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Aggiornamento dei criteri di iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive della Lombardia

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Aggiornamento dei criteri di iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive della Lombardia

Con il procedere della pubblicazione dei decreti di attuazione del TUFF, proseguono anche i recepimenti delle disposizioni in essi contenuti da parte delle Regioni. Stavolta è il turno della Regione Lombardia che con delibera della giunta regionale (dgr) ha aggiornato i criteri di iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive.

La delibera è la n. XI/6180 - Albo regionale imprese boschive - l.r. 31/2008 art. 57 - Adeguamento al decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470, “Albi regionali delle imprese forestali”. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 13 di mercoledì 30 marzo 2022.

La delibera è finalizzata agli adempimenti previsti dal DM 29 aprile 2020 n. 4470 “Albi regionali delle imprese forestali” che stabilisce i criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali e dal DM 9 febbraio 2021 “Istituzione del Registro Nazionale degli Operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati” che prevede l’esonero dall’iscrizione obbligatoria al “Registro nazionale degli operatori” per gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi regionali delle imprese forestali a condizione che le regioni comunichino annualmente i dati richiesti dal DM 4470/2020.

Ecco alcuni tra i criteri di iscrizione:

  • l’impresa deve essere iscritta in CCIAA con codice ATECO, principale o secondario, «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)»;
  • non deve avere riportato, nell'anno precedente alla richiesta, sanzioni per importi complessivi pari o superiori a 15.000 euro;
  • l’impresa deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
  • il titolare, o almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno da impiegare direttamente nei cantieri gestiti dall’impresa, deve essere in possesso dell’attestato di competenza di “Operatore Forestale Specializzato”;
  • a partire dal 2024, le imprese forestali devono avere un dipendente a tempo pieno e indeterminato in possesso del requisito di formazione, dell’attestato di competenza di “Operatore Forestale Specializzato ogni 5 addetti che operano in bosco occupandosi di interventi selvicolturali;

Per tutti gli altri criteri e le specifiche vi rimandiamo al testo della delibera.

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