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"Una vicenda paradossale, significativa del rischio di trovarsi incolpevolmente imputati". Le amare riflessioni di un professionista forestale dopo un processo penale

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Amare riflessioni di un professionista dopo un processo penale di natura forestale

Commenti & Proposte è uno spazio libero che ospita considerazioni e idee inviate alla Redazione. I testi qui pubblicati non sono sottoposti a lettura di Referee e non rispecchiano necessariamente la posizione della Redazione o del Consiglio Editoriale di Sherwood.

di Paolo Maria Terzolo

Nel corso di una pluridecennale attività professionale ho svolto anche alcuni incarichi come Consulente Tecnico in processi penali relativi ad attività forestali. Devo però dire che il processo che ho seguito presso il tribunale di Savona nel corso del 2025 è quello che più mi ha colpito, specie in riferimento alla totale insussistenza delle accuse rivolte alla ditta boschiva. Ora che il processo è giunto a conclusione con la formula di “Assoluzione perché il fatto non sussiste” e che la sentenza è stata depositata (Sentenza Tribunale Savona n. 241/2026), ritengo utile condividere con i lettori di Sherwood questa vicenda paradossale e significativa del rischio per gli operatori di trovarsi incolpevolmente imputati, in processi penali, onerosi economicamente oltre che emotivamente.

 

I fatti e il contesto tecnico

L’impresa forestale acquista il taglio di un lotto boschivo comunale di 400 pini neri su una superficie di ha 1,5, martellato da un professionista. Si tratta di un bosco in area montana (quota circa 1.000 m s.l.m.) costituito da un rimboschimento di pini, risalente agli anni ’30, ora in piena evoluzione a orno ostrieto. In particolare, la piantagione fu eseguita con pino nero e pino marittimo. A seguito del progressivo diradarsi della copertura di pino, specie in concomitanza con la moria del pino marittimo conseguente all’infestazione di “matsococcus”, si è insediata sotto copertura una fitta rinnovazione di: carpino nero, orniello oltre che, in misura subordinata leccio, castagno e roverella. Lo strato dominato di latifoglie dell’età di ormai 30 anni, particolarmente fitto, è costituito prevalentemente da soggetti da seme non essendo mai state praticate ceduazioni; la presenza di ceppaie con polloni è accidentale e legata a traumi quali la caduta di pini o loro parti che hanno spezzato le piante nate da seme.

art.Amare riflessioni 1

In questa situazione colturale il professionista ha assegnato al taglio la gran parte dei pini neri, al fine di assecondare il processo evolutivo della fustaia di latifoglie, rilasciando tuttavia, anche per esigenze di salvaguardia del paesaggio, un sufficiente numero di pini. Non si tratta dunque di un taglio di sostituzione ma di un intervento selvicolturale volto a favorire lo sviluppo delle latifoglie ancora eccessivamente ombreggiate, graduando l’ineluttabile modificazione del paesaggio con il mantenimento di alcuni pini. Ovviamente, vista l’età avanzata, i pini erano tutti di dimensioni ragguardevoli, diametro di 50 cm o più ed altezze variabili da 20 a 25 m, con chiome particolarmente ampie ed espanse. Inevitabilmente la caduta dei pini ha comportato il danneggiamento di numerosi soggetti di latifoglia, danneggiamento peraltro già ipotizzato in progettazione.
I carabinieri forestali della zona dopo aver proceduto a puntuali e minuziosi rilievi, contestano che “per imperizia” il boscaiolo abbia danneggiato 101 piante, sradicate 176 e tagliate 239, per un totale di 516 piante di latifoglia. Si precisa che il rilievo è stato effettuato a partire dalla classe diametrica di cm 5 al ceppo. Contestano inoltre che di queste 516 piante ne siano state esboscate 277 per una massa complessiva di 176 q (ben 63 kg a pianta!!). A fronte di questi rilievi, attribuendo il taglio o danneggiamento della 516 latifoglie “all’imperizia” dell’operatore, hanno denunciato l’impresa per furto di legname e violazione del vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezza panoramica. Oltre alla denuncia penale hanno elevato anche tre sanzioni amministrative, sempre legate alla presunta imperizia, per un complesso di € 5.072,00; ovviamente avverso alle sanzioni è stato presentato ricorso amministrativo allo stato attuale in corso di esame.
A corollario è utile aggiungere che il professionista incaricato della martellata ha dichiarato le Regolare Esecuzione e in sede di collaudo ha definito i danni di tipo “inevitabile” richiedendo unicamente il pagamento dei 176 q di legna da ardere asportata, pagamento (circa € 600) regolarmente effettuato dall’impresa.
Sulla base dei rapporti dei carabinieri forestali la Procura ha archiviato l’accusa di furto ma ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di violazione del vincolo paesaggistico.

 

Le argomentazioni dei Carabinieri Forestali

In sostanza i carabinieri nella loro documentazione di indagine sostenevano che l’impresa ha operato con ”imperizia” e così facendo ha violato il regolamento forestale (vedi sanzioni amministrative) e conseguentemente, per un loro discutibile sillogismo, il taglio effettuato non essendo più configurabile come “taglio colturale esente da autorizzazione” costituisce evidente violazione della norma penale paesaggistica. A supporto della tesi dell’imperizia i carabinieri citano ripetutamente l’ormai datato testo di selvicoltura[1] del prof. Capelli, disquisendo, in maniera del tutto semplicistica, di: fustaia disetanea, ceduo, fustaia coetanea e soprattutto concetto di taglio di sgombero. A corollario della disquisizione affermano, come riportato sul medesimo Capelli, che per evitare danni al novellame in fase di sgombero è opportuno provvedere al taglio delle piante “a pezzi”, ossia con quella che adesso si chiama tecnica dello smontaggio in tree climbing. Aggiungono che il danneggiamento delle 516 latifoglie (ricordo a partire da cm 5 di diametro al ceppo) vanifica l’intento selvicolturale di assicurare l’evoluzione del bosco. Queste affermazioni risultano assurde non solo per gli addetti ai lavori ma anche per qualsiasi persona dotata di buon senso.

 

Perizia tecnica e verdetto

Il sottoscritto, incaricato dalla difesa come Consulente Tecnico, in occasione del processo penale predispone una perizia basata sui seguenti elementi.

  • Il danneggiamento di 516 piante, in prevalenza di piccole dimensioni è minimo; in pratica, considerati i 400 pini abbattuti, il danno è di 1,3 piantine ogni grande pino abbattuto, ossia selvicolturalmente nullo.
  • In bosco permane una densità di ben 1.700 piante/ha rimanendo immutata la sua funzionalità ed immagine.
  • Con l’ausilio di foto da drone risulta che l’immagine paesaggistica tra zona percorsa ed altre aree limitrofe è immutata.
  • Il testo del prof. Capelli è attualmente superato considerando tecniche e valutazioni oggi fuori contesto dal punto di vista economico, ambientale, normativo e sociale. L’operatore ha agito dunque con professionalità.
  • La violazione di norme amministrative, violazione peraltro in questo caso del tutto aleatoria e non dimostrata, non comporta automaticamente la violazione penale del vincolo paesaggistico che deve basarsi su una reale e documentata alterazione dell’immagine paesaggistica.

Il risultato finale, come già anticipato, è quindi stato l’assoluzione con formula piena.

 

Considerazioni generali

Questa vicenda lascia però un fondo di amaro e di tristezza e solleva una serie di interrogativi che cerco di riassumere.

  1. L’impresa forestale ha subito, senza colpa alcuna, un processo penale con conseguenti costi economici (avvocato e consulente) ed ancor più onerosi, ancorché soggettivi e non quantificabili, costi emotivi;
  2. La stessa macchina della giustizia, di cui sono ben noti gli affanni organizzativi, ha dovuto impegnare tempo e risorse in un processo basato su presupposti erronei e privi di fondamento né tecnico né giuridico;
  3. I Carabinieri Forestali della zona in questo caso, secondo il Giudice di primo grado, hanno commesso un errore nella valutazione dell’esecuzione dell’intervento selvicolturale. Simili errori dell’organo di vigilanza espongono tutti i professionisti del settore forestale, sia tecnici, sia imprese forestali, al grave rischio di incorrere in “incidenti” di natura penale che comportano blocchi di cantieri e relativi costi diretti ed indiretti;
  1. Il concetto sillogico per il quale l’infrazione amministrativa (ad esempio un taglio di ceduo fuori dal periodo ammesso) comporti la violazione penale paesaggistica è veramente fuorviante ed arbitrario. La sentenza di assoluzione, pur basandosi fondamentalmente sul concetto di danno inevitabile, richiamando la mia perizia, afferma che “non sarebbe comunque possibile ravvisare nel caso di specie un’effettiva compromissione del bene tutelato, come peraltro illustrato dalla fotografia aerea allegata alla relazione di consulenza tecnica, che dà conto della sostanziale omogeneità dell’immagine panoramica del bosco nel suo complesso”. Mi pare una motivazione di assoluta ragionevolezza che mi auguro possa essere fatta propria in situazioni analoghe.

A chiosa di questo mio commento vorrei condividere una domanda: come si può evitare che nell’organo di vigilanza operi personale impreparato, con il rischio di arrecare disagi o danni ai cittadini oltre che compromettere l’immagine dell’Arma?
Sperando di poter contribuire ad un dibattito che permetta di portare serenità nelle attività forestali e di evitare impropri carichi di lavoro ad una magistratura che già soffre di carenze in termini organizzativi e di personale, auguro a tutti buon lavoro.

 

Per approfondire:

Autori:
Paolo Maria Terzolo
, Dottore Forestale libero professionista. E.mail

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