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Pubblicato l'attesissimo Regolamento che modifica l'EUDR: ecco le novità

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Regolamento UE 2025/2650 modifica EUDR

Dopo mesi fitti di indiscrezioni, dichiarazioni, voti e proteste incrociate, finalmente sulla Gazzetta ufficiale UE di oggi, 23 dicembre, è stato pubblicato l'attesissimo Regolamento UE 2025/2650 che modifica l'EUDR (Regulation on Deforestation-free Products).

A sintetizzare le principali novità sulla propria pagina LinkedIn è stato Angelo Mariano di Conlegno, uno dei maggiori esperti italiani ed europei su queste tematiche. Non si parla solo del rinvio della data di attuazione del Regolamento, ma anche di importanti semplificazioni, alcune delle quali particolarmente interessanti per il settore del legno e dei prodotti da esso derivati.

Ecco i punti sollevati da Mariano:

  • l’attuazione dell’EUDR è rinviata di 12 mesi rispetto alle date fissate in precedenza. Per tutti i soggetti che commercializzano legno e prodotti derivati già regolamentati dall’EUTR (Reg. UE 995/2010), il Regolamento “deforestazione zero” si attuerà a partire dal 30 dicembre 2026. Per le micro e piccole imprese che commercializzano prodotti presenti nell’allegato I dell’EUDR (ad esempio carbone vegetale), ma non in quello dell’EUTR, l’attuazione della norma è rimandata al 30 giugno 2027;
  • la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) sul Sistema d’informazione TRACES della Commissione europea, resta obbligatoria soltanto per gli operatori “a monte” che effettuano la prima immissione di merci interessate sul mercato unico: ad esempio, legno d’importazione extra UE o prelevato nei boschi italiani. Essi devono anche trasmettere ai loro clienti commerciali il numero di riferimento delle proprie DDS iniziali; gli operatori “a monte” sono gli unici soggetti obbligati a indicare, nei documenti doganali relativi all’esportazione extra UE, i numeri di riferimento delle suddette DDS; la conservazione dei numeri di riferimento delle DDS è limitata agli acquirenti commerciali diretti degli operatori “a monte”. Pertanto, le altre imprese “a valle” (sia PMI sia non PMI) sono dispensate dal raccogliere e trasmettere, a loro volta, tali numeri di riferimento;
  • gli operatori “a valle non PMI”, non sono tenuti a presentare DDS, ma devono comunque iscriversi al Sistema d’informazione TRACES prima di immettere, rendere disponibili sul mercato o esportare (al di fuori dell’UE) merci interessate;
  • i micro e piccoli “operatori primari” dei Paesi a basso rischio che immettono merci interessate sul mercato (ad es. agricoltori e proprietari forestali che vendono legname di produzione propria), in sostituzione delle normali DDS, potranno presentarne una tantum una semplificata;
  • i prodotti dell’editoria sono stati esclusi dall’ambito d’applicazione della norma;
  • entro il 30 aprile 2026, la Commissione europea valuterà l’impatto del nuovo Regolamento e la necessità di presentare una nuova proposta mirata a mitigarlo;
  • infine, l’EUTR (EU Timber Regulation) resta vigente per tutto l’anno 2026.

Oltre al rinvio dell’attuazione, il punto relativo ai micro e piccoli “operatori primari” dei Paesi a basso rischio che immettono legname sul mercato UE è particolarmente interessante per tecnici, proprietari, gestori e operatori forestali italiani ed europei. Ci auguriamo che sul tema delle DDS “una tantum” semplificate si organizzino presto dei momenti di confronto e formazione, in modo da farsi trovare pronti al momento della definitiva (speriamo) entrata in vigore del Regolamento.

Se da un lato questa norma inserisce elementi di difficoltà per le imprese, è sempre importante ricordare la sua finalità più ampia, ovvero quella di contrastare la deforestazione laddove si configura come un grave problema ambientale, ma anche sociale, non più rinviabile.

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