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Competenze dei Carabinieri forestali nell’accertamento di illeciti

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Competenze dei Carabinieri forestali e accertamento di illeciti

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di Filippo Aldini

Le due sentenze relative ad un illecito per un’utilizzazione boschiva (rispettivamente: la n. 1778/2023 emessa dal Tribunale di Salerno e la sentenza emessa il 18 Aprile 2024 dalla Corte di Appello di Salerno) offrono l’opportunità di riflettere su una possibile problematica relativa alla tipologia di attività svolta dai Carabinieri forestali sul territorio.

La sentenza 1778/2023 ha avuto come oggetto il ricorso di una Impresa boschiva avverso una sanzione amministrativa, per violazioni della legge regionale campana n.11 del 1996 relativamente ad un’utilizzazione boschiva. In questa situazione i Carabinieri forestali della stazione competente per territorio hanno redatto il processo verbale d’accertamento (PVA) e il responsabile del settore forestazione della Comunità Montana ha poi predisposto l’Ordinanza ingiunzione, alla quale appunto è stato fatto ricorso in Tribunale.
Il ricorrente ha adotto quale primo motivo di opposizione “l’illegittimità dell’accertamento per incompetenza tecnica dell’organo accertatore (Carabinieri forestali)” con le seguenti motivazioni:

  • i Carabinieri forestali non possono svolgere attività di ordine tecnico, bensì unicamente attività di Polizia Giudiziaria
  • le violazioni possono essere contestate soltanto sulla scorta degli accertamenti tecnici compiuti dal personale tecnico amministrativo forestale competente, quali unici soggetti ad avere tale prerogativa
  • i Carabinieri forestali hanno generici compiti di supporto all’Amministrazione regionale nell’ambito dell’attività di tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale della regione.

La Comunità Montana deduceva, invece, la piena legittimità delle ordinanze ingiunzione in virtù della competenza dell’organo accertatore in forza della natura sia certificativa sia di qualificazione giuridica in termini di illeciti amministrativi in quanto la legge n. 689/1981 attribuisce, esplicitamente, agli agenti di Polizia Giudiziaria, la potestà dell’effettuazione di operazioni meramente tecniche, menzionando espressamente la previsione di effettuare rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici o di ogni altra operazione tecnica.

Il Giudice di primo grado ha dato ragione al ricorrente (Impresa boschiva) evidenziando che è il personale tecnico della Regione a dover accertare eventuali violazioni alla disciplina delle utilizzazioni forestali mediante la redazione di un apposito verbale che viene trasmesso dall’Ente delegato al settore foreste caccia e pesca della Regione e riconoscendo ai Carabinieri forestali generici compiti di supporto al funzionario regionale. Ciò in considerazione del fatto che non vi era nessuna specifica convenzione tra l’Arma e la Regione, condizione fondamentale per svolgere un’attività tecnica forestale. In questo senso il giudice ha fatto l’esplicito riferimento alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia (Decreto 28 aprile 2006 “Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia” del Ministro dell’Interno) facendo presente che le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni, non in campo forestale, sono ampiamente esercitate dal Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare quale comparto di specialità ambientale in quanto ricadono nell’ambito della competenza attribuito dal Decreto Legislativo n. 177 del 2016, ma che ulteriori funzioni da esercitare in campo forestale[1] dovranno essere individuate appunto con “apposite convenzioni”.

 

Ricorso in Appello

La Corte d’Appello di Salerno nella causa 1060/2023 avente come oggetto “appello avverso la sentenza n. 1778 /2023 del Tribunale di Salerno opposizione a ordinanza di ingiunzione di pagamento numero 44/20, a seguito della lettura delle memorie presentate sia da parte della Impresa boschiva che da parte della Comunità Montana, decideva che l’appello proposto dalla Comunità Montana andava accolto.
Il Giudice della Corte di Appello non ha contestato le motivazioni e le conseguenti considerazioni che hanno determinato la sentenza in primo grado; non ha neanche contestato quanto elaborato dalla Comunità Montana nella sua opposizione, ma ha semplicemente trovato un’altra motivazione per sanzionare lo stesso illecito, applicando quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3 /2017 finalizzato alla riduzione del rischio di incendi boschivi.  Accogliendo l’appello rigetta l’opposizione alle varie ordinanze ingiunzione emesse.
È da evidenziare che il Giudice di Appello non ha preso in considerazione le motivazioni della prima sentenza del Tribunale in cui veniva affermato che il “Carabiniere forestale” non avesse le competenze giuridiche per svolgere l’attività di polizia giudiziaria con specializzazione forestale per l’assenza della stipula di una regolare specifica convenzione tra Regione e Arma dei Carabinieri. Convenzione che poteva essere stipulata solamente se l’Arma avesse regolarmente istituzionalizzato un comparto di specialità specifico con competenza forestale[2].

 

Considerazioni

Il Giudice di primo grado ha dato ragione al ricorrente (Impresa boschiva) perché non vi era nessuna specifica convenzione tra l’Arma e la Regione, evidenziando in tal modo che l’Arma in tutto questo tempo non aveva ritenuto opportuno regolamentare l’attività di Polizia Giudiziaria (con specializzazione forestale) ereditata a seguito dell’accorpamento del C.F.S..

Il Giudice di Appello, probabilmente, non volendo entrare nella controversia originata dal ricorso ha ritenuto opportuno contravvenzionare l’impresa boschiva per un diverso illecito amministrativo, sostituendosi sia agli Organi Regionali deputati al controllo, sia all’Ente accertatore lasciando, in tal modo, irrisolte le motivazioni del ricorso.

A questo punto però, le problematiche si sono aggravate in quanto non potendo l’Ente accertatore svolgere le attività tecniche forestali dovrebbe, in futuro, far svolgere al proprio personale periferico soltanto l’attività di Polizia Giudiziaria ai sensi della legge 689/1981. Il rischio è che le Amministrazioni potrebbero non autorizzare il proprio personale, con qualifiche di Polizia Giudiziaria, a svolgere questo tipo di attività per conto della Regione senza poter verificare la validità di quanto accertato dal delegato regionale.
La motivazione derivava dal fatto che il personale era transitato come persona fisica e non come persona in possesso di una specifica cultura forestale (professionalità forestale) riconoscimento che poteva essere regolamentato con la istituzione di uno specifico comparto di specialità forestale.
Infatti, i compiti istituzionali assegnati al C.F.S., e meglio specificati nell’art. 1 commi 1 e 2 della legge 36/2004, non potevano transitare automaticamente nell’Arma, in quanto già stata destinataria di propri specifici compiti istituzionali, per cui l’Arma avrebbe dovuto istituzionalizzare i vari comparti di specialità, per continuare a far svolgere al personale ex forestale ed ai futuri carabinieri del Ruolo Forestale (specializzati in campo forestale), le attività svolte dal disciolto Corpo Forestale dello Stato.

La sentenza del giudice di primo grado di Salerno ha suffragato tutte le motivazioni che gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato e tante altre figure giuridiche ed associazioni presenti sul territorio, hanno prospettato ai Parlamentari dal 2015 in poi, che hanno avuto, sempre, come risposta: non vi preoccupate perché continuerete a svolgere il vostro lavoro in una struttura più grande e meglio organizzata”.
Purtroppo, questa interpretazione nel passaggio all’Arma dei CC non è stata riscontrata.
Nessuno ha preso in considerazione il bagaglio culturale e la professionalità dei forestali, che si sono trovati relegati in un ruolo decentrato senza la possibilità di svolgere sul territorio i compiti istituzionali del Corpo forestale anche se operando in una diversa amministrazione.
Alla luce di una erronea soppressione, al fine di evitare un periodo di anarchia nei territori collinari e montani e per il bene della Nazione, dobbiamo essere tutti consapevoli della necessità dell’istituzione di una Amministrazione Forestale tecnica.

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