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Aggiornamento dei criteri di iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive della Lombardia

Aggiornamento dei criteri di iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive della Lombardia

Con il procedere della pubblicazione dei decreti di attuazione del TUFF, proseguono anche i recepimenti delle disposizioni in essi contenuti da parte delle Regioni. Stavolta è il turno della Regione Lombardia che con delibera della giunta regionale (dgr) ha aggiornato i criteri di iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive.

La delibera è la n. XI/6180 - Albo regionale imprese boschive - l.r. 31/2008 art. 57 - Adeguamento al decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470, “Albi regionali delle imprese forestali”. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 13 di mercoledì 30 marzo 2022.

La delibera è finalizzata agli adempimenti previsti dal DM 29 aprile 2020 n. 4470 “Albi regionali delle imprese forestali” che stabilisce i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali e dal DM 9 febbraio 2021 “Istituzione del Registro Nazionale degli Operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati” che prevede l’esonero dall’iscrizione obbligatoria al “Registro nazionale degli operatori” per gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi regionali delle imprese forestali a condizione che le regioni comunichino annualmente i dati richiesti dal DM 4470/2020.

Ecco alcuni tra i criteri di iscrizione:

  • l’impresa deve essere iscritta in CCIAA con codice ATECO, principale o secondario, «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)»;
  • non deve avere riportato, nell'anno precedente alla richiesta, sanzioni per importi complessivi pari o superiori a 15.000 euro;
  • l’impresa deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
  • il titolare, o almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno da impiegare direttamente nei cantieri gestiti dall’impresa, deve essere in possesso dell’attestato di competenza di “Operatore Forestale Specializzato”;
  • a partire dal 2024, le imprese forestali devono avere un dipendente a tempo pieno e indeterminato in possesso del requisito di formazione, dell’attestato di competenza di “Operatore Forestale Specializzato ogni 5 addetti che operano in bosco occupandosi di interventi selvicolturali;

Per tutti gli altri criteri e le specifiche vi rimandiamo al testo della delibera.

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