Sherwood ha pubblicato vari contributi dedicati al regolamento (UE) 2023/1115, recante misure di contrasto alla deforestazione e al degrado forestale. L’ultimo, datato 8 settembre 2025 e intitolato “Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR”, verrà debitamente riformulato dagli stessi autori non appena la Commissione europea avrà pubblicato le attese linee guida (FAQ e documenti di orientamento) relative alle semplificazioni introdotte dal regolamento (UE) 2025/2650.
In attesa di tale aggiornamento, proponiamo questo breve riepilogo delle principali implicazioni della deforestazione zero per il settore foresta-legno.
di Angelo Mariano
Si analizzano brevemente le finalità del regolamento UE 2023/1115 contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR), con particolare attenzione agli obblighi delle imprese del settore foresta-legno. Ciò con l’intento di esaminare le principali criticità e opportunità della normativa deforestazione zero, anche alla luce delle obiezioni dei portatori d’interesse che hanno contribuito al ripetuto rinvio e alla sostanziale semplificazione dell’EUDR, determinata dal recente regolamento UE 2025/2650.
L’EUDR fa parte del Green Deal europeo, volto a guidare l’Unione verso la transizione verde e la neutralità climatica, insieme alle strategie comunitarie in materia di foreste, biodiversità e sistema alimentare sostenibile. Si tratta di una delle normative più controverse dell’Unione europea, caratterizzata da innumerevoli opposizioni ed emendamenti proposti da Stati membri, associazioni di categoria e varie Organizzazioni non governative.
Basandosi sull’esperienza del precedente Timber Regulation (EUTR - regolamento UE 995/2010), l’EUDR vieta l’immissione sul mercato e l’esportazione di legno e derivati che abbiano causato deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 o che comportino un rischio non trascurabile di illegalità. Il regolamento deforestazione zero amplia lo spettro d’azione dell’EUTR, estendendo gli obblighi della verifica di legalità e sostenibilità socio-ambientale ad altre materie prime (soia, bovini, cacao, caffè, palma da olio e gomma naturale) e determinati prodotti che le contengono.
Secondo la Commissione europea, senza un intervento normativo, il consumo dell’UE delle suddette materie prime causerebbe, ogni anno, la scomparsa di circa 250.000 ettari di foreste, contribuendo alla deforestazione globale (stimata dalla FAO in 10,9 milioni di ettari) che comporta ingenti perdite di biodiversità, alterazioni degli equilibri idrogeologici e impatti negativi sulle popolazioni indigene, oltre a rappresentare l’11% delle emissioni totali di gas serra.
Il regolamento EUDR punta sulle procedure di dovuta diligenza (accesso alle informazioni, valutazione ed eventuale mitigazione del rischio) per preservare le risorse forestali globali. Le informazioni richieste sono più articolate di quelle affermatesi con l’applicazione dell’EUTR e includono anche la geolocalizzazione delle aree di produzione. In generale, per i prodotti agricoli, la dovuta diligenza mira in massima parte a dimostrarne l’estraneità alla deforestazione, mentre per il legno è anche necessario considerare l’eventuale insorgenza di più subdoli fenomeni di degrado forestale, condizione a volte particolarmente complessa da verificare.
L’operatore EUDR è tenuto a conoscere l’intera sequenza di approvvigionamento e fornitura dei prodotti da immettere sul mercato unico, al fine di prevenire commistioni con materie prime di provenienza non identificata o, nei casi più gravi, illecita.
Tale profilo costituisce una delle principali criticità, poiché una valutazione del rischio basata su documentazione modificabile o falsificabile può incidere in modo significativo sull’affidabilità dei sistemi di dovuta diligenza. Inoltre, i relativi adempimenti tecnico-amministrativi possono risultare particolarmente complessi e onerosi per gli operatori, chiamati a gestire obblighi di natura multidisciplinare che spaziano dalla raccolta di informazioni su prodotti e fornitori, alla geolocalizzazione e tracciabilità, fino al rispetto della normativa applicabile e dei diritti delle popolazioni locali.
Un’ulteriore criticità frequentemente evidenziata in relazione all’EUDR concerne la potenziale marginalizzazione dei piccoli esportatori extra-UE, spesso non in grado di fornire l’insieme delle informazioni necessarie a dimostrare la conformità dei propri prodotti. Ciò potrebbe costringerli ad avvalersi di fornitori di servizi tecnologici o altri intermediari, con possibili ricadute negative sull’imprenditorialità e sulla redditività, in particolare nei Paesi meno sviluppati.
Sin dalla presentazione della prima proposta normativa (novembre 2021) la dovuta diligenza è stata generalmente percepita come un arduo aggravio procedurale dagli operatori EUDR e dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza. Questo ha determinato reiterate richieste di modifica del testo normativo, due rinvii della relativa attuazione e, inoltre, la richiesta di introdurre una categoria di Paesi a “rischio trascurabile”, che avrebbe escluso dall’ambito di applicazione della disciplina i prodotti di origine UE e dei Paesi ad accertato rischio trascurabile di deforestazione. Per contro, tale ipotesi derogatoria è stata oggetto di ferma opposizione da parte di associazioni ambientaliste e di grandi gruppi industriali, secondo i quali essa avrebbe gravemente compromesso la ratio e l’efficacia dell’EUDR.
La pressione dei tanti portatori d’interesse ha comunque portato, a fine 2025, alla promulgazione del regolamento UE 2025/2650 che prevede i seguenti elementi sostanziali di semplificazione:
Su questo aspetto, va precisato che, per i primi soggetti della filiera foresta-legno nazionale (in particolare proprietari forestali e imprese boschive), tale semplificazione potrebbe ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi previsti dall’EUDR, a condizione che le amministrazioni regionali e statali competenti in materia forestale riescano a reperire le necessarie informazioni di base e a condividerle con l’apposito sistema della Commissione europea.
Micro e piccoli operatori primari a parte, le semplificazioni approvate non annullano gli obblighi fondamentali di raccolta delle informazioni e analisi del rischio, né la compilazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, che rimangono propedeutici all’immissione sul mercato dei prodotti regolamentati.
Ovviamente, questo riguarda anche gli operatori italiani del settore legno che, in base a stime del 2022, ammonterebbero a circa 26.500 importatori e almeno 6.000 aziende dedite al prelievo e alla commercializzazione di legno nazionale. Oltretutto, questi numeri sono destinati ad aumentare a seguito dell’inclusione, tra i prodotti a base di legno regolamentati dall’EUDR, di nuove categorie merceologiche (finora non considerate in ambito EUTR) quali il carbone vegetale.
Per inquadrare ancora meglio l’impatto della deforestazione zero, vale la pena ricordare che le imprese del settore legno e carta contribuiscono per circa l’1% alla formazione del PIL italiano (con un valore annuale di produzione di circa 39 miliardi di euro, pari al 4,5% del fatturato manifatturiero nazionale) e che in Germania, il costo iniziale dell’adeguamento alle misure EUDR è stato stimato in 1,8 miliardi di euro. Ciò a fronte del solo 39% delle aziende dichiaratesi in grado di conformarsi in tempo ai nuovi requisiti normativi. Il quadro si complica ulteriormente in considerazione delle limitate capacità di adeguamento normativo che comunemente affliggono le PMI, ossia il 99% delle imprese dell’Unione.
È innegabile che l’attuazione delle misure di deforestazione zero costituisca una sfida epocale per aziende, autorità di controllo e per la stessa Commissione europea. Gli operatori devono raccogliere e valutare informazioni sulle aree di produzione, provenienza del legno e le fasi di trasformazione e commercializzazione, per garantire la tracciabilità dei prodotti regolamentati. La difficoltà nel reperire dati, dovuta alla complessità delle catene di fornitura o alle reticenze dei fornitori, complica l’esecuzione delle procedure di dovuta diligenza. Da questo punto di vista, le filiere corte potrebbero rappresentare un vantaggio per il legno nazionale che, per alcuni impieghi, potrebbe divenire concorrenziale rispetto ad un’equivalente materia prima d’importazione e origine dubbia che esporrebbe l’operatore al rischio di non conformità.
In ogni caso, l’attuazione della deforestazione zero richiede una grande preparazione da parte di tutti i soggetti interessati. A riguardo, vale la pena di evidenziare che nonostante l’esperienza maturata con l’EUTR, la dovuta diligenza e la tracciabilità del legno non sono ancora pienamente affermate, come dimostrano le numerose sanzioni amministrative irrogate annualmente in Italia agli operatori del settore legno. Pertanto, la produzione di documentazione d’orientamento e manuali d’uso del sistema d’informazione EUDR da parte della Commissione europea non è sufficiente: sono anche necessarie iniziative di formazione, linee guida nazionali e materiale divulgativo per orientare operatori e commercianti, soprattutto alla luce dei recenti emendamenti normativi. Inoltre, è fondamentale che i controlli siano equamente ripartiti sul territorio nazionale ed effettuati da personale opportunamente formato.
L’adozione delle misure per la “deforestazione zero” rappresenta una svolta significativa tanto per la tutela degli ecosistemi quanto per la responsabilizzazione delle filiere produttive. Se da un lato le nuove disposizioni richiedono uno sforzo notevole in termini di preparazione, raccolta dati e formazione degli operatori, dall’altro offrono l’opportunità di distinguersi sul mercato attraverso la trasparenza, la tracciabilità e la valorizzazione delle materie prime locali.
Questi presupposti possono far emergere il valore aggiunto della deforestazione zero e degli impegni ad essa collegati, che altrimenti rischiano di essere percepiti come meri oneri burocratici, anziché come strumenti per la tutela ambientale, la responsabilità d’impresa e il consumo consapevole.
Per cogliere appieno gli aspetti positivi del nuovo quadro normativo, è essenziale che tutti gli attori coinvolti - dalle aziende alle autorità di controllo - investano in formazione, aggiornamento e tracciabilità lungo la catena di fornitura. L’adozione di strumenti pratici, linee guida nazionali e controlli uniformi, accompagnati da un regime sanzionatorio adeguato, contribuirà a rendere la normativa non solo più efficace, ma anche giustamente percepita come un motore di sostenibilità e competitività.
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