di Angelo Mariano, Elisabetta Morgante, Grazia Abbruzzese, Chiara Cassandro, Simonetta Della Rosa, Giuseppe Fragnelli
Nel giugno 2024 è stato pubblicato in questo stesso sito un articolo dal titolo “Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR” che gli stessi autori del presente ritennero utile per informare le imprese interessate dal Regolamento UE 2023/1115 dei rispettivi adempimenti, necessari a raggiungere la conformità EUDR. Nel frattempo, il Parlamento e il Consiglio UE hanno rinviato di un anno l’attuazione del Regolamento e la Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento d’orientamento EUDR e parecchie FAQ integrative, con l’obiettivo di semplificare l’attuazione dell’EUDR per le imprese dell’Unione.
Di conseguenza, il presente articolo offre un quadro aggiornato dei più rilevanti scenari EUDR nei quali i soggetti componenti le catene di approvvigionamento e fornitura di legno e derivati si troveranno ad operare a partire dal 30 dicembre 2025, salvo eventuali revisioni di carattere legislativo promulgate dalle Istituzioni europee.
Sommario dell’articolo
Come noto, l’attuazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale è prevista per il 30 dicembre 2025, dopo essere stata rinviata di un anno rispetto alla data inizialmente stabilita. Nonostante tale rinvio, deciso dalle Istituzioni europee per concedere alle imprese e agli Stati membri più tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti di legge, il Regolamento è tuttora oggetto di un serrato dibattito, per lo più animato da associazioni di categoria ed esponenti politici di livello nazionale e comunitario.
Mentre i principi generali della norma (in particolare, la necessità di salvaguardare le foreste del mondo dall’incalzante avanzare dell’agricoltura industriale) sono generalmente condivisi, molti ancora criticano il considerevole aumento di adempimenti tecnico-burocratici che si prospettano per le imprese dell’Unione europea e auspicano una considerevole revisione del Regolamento. Pertanto, le sorti dell’EUDR non sono ancora totalmente certe, benché la data d’attuazione sia ormai imminente. Comunque, se nelle settimane che ci separano dalla fine dell’anno il Regolamento non venisse significativamente emendato o nuovamente rinviato, le imprese che producono, immettono sul mercato, importano, trasformano, distribuiscono o esportano materie prime e prodotti interessati dovranno conformarsi ai requisiti specifici della cosiddetta “deforestazione zero”.
Per facilitare la comprensione degli obblighi EUDR - variabili in base alle dimensioni e al ruolo svolto dalle aziende, nell’ambito delle catene d’approvvigionamento e fornitura di prodotti regolamentati - si è ritenuto opportuno predisporre delle tavole sintetiche, fondamentalmente basate sulla legislazione vigente, sulle FAQ (domande e risposte frequenti) e sul Documento d’orientamento EUDR finora pubblicati dalla Commissione europea.
A parità di titolo, dette schede possono differire da quelle già pubblicate online sulla rivista Sherwood, il 10 giugno 2024. Ciò è in massima parte dovuto alle novità interpretative e alle semplificazioni attuative che la Commissione europea ha avanzato negli ultimi mesi, sotto forma di documentazione di natura non vincolante (soft law). Pertanto, il presente lavoro, sostituisce in tutto e per tutto il precedente e già citato articolo “Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR” non online comunque consultabile in formato PDF.
Dato che il legno e i prodotti da esso derivati rappresentano l’oggetto EUDR di primario interesse per gli autori di queste pagine e per la rivista che le pubblica, le schematizzazioni formulate recano continui riferimenti in tal senso. Ciononostante, esse riguardano, in massima parte, anche le imprese interessate alle restanti materie prime EUDR (cacao, caffè, bovini, palma da olio, soia e gomma naturale) ed ai prodotti ad esse correlati.
Come già accennato, gli obblighi EUDR variano in funzione delle dimensioni aziendali degli operatori e dei commercianti; pertanto alcuni scenari illustrati in questo lavoro, possono riferirsi esclusivamente alle imprese non PMI o a quelle PMI. Si ricorda che queste ultime (ai sensi dello stesso EUDR, della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 e del Decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024) sono quelle caratterizzate da almeno due dei seguenti parametri.
Un’altra categorizzazione corrente, ma di carattere informale, delle aziende interessate dall’EUDR consiste nel ruolo che esse assumono nel contesto dell’approvvigionamento e della fornitura dei prodotti. Pertanto, sono invalse le locuzioni “operatore a monte” e “operatore a valle” che, pur non trovando un esplicito corrispettivo nel Regolamento, fanno ormai parte del gergo tecnico EUDR, utilizzato dalla Commissione europea e dai vari portatori d’interesse.
Comunemente, per “operatore a monte”, si intende (cfr. FAQ 3.1; e capitolo 2 del Documento d’orientamento EUDR) chi immette per la prima volta sul mercato UE un determinato prodotto regolamentato d’origine comunitaria o extra comunitaria: ad esempio legno prelevato in ambito nazionale o acquistato da paesi che non fanno parte dell’Unione. Invece, per “operatore a valle”, si intende abitualmente il soggetto commerciale che, pur rientrando nella qualifica di operatore EUDR, svolge azioni diverse dalla prima immissione sul mercato di prodotti regolamentati: ad esempio, la trasformazione, la distribuzione e l’eventuale esportazione di prodotti già presenti sul mercato (cfr. FAQ 3.4 e 3.5 e capitolo 2 del Documento d’orientamento EUDR). Un caso particolare di “operatore a valle” è rappresentato da chi reimporta nell’UE prodotti realizzati con legno d’origine comunitaria, ma precedentemente esportato in paesi terzi.
Gli operatori a valle, qualora tenuti a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza sul Sistema TRACES NT della Commissione europea, utilizzeranno i numeri di riferimento di quelle già preimpostate dai propri fornitori. Ovviamente, nel citato caso particolare della reimportazione, tali riferimenti coincideranno con quelli inseriti (dall’esportatore comunitario) nella dichiarazione doganale relativa all’iniziale uscita delle merci dall’Unione europea.
Data l’assimilazione, in termini EUDR, dei commercianti non PMI agli operatori non PMI, anche le grandi imprese che commercializzano prodotti già immessi sul mercato unico, condividono gli adempimenti spettanti agli “operatori a valle”.
Benché la trattazione puntuale delle semplificazioni attuative dell’EUDR, previste dalla Commissione europea nel corso del 2025 (anno di estensione dell’originario periodo transitorio), non rientri tra gli obiettivi del presente lavoro, si ritiene opportuno citare quelle principali che hanno determinato la necessità di rivedere e integrare la prima versione delle “Tavole sinottiche EUDR”, già pubblicato su questa rivista. In particolare, ci si riferisce alle ultime versioni delle FAQ (domande frequenti con risposta) e del Documento di orientamento per l’EUDR, nonché al Regolamento di esecuzione e all’atto delegato con i quali la Commissione europea classifica i paesi del mondo in base al rischio e intende emendare la lista dei prodotti regolamentati.
Le FAQ finora pubblicate sono 170 (la traduzione in italiano, a cura di Conlegno, è disponibile sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e riguardano pressoché tutte le questioni inerenti all’attuazione del Regolamento “Deforestazione zero”. Invece, “Documento di orientamento per EUDR” è tradotto ufficialmente ed accessibile dal sito della Commissione europea. Entrambi i documenti richiedono un’attenta lettura, da condursi parallelamente a quella degli articoli dell’EUDR di cui intendono chiarire le definizioni e i vari aspetti applicativi.
Un’altra menzione particolare merita il Regolamento di esecuzione 2025/1093, recante l’elenco dei paesi che la Commissione ha classificato a basso o alto rischio, ai sensi dell’articolo 13 dell’EUDR.
Si ricorda che, per l’immissione sul mercato unico di prodotti EUDR da paesi a basso rischio, è prevista l’effettuazione della cosiddetta “dovuta diligenza semplificata”. In questi casi, gli operatori, dopo aver raccolto le informazioni di cui all’articolo 9 dell’EUDR, si limiteranno a valutare la complessità delle catene di fornitura e il rischio d’elusione del Regolamento, principalmente inerente alla commistione di materie prime d’origine ignota o prodotte in ambiti territoriali considerati a rischio standard o alto.
Degna di nota è anche la proposta di emendamento della lista dei prodotti interessati dall’EUDR che prevede alcune significative esclusioni che, in sintesi e limitatamente ai prodotti a base di legno e gomma naturale, riguardano:
Di seguito verranno prese in esame 10 attività interessate dall’EUDR con le relative tavole sinottiche su possibili obblighi a carico delle imprese nonché richiami alle principali FAQ e sezioni del Documento d’orientamento EUDR della Commissione europea. Le tavole riportate non pretendono di esaurire tutti i possibili scenari EUDR in cui le imprese potrebbero trovarsi ad operare, quanto piuttosto quelli più comuni per la maggior parte di esse.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 38 del Regolamento, i “prodotti interessati che entrano nel mercato” sono quelli:
Le imprese PMI e non PMI che sdoganano tali prodotti sono Operatori EUDR tenuti a rispettare gli obblighi schematizzati nella tavola seguente.
Si evidenzia che chi immette sul territorio comunitario prodotti destinati all’uso privato o sottoposti ad altri regimi doganali (ammissione temporanea, perfezionamento attivo, deposito doganale, ecc.) non è un operatore EUDR. Maggiori informazioni, disponibili al capitolo 1 del già citato Documento di orientamento.
Importazione (immissione in libera pratica)
Adempimenti fondamentali:
(Riferimenti: EUDR - art. 4; FAQ 3.1; Documento di orientamento, cap. 2.)
Ai sensi dell’Art. 2.16 EUDR, per “immissione sul mercato” si intende la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell’Unione.
Tutte imprese - PMI e non PMI - che immettono sul mercato tali merci sono operatori EUDR, pur avendo obblighi differenziati in funzione delle proprie dimensioni aziendali.
Tra le più comuni forme di immissione sul mercato UE di legno e derivati, di seguito si rappresentano:
Immissione sul mercato di legno nazionale (I)
Adempimenti fondamentali:
(Riferimenti: EUDR - art. 4; FAQ 3.1 e 3.12; Documento di orientamento, cap. 2.)
Immissione sul mercato di legno nazionale (II)
Adempimenti fondamentali:
(Riferimenti: EUDR - art. 4; FAQ 3.1 e 3.12; Documento di orientamento, cap. 2.)
Trasformazione di legno e derivati in un nuovo prodotto (Non PMI)
Adempimenti fondamentali:
N.B.: Questi operatori restano responsabili anche della dovuta diligenza effettuata da quelli a monte.
(Riferimenti: EUDR - art. 4, comma 9; FAQ 3.4; Documento d’orientamento, cap. 4.b)
Trasformazione di legno e derivati in un nuovo prodotto (PMI)
Adempimenti fondamentali:
N.B.: non sono tenuti a effettuare la dovuta diligenza o a presentare DDS, pur mantenendo la responsabilità giuridica in caso di violazione dell’EUDR.
(Riferimenti: EUDR - art. 5, FAQ 3.5)
A proposito della “trasformazione”, si segnala la FAQ n. 3.1.1 che esplicita con maggiore dettaglio in cosa consiste l’accennata variazione dei codici merceologici a cui possono andare incontro i prodotti EUDR già immessi sul mercato comunitario.
Ai sensi dell’Art. 2.18 EUDR, per “messa a disposizione sul mercato”, si intende la fornitura di un prodotto destinato a: distribuzione, consumo o uso sul mercato, nel corso di un’attività commerciale o a titolo gratuito.
Tutte le aziende che mettono a disposizione sul mercato prodotti EUDR sono commercianti EUDR pur avendo obblighi differenziati in funzione delle proprie dimensioni aziendali. A riguardo, si evidenzia che il commerciante non PMI è equiparato all’operatore non PMI.
Tra le più comuni forme di messa a disposizione sul mercato, di seguito si rappresentano:
Messa a disposizione (Non PMI)
Adempimenti fondamentali:
N.B.: Queste imprese restano responsabili anche della dovuta diligenza effettuata dagli operatori a monte.
(Riferimenti: EUDR - art. 5; FAQ 3.4)
Messa a disposizione (PMI)
Adempimenti fondamentali:
N.B.: Sebbene non esplicitamente previsto dall’EUDR, i clienti potrebbero richiedere i numeri di riferimento e di verifica delle DDS.
(Riferimenti: EUDR - art. 5)
Ai sensi dell’articolo 2.37 EUDR, i “prodotti interessati che escono dal mercato” sono quelli vincolati al regime di “esportazione”.
Le aziende non PMI e PMI che esportano legno e/o derivati già immessi sul mercato sono operatori EUDR “a valle” e devono adempiere rispettivamente agli obblighi descritti nelle tavole 8. e 9.. Invece, chi determina l’uscita dal mercato UE di prodotti sottoposti a regimi doganali diversi dall’esportazione (perfezionamento passivo, ecc.) non è un operatore EUDR.
Esportazione (Non PMI)
Adempimenti fondamentali:
(Riferimenti: EUDR - art. 4, FAQ 3.4 e 5.6.1.)
Esportazione (PMI)
Adempimenti fondamentali:
N.B.: non si è tenuti a effettuare la dovuta diligenza o a presentare DDS, pur mantenendo la responsabilità giuridica in caso di violazione dell’EUDR.
(Riferimenti: EUDR - art. 4, FAQ 3.5 e 5.6.1)
Detto questo, si sottolinea che l’EUDR (articolo 4, comma 9), in presenza di materiale mai sottoposto a dovuta diligenza, obbliga l’operatore ad esercitare interamente tale procedura, prima dell’eventuale esportazione della merce. Un esempio a riguardo può essere rappresentato da legno prelevato in Italia da un operatore “a monte” e destinato al mercato estero: come prodotto a sé stante o come parte di un manufatto (mobile, casa prefabbricata, ecc.) realizzato anche con altro legno già immesso sul mercato UE.
Per alcune tipologie di prodotti derivati dal legno, tale condizione è piuttosto frequente. Ad esempio alcune industrie cinesi utilizzano legno di latifoglie europee per la finitura di mobili destinati al mercato dell’UE.
Anche per queste reimportazioni gli adempimenti EUDR sono differenziati in base alle dimensioni delle imprese che, in ogni caso, condividono il ruolo di “operatori a valle”.
Importazione di merci derivate da prodotti già esportati dall’UE (Non PMI)
Adempimenti fondamentali:
(Riferimenti: EUDR articolo 4.8; FAQ 5.4)
Importazione extra UE di merci derivate da prodotti esportati dall’UE (PMI)
Adempimenti fondamentali:
Accertare che tutte le componenti del prodotto siano state sottoposte ad adeguata dovuta diligenza, anche per escludere eventuali commistioni di materiale non conforme.
Esercitare la dovuta diligenza per eventuali componenti del prodotto, mai sottoposte a tale procedura.
Includere i riferimenti delle DDS relative all'esportazione iniziale dei prodotti UE nella dichiarazione doganale.
Conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta metterla a disposizione dell’autorità competente.
(Riferimenti: EUDR articolo 4.8; FAQ 5.4)
Di seguito si riportano le date di attuazione dell’EUDR e abrogazione del Regolamento 995/2010 (Timber Regulation - EUTR), rinviate di 12 mesi ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3234, del 19 dicembre 2024.
In sintesi:
A riguardo, vengono illustrate le seguenti casistiche:
Prodotti presenti sul mercato prima del 30 dicembre 2025
In caso di rivendita, trasformazione (in un «nuovo» prodotto) o esportazione al di fuori dell’UE di tali prodotti, le imprese PMI e non PMI sono tenute a:
(Riferimenti: EUDR - art. 1, comma 2, FAQ 8.3; Documento di orientamento, cap. 3)
Legno e derivati, prodotti prima del 29/06/2023 e immessi sul mercato dal 30/12/2025
In caso di importazione, rivendita, trasformazione (in un «nuovo» prodotto) o esportazione al di fuori dell’UE di tali materiali, l’operatore è obbligato a:
(Riferimenti: EUDR - art. 1, comma 2; FAQ 8.2, 9.1, 9.6; Documento di orientamento - cap.3)
Derivati del legno EUDR, non già regolamentati dall’EUTR
In base alle proprie dimensioni, le aziende sono tenute a Raccogliere e mettere a disposizione dei propri clienti (e eventualmente dell’autorità competente) prove certe che tali prodotti siano stati immessi sul mercato prima del 30/12/2025 (se medie e grandi imprese) o prima del 30/06/2026 (se piccole o micro-imprese costituitesi entro il 31 dicembre 2020).
Queste ultime, limitatamente ai prodotti a base di legno che non figurano nell’allegato al Regolamento UE 995/2010 (EUTR), hanno 6 mesi in più per conformarsi all’EUDR.
(Riferimenti: EUDR - Art. 37; Documento di orientamento - cap. 3)
Di seguito si riportano i derivati del legno EUDR non elencati nell’allegato EUTR, con i rispettivi codici doganali :
Le imprese italiane - costituitesi entro il 31 dicembre 2020 - che commercializzano i suelencati prodotti a base di legno non già regolamentati dall’EUTR e tutti gli altri afferenti a materie prime diverse (bovini, soia, palma da olio, caffè, cacao, gomma naturale), per beneficiare della posticipazione dell’attuazione dell’EUDR al 30 giugno 2026, devono soddisfare almeno due dei seguenti parametri (previsti dal Codice civile, articolo 2435 bis, modificato ai sensi del Decreto legislativo n. 139 del 2015, articolo 6):
La Commissione europea (Direzione generale della Fiscalità e dell’Unione Doganale), per l’implementazione dell’EUDR, ha predisposto i codici che gli operatori dovranno inserire nelle proprie dichiarazioni doganali in caso di importazione o esportazione di prodotti interessati.
Tali codici servono a specificare l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza sul Sistema d’informazione TRACES, oppure le eventuali esenzioni previste dal Regolamento EUDR per operatori o merci che usufruiscono di deroghe particolari.
È probabile che in futuro la Commissione elabori ulteriori codici atti a definire altre situazioni specifiche, finora non considerate.
Codici da inserire nelle dichiarazioni doganali
C716 > Avvenuta presentazione di dichiarazione di dovuta diligenza per importazione/esportazione di prodotti regolamentati dall’EUDR
C717 > Riferimento a pregressa dichiarazione di dovuta diligenza (per operatori PMI «a valle»)
Y129 > Esenzione per merci non regolamentate dall’EUDR
Y132 > Esenzione per merci prodotte prima del 29/06/2023
Y133 > Esenzione per merci prodotte con materiali che hanno completato il ciclo di vita
Y141 > Esenzione per piccole e microimprese costituite entro il 2020 (limitata a merci non EUTR)
Y142 > Esenzione per attività non commerciale
Come riporta la FAQ 3.4, gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI quando presentano le proprie DDS sul Sistema TRACES NT, inserendo i numeri di riferimento e di verifica delle DDS a monte, accertano in automatico che la dovuta diligenza è stata già esercitata precedentemente e che i suddetti numeri di riferimento sono validi.
Dato che le suddette imprese mantengono la responsabilità giuridica in caso di violazione del Regolamento, ad esse torma utile controllare la coerenza e la plausibilità delle informazioni, precedentemente inserite dai propri fornitori (operatori a monte) sul Sistema TRACES e riguardanti:
Analogamente, è opportuno:
Come già accennato, data la complessità del Regolamento, la Commissione europea ha prodotto 170 FAQ e un Documento d’orientamento EUDR. Di seguito si riporta un elenco di alcuni importanti riferimenti specifici che, quand’anche non citati nelle tavole illustrate, si segnalano alle imprese del settore “legno e derivati”, interessate a determinati prodotti e attività commerciali:
In queste pagine sono stati schematizzati i principali adempimenti delle imprese interessate dall’EUDR, con particolare riferimento a quelle che, per quanto eterogenee, operano nel macrosettore del legno e dei relativi derivati, quali: ditte boschive, rivenditori di legname, commercianti di manufatti legnosi e biocombustibili, mobilifici, cartiere, cartotecniche ed editori.
Data la complessità del Regolamento, il presente lavoro non può in alcun modo considerarsi esaustivo, anche perché la Commissione europea ha in atto un continuo aggiornamento dei documenti esplicativi a cui si è fatta più volte menzione e che, sebbene non vincolanti, recano delle fondamentali indicazioni utili alle imprese chiamate a conformarsi all’EUDR.
Molto probabilmente, la continua evoluzione di tali strumenti di soft law, richiederà un ulteriore aggiornamento di questo articolo che gli autori si impegnano, sin da ora, a predisporre e pubblicare al momento più opportuno.
Autori:
Angelo Mariano: Consorzio Servizi Legno Sughero (Conlegno) - Monitoring Organisation EUTR. E-mail:
Elisabetta Morgante: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Autorità competente FLEGT-EUTR-EUDR. E-mail:
Grazia Abbruzzese: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Autorità competente FLEGT-EUTR-EUDR.
Chiara Cassandro: Consorzio Servizi Legno Sughero (Conlegno) - Monitoring Organisation EUTR.
Simonetta Della Rosa: Consorzio Servizi Legno Sughero (Conlegno) - Monitoring Organisation EUTR.
Giuseppe Fragnelli: Consorzio Servizi Legno Sughero (Conlegno) - Monitoring Organisation EUTR.
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