di Alessandra Stefani
Il tema dell'amministrazione condivisa ha assunto particolare rilevanza ultimamente nei dibattiti in sede dottrinale, giuridica e amministrativa. Dalla fine degli anni '90 si sono sviluppate infatti ricerche multidisciplinari trasversali sul tema dello spazio in cui collocare un nuovo cittadino, partecipe e consapevole, che si confronta con una nuova pubblica amministrazione aperta, capace di rapportarsi con i privati e con la società civile nel suo complesso.
Grazie anche ad una storica sentenza della Corte costituzionale (26 giugno 2020, numero 131) l'amministrazione condivisa si è liberata dalle molte incertezze che ne avevano costellato l'avvio fino a creare una vera e propria cultura dell'amministrazione condivisa, che il volume “Lezioni sull’amministrazione condivisa” a cura di Emiliano Frediani (Giappichelli) si propone di descrivere, grazie a molti Autori, anche rispondendo ad esigenze didattiche.
Il modello dell'amministrazione condivisa si riconduce a uno dei 12 principi presenti nel Codice dei contratti pubblici, precisamente all'art.6, quando si parla di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. I cittadini vengono così considerati una risorsa, essendo portatori di capacità, intelligenze, conoscenze, disponibilità materiali e immateriali. Nell'amministrazione condivisa la responsabilità è comune e si basa sul presupposto che i cittadini siano mossi da spinte solidaristiche, prendendosi liberamente cura tipicamente delle persone più deboli, dell'ambiente e del territorio. È compito delle istituzioni repubblicane - ai sensi dell'articolo 118, comma 4 della Costituzione - di favorirli in questo nuovo modo di operare.
L'amministrazione condivisa fa riferimento a un quadro di regole alternativo a quello dei contratti pubblici e si iscrive nei principi e nelle regole della legge sul procedimento amministrativo (L n 241 del 90) che trovano nel Terzo settore gli strumenti principe quali la coprogettazione e le convenzioni. Ma anche i patti di collaborazione possono definire autonomamente gli interventi da realizzare su beni comuni. Tra le discipline di settore che il volume consente di individuare come già collaudate o pronte a dare vita a relazioni del tutto assimilabili a quelle di amministrazione condivisa, il testo fa esplicito riferimento alla disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata, alla disciplina della Protezione civile, alla disciplina del recupero, salvaguardia e rigenerazione dei beni ambientali, anche in funzione del recupero degli ecosistemi. Tra gli strumenti che il volume cita espressamente, accanto ai contratti di fiume o di lago, si trovano i contratti di foresta (o "accordi di foresta", trattati anche nel Focus di Sherwood 281 n.d.r).
Il tema ambientale appare sempre più come un terreno di frontiera dei recenti processi di metamorfosi del diritto amministrativo. Nel caso del contratto di foresta, l'Autore del capitolo a questa fattispecie dedicato, Giulio Profeta, (Avvocato ed assegnista di ricerca di diritto amministrativo presso l'università della Campania Luigi Vanvitelli) osserva che, accanto all'elemento della tutela ambientale, affiora e si intreccia l'esigenza di sviluppo economico rappresentato dalla valorizzazione della filiera forestale legno. La natura giuridica dell'accordo di foresta si inquadra pertanto, secondo l'Autore, nel contratto ai sensi dell'articolo 1321 e seguenti del Codice civile. Egli osserva che, similmente al contratto di fiume, ad oggi: “Mancano ancora arresti giurisprudenziali ed esponenziali chiari sul tema, con la conseguenza che il regime applicativo o futuro potrebbe un domani poter mutare o risultare più preciso, in relazione agli orientamenti espresse dalle Corti”. Segnala infatti l’Autore, in una nota a piè pagina nel paragrafo relativo al contratto di fiume, che l’unica sentenza reperita (24 giugno 2024 numero 2050 Tar Sicilia, sezione III) osserva che la funzione dei contratti di fiume è quella di integrare, orientare, migliorare la pianificazione locale.
La citazione nel volume si configura come un grande riconoscimento per l'istituto degli accordi di foresta, che si arricchirà di contenuti e commenti, mano a mano che le attivazioni prenderanno piede e si sedimenteranno molteplici esperienze locali.
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