A seguito della pubblicazione del Commenti & Proposte “Competenze dei Carabinieri forestali nell’accertamento di illeciti” di Filippo Aldini, abbiamo ricevuto un contributo da Nicola d’Amico, Segretario Generale Regionale del Sindacato Italiano Militari - Carabinieri “Veneto”, che è un Maresciallo Capo dei Carabinieri Forestali, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti e fornire ai lettori ulteriori informazioni per valutare le proposte dell’articolo.
Si tratta di tematiche complesse, legate a conoscenze e competenze giuridiche specifiche, di non facile verifica per i non addetti ai lavori inclusi i membri della nostra Redazione.
Ringraziamo Nicola d'Amico che ha scritto questo contributo a supporto della nostra Rivista per fornire ai lettori contenuti chiari, aggiornati e corredati di riferimenti normativi verificabili, ed anche per ribadire l’importanza delle attività di polizia forestale svolte oggi dai Carabinieri Forestali.
Come da nostra prassi, abbiamo offerto al primo autore la possibilità di leggere in anteprima il commento, per consentirgli di avvalersi del diritto di replica e poter pubblicare questa contestualmente, evitando così che il confronto si trasformi in una discussione prolungata. In quest’ottica, abbiamo chiesto che l'eventuale replica fosse coincisa e mirata solo a difendere o, se necessario, rivedere quanto originariamente espresso.
Di seguito riportiamo quindi anche la replica di Filippo Aldini, Dirigente del Corpo Forestale dello Stato a/r.
Per rivistasherwood.it, il confronto si conclude in questa sede; eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere concordati direttamente tra gli autori.
Silvia Bruschini
Nello spazio “Commenti & Proposte” della rivista SHERWOOD il 26 gennaio u.s. è stato pubblicato un articolo intitolato “Competenze dei Carabinieri forestali nell’accertamento di illeciti” a firma di Filippo Aldini. L’Estensore dell’articolo ha dapprima ricostruito la vicenda che segue:
Successivamente l’Autore ha esposto le sue considerazioni, deducendo che i CC FOR:
Quindi, secondo l’Autore, il bagaglio culturale e la professionalità dei forestali non sarebbero stati considerati dai CC, che li avrebbero relegati ad un ruolo decentrato e privati della possibilità di svolgere sul territorio quelli che, prima, erano i compiti istituzionali del CFS.
Sulla scorta di ciò auspica l’istituzione ex novo di una Amministrazione Forestale tecnica.
L’Autore dell’articolo, essendo partito da alcune premesse fallaci (premesse che, si tiene ad evidenziarlo, non attengono al mondo forestale, bensì a quello del diritto), ha tratto delle conclusioni errate, per le ragioni che di seguito si delineeranno, citando per ciascuna la norma di riferimento, così da consentire a chiunque di potersi fare una propria corretta idea al riguardo.
Nel merito della vicenda processuale da cui l’articolo prende spunto:
Nel merito delle conseguenti considerazioni dell’Autore dell’articolo si deve osservare che:
Non si intende entrare nel merito dell’auspicio dell’Autore di addivenire a re-istituire un’Amministrazione Forestale tecnica dello Stato (salvo evidenziare che, per far ciò, occorrerebbe prima cambiare radicalmente l’attuale assetto delle competenze, riportando dalle Regioni allo Stato la materia “foreste”, per la qual cosa, però, è necessario modificare l’art. 117 Cost.), ma si evidenzia il fatto che, per trarre tale conclusione, sono state fornite notizie non corrette e fuorvianti, foriere di possibili ripercussioni per chi vi confida.
Per tale ragione si è creduto importante segnalare alla Redazione quanto sopra (ossia che i Carabinieri Forestali continuano, legittimamente, a verbalizzare le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia forestale), e questo al duplice fine di:
A questo riguardo chi scrive si sente di poter precisare, in virtù delle proprie esperienze personali maturate in 30 anni di servizio, nel corso dei quali ha lavorato in diverse realtà territoriali (Lazio, Piemonte, Calabria e Veneto), prestando diverse tipologie di servizi (Stazioni CFS, Nuclei Investigativi CFS, Sezioni di Polizia Giudiziaria e, oggi, Nucleo CC Forestale) e raggiungendo il grado di Maresciallo Capo dei Carabinieri forestali (in precedenza Ispettore del CFS), che mai - né ieri nel CFS, né oggi nei CC - è stato privato del “potere-dovere” di esercitare le funzioni di polizia forestale.
Nicola d’Amico
Segretario Generale Regionale SIM Carabinieri “Veneto”
Nel caso della sentenza emessa dal Giudice di Primo Grado del Tribunale di Salerno il sottufficiale Nicola D’Amico ricostruisce la vicenda del ricorso in modo errato sia per il fatto che l’ufficiale di polizia giudiziaria specializzato in polizia forestale non ha elevato la contravvenzione “motu proprio” ma il suo intervento è stato richiesto dalla Regione e la Comunità Montana non ha la facoltà di confermare l’atto giudiziario emanato da un funzionario di Polizia. È stata la Comunità montana a riscontrare l’illecito che deve essere contravvenzionato da un funzionario con la qualifica di Polizia Forestale.
Il forestale trasferito nell’Arma cessa di svolgere l’attività forestale per iniziare a svolgere la nuova attività assegnatagli dall’Arma nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
Il Giudice nella sua sentenza ha voluto sottendere che tutta una serie di attività, appartenenti al mondo forestale, possono essere svolte solo da coloro che hanno la qualifica di polizia forestale ed hanno una specifica cultura forestale sancita da una apposita convenzione Stato-Regione.
La parola “convenzione” si rileva nell’art.16 punto b) del Regolamento n.3 del 28-09-2017 che recita “le funzioni di vigilanza e di accertamento delle disposizioni previste dal Reg n.3/2017 sono esercitate dai carabinieri forestale, per le specifiche competenze ad essi attribuite dal D.Lgs. 177/2016 (omissis) e nell’ambito delle ulteriori funzioni individuate con apposite Convenzioni".
Il Giudice di Corte di Appello non potendo in alcun modo contestare le argomentazioni addotte dal Giudice di Primo Grado si è limitato ad utilizzare un altro illecito amministrativo per emettere una nuova sanzione mentre continuavano a sussistere, in quanto irrisolte, le problematiche relative alla incompetenza tecnica del personale della Stazione Carabinieri forestale come eccepito dall’impresa boschiva.
Vi sono una serie di affermazioni, insinuazioni e perplessità che tentano di inficiare tutto l’articolo, ad esempio “ premesse fallaci” che giungono a “conclusioni errate”, la definizione “folcloristica“ riferita alla sentenza del Giudice nell’esercizio delle sue funzioni.
Vi è, inoltre, una netta confusione tra l'attività di polizia amministrativa, polizia forestale e polizia ambientale la quale è di competenza del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente come di tutti i componenti delle forze di polizia con la qualifica di polizia giudiziaria.
Filippo Aldini
Dirigente del Corpo Forestale dello Stato a/r.
Presidente dell’Unione Forestale d’Italia
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