanto rischioso (stante la possibilità, oltre a dover pagare le sanzioni, di subire anche la condanna alle spese);
  • ribadire l’importanza dell’attività di polizia forestale - sia essa svolta dal Corpo Forestale (dello Stato, finché è esistito, e delle Regioni autonome, in cui ancora esiste), o dai Carabinieri Forestali, o da qualsiasi altro organo di vigilanza - i quali continuano nel loro consueto silenzio a svolgerla, senza tener conto di qualche (per fortuna rara) folcloristica sentenza di primo grado (usualmente destinata ad essere rivista e corretta in appello e/o in cassazione), avendo sempre quale obiettivo istituzionale la tutela del patrimonio boschivo del nostro meraviglioso Paese.

A questo riguardo chi scrive si sente di poter precisare, in virtù delle proprie esperienze personali maturate in 30 anni di servizio, nel corso dei quali ha lavorato in diverse realtà territoriali (Lazio, Piemonte, Calabria e Veneto), prestando diverse tipologie di servizi (Stazioni CFS, Nuclei Investigativi CFS, Sezioni di Polizia Giudiziaria e, oggi, Nucleo CC Forestale) e raggiungendo il grado di Maresciallo Capo dei Carabinieri forestali (in precedenza Ispettore del CFS), che mai - né ieri nel CFS, né oggi nei CC - è stato privato del “potere-dovere” di esercitare le funzioni di polizia forestale.

Nicola d’Amico
Segretario Generale Regionale SIM Carabinieri “Veneto”

 

Replica di Filippo Aldini autore dell’articolo “Competenze dei Carabinieri forestali nell’accertamento di illeciti

Nel caso della sentenza emessa dal Giudice di Primo Grado del Tribunale di Salerno il sottufficiale Nicola D’Amico ricostruisce la vicenda del ricorso in modo errato sia per il fatto che l’ufficiale di polizia giudiziaria specializzato in polizia forestale non ha elevato la contravvenzione “motu proprio” ma il suo intervento è stato richiesto dalla Regione e la Comunità Montana non ha la facoltà di confermare l’atto giudiziario emanato da un funzionario di Polizia. È stata la Comunità montana a riscontrare l’illecito che deve essere contravvenzionato da un funzionario con la qualifica di Polizia Forestale.
Il forestale trasferito nell’Arma cessa di svolgere l’attività forestale per iniziare a svolgere la nuova attività assegnatagli dall’Arma nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
Il Giudice nella sua sentenza ha voluto sottendere che tutta una serie di attività, appartenenti al mondo forestale, possono essere svolte solo da coloro che hanno la qualifica di polizia forestale ed hanno una specifica cultura forestale  sancita da una apposita convenzione Stato-Regione.
La parola “convenzione” si rileva  nell’art.16 punto b) del Regolamento n.3 del 28-09-2017  che recita “le funzioni di vigilanza e di accertamento delle disposizioni previste dal Reg n.3/2017 sono esercitate dai carabinieri forestale, per le specifiche competenze ad essi attribuite dal D.Lgs. 177/2016 (omissis) e nell’ambito delle ulteriori funzioni individuate con apposite Convenzioni".
Il Giudice di Corte di Appello non potendo in alcun modo contestare le argomentazioni addotte dal Giudice di Primo Grado si è limitato ad utilizzare un altro illecito amministrativo per emettere una nuova sanzione mentre continuavano a sussistere, in quanto irrisolte, le problematiche relative alla incompetenza tecnica del personale della Stazione Carabinieri forestale come eccepito dall’impresa boschiva.
Vi sono una serie di affermazioni, insinuazioni e perplessità che tentano di inficiare tutto l’articolo, ad esempio “ premesse fallaci” che giungono a “conclusioni errate”, la definizione “folcloristica“ riferita alla sentenza del Giudice nell’esercizio delle sue funzioni.
Vi è, inoltre, una netta confusione tra l'attività di polizia amministrativa, polizia forestale e polizia ambientale la quale è di competenza del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente come di tutti i componenti delle forze di polizia con la qualifica di polizia giudiziaria.

Filippo Aldini
Dirigente del Corpo Forestale dello Stato a/r.
Presidente dell’Unione Forestale d’Italia

 

 

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