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Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR (aggiornamento agosto 2025)

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Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR (aggiornamento agosto 2025)

di Angelo Mariano, Elisabetta Morgante, Grazia Abbruzzese, Chiara Cassandro, Simonetta Della Rosa, Giuseppe Fragnelli

Nel giugno 2024 è stato pubblicato in questo stesso sito un articolo dal titolo “Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR” che gli stessi autori del presente ritennero utile per informare le imprese interessate dal Regolamento UE 2023/1115 dei rispettivi adempimenti, necessari a raggiungere la conformità EUDR. Nel frattempo, il Parlamento e il Consiglio UE hanno rinviato di un anno l’attuazione del Regolamento e la Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento d’orientamento EUDR e parecchie FAQ integrative, con l’obiettivo di semplificare l’attuazione dell’EUDR per le imprese dell’Unione.
Di conseguenza, il presente articolo offre un quadro aggiornato dei più rilevanti scenari EUDR nei quali i soggetti componenti le catene di approvvigionamento e fornitura di legno e derivati si troveranno ad operare a partire dal 30 dicembre 2025, salvo eventuali revisioni di carattere legislativo promulgate dalle Istituzioni europee.

Sommario dell’articolo

Introduzione e finalità dell’aggiornamento

Come noto, l’attuazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale è prevista per il 30 dicembre 2025, dopo essere stata rinviata di un anno rispetto alla data inizialmente stabilita. Nonostante tale rinvio, deciso dalle Istituzioni europee per concedere alle imprese e agli Stati membri più tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti di legge, il Regolamento è tuttora oggetto di un serrato dibattito, per lo più animato da associazioni di categoria ed esponenti politici di livello nazionale e comunitario.
Mentre i principi generali della norma (in particolare, la necessità di salvaguardare le foreste del mondo dall’incalzante avanzare dell’agricoltura industriale) sono generalmente condivisi, molti ancora criticano il considerevole aumento di adempimenti tecnico-burocratici che si prospettano per le imprese dell’Unione europea e auspicano una considerevole revisione del Regolamento. Pertanto, le sorti dell’EUDR non sono ancora totalmente certe, benché la data d’attuazione sia ormai imminente. Comunque, se nelle settimane che ci separano dalla fine dell’anno il Regolamento non venisse significativamente emendato o nuovamente rinviato, le imprese che producono, immettono sul mercato, importano, trasformano, distribuiscono o esportano materie prime e prodotti interessati dovranno conformarsi ai requisiti specifici della cosiddetta “deforestazione zero”.

Per facilitare la comprensione degli obblighi EUDR - variabili in base alle dimensioni e al ruolo svolto dalle aziende, nell’ambito delle catene d’approvvigionamento e fornitura di prodotti regolamentati - si è ritenuto opportuno predisporre delle tavole sintetiche, fondamentalmente basate sulla legislazione vigente, sulle FAQ (domande e risposte frequenti) e sul Documento d’orientamento EUDR finora pubblicati dalla Commissione europea.
A parità di titolo, dette schede possono differire da quelle già pubblicate online sulla rivista Sherwood, il 10 giugno 2024. Ciò è in massima parte dovuto alle novità interpretative e alle semplificazioni attuative che la Commissione europea ha avanzato negli ultimi mesi, sotto forma di documentazione di natura non vincolante (soft law). Pertanto, il presente lavoro, sostituisce in tutto e per tutto il precedente e già citato articolo “Tavole sinottiche degli obblighi di operatori e commercianti EUDR” non online comunque consultabile in formato PDF.

Dato che il legno e i prodotti da esso derivati rappresentano l’oggetto EUDR di primario interesse per gli autori di queste pagine e per la rivista che le pubblica, le schematizzazioni formulate recano continui riferimenti in tal senso. Ciononostante, esse riguardano, in massima parte, anche le imprese interessate alle restanti materie prime EUDR (cacao, caffè, bovini, palma da olio, soia e gomma naturale) ed ai prodotti ad esse correlati.

Come già accennato, gli obblighi EUDR variano in funzione delle dimensioni aziendali degli operatori e dei commercianti; pertanto alcuni scenari illustrati in questo lavoro, possono riferirsi esclusivamente alle imprese non PMI o a quelle PMI. Si ricorda che queste ultime (ai sensi dello stesso EUDR, della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 e del Decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024) sono quelle caratterizzate da almeno due dei seguenti parametri.

  • Stato patrimoniale inferiore a euro 25.000.000;
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiori a euro 50.000.000;
  • Numero di dipendenti occupati non superiore a 250.

Un’altra categorizzazione corrente, ma di carattere informale, delle aziende interessate dall’EUDR consiste nel ruolo che esse assumono nel contesto dell’approvvigionamento e della fornitura dei prodotti. Pertanto, sono invalse le locuzioni “operatore a monte” e “operatore a valle” che, pur non trovando un esplicito corrispettivo nel Regolamento, fanno ormai parte del gergo tecnico EUDR, utilizzato dalla Commissione europea e dai vari portatori d’interesse.
Comunemente, per “operatore a monte”, si intende (cfr. FAQ 3.1; e capitolo 2 del Documento d’orientamento EUDR) chi immette per la prima volta sul mercato UE un determinato prodotto regolamentato d’origine comunitaria o extra comunitaria: ad esempio legno prelevato in ambito nazionale o acquistato da paesi che non fanno parte dell’Unione. Invece, per “operatore a valle”, si intende abitualmente il soggetto commerciale che, pur rientrando nella qualifica di operatore EUDR, svolge azioni diverse dalla prima immissione sul mercato di prodotti regolamentati: ad esempio, la trasformazione, la distribuzione e l’eventuale esportazione di prodotti già presenti sul mercato (cfr.  FAQ 3.4 e 3.5 e capitolo 2 del Documento d’orientamento EUDR). Un caso particolare di “operatore a valle” è rappresentato da chi reimporta nell’UE prodotti realizzati con legno d’origine comunitaria, ma precedentemente esportato in paesi terzi.
Gli operatori a valle, qualora tenuti a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza sul Sistema TRACES NT della Commissione europea, utilizzeranno i numeri di riferimento di quelle già preimpostate dai propri fornitori. Ovviamente, nel citato caso particolare della reimportazione, tali riferimenti coincideranno con quelli inseriti (dall’esportatore comunitario) nella dichiarazione doganale relativa all’iniziale uscita delle merci dall’Unione europea.
Data l’assimilazione, in termini EUDR, dei commercianti non PMI agli operatori non PMI, anche le grandi imprese che commercializzano prodotti già immessi sul mercato unico, condividono gli adempimenti spettanti agli “operatori a valle”.

 

Atti delegati e documenti rilevanti

Benché la trattazione puntuale delle semplificazioni attuative dell’EUDR, previste dalla Commissione europea nel corso del 2025 (anno di estensione dell’originario periodo transitorio), non rientri tra gli obiettivi del presente lavoro, si ritiene opportuno citare quelle principali che hanno determinato la necessità di rivedere e integrare la prima versione delle “Tavole sinottiche EUDR”, già pubblicato su questa rivista. In particolare, ci si riferisce alle ultime versioni delle FAQ (domande frequenti con risposta) e del Documento di orientamento per l’EUDR, nonché al Regolamento di esecuzione e all’atto delegato con i quali la Commissione europea classifica i paesi del mondo in base al rischio e intende emendare la lista dei prodotti regolamentati.

Le FAQ finora pubblicate sono 170 (la traduzione in italiano, a cura di Conlegno, è disponibile sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e riguardano pressoché tutte le questioni inerenti all’attuazione del Regolamento “Deforestazione zero”. Invece, “Documento di orientamento per EUDR” è tradotto ufficialmente ed accessibile dal sito della Commissione europea. Entrambi i documenti richiedono un’attenta lettura, da condursi parallelamente a quella degli articoli dell’EUDR di cui intendono chiarire le definizioni e i vari aspetti applicativi.

Un’altra menzione particolare merita il Regolamento di esecuzione 2025/1093, recante l’elenco dei paesi che la Commissione ha classificato a basso o alto rischio, ai sensi dell’articolo 13 dell’EUDR.
Si ricorda che, per l’immissione sul mercato unico di prodotti EUDR da paesi a basso rischio, è prevista l’effettuazione della cosiddetta “dovuta diligenza semplificata”. In questi casi, gli operatori, dopo aver raccolto le informazioni di cui all’articolo 9 dell’EUDR, si limiteranno a valutare la complessità delle catene di fornitura e il rischio d’elusione del Regolamento, principalmente inerente alla commistione di materie prime d’origine ignota o prodotte in ambiti territoriali considerati a rischio standard o alto.

Degna di nota è anche la proposta di emendamento della lista dei prodotti interessati dall’EUDR che prevede alcune significative esclusioni che, in sintesi e limitatamente ai prodotti a base di legno e gomma naturale, riguardano:

  • campioni di valore e quantità trascurabili che possono essere consumati o utilizzati soltanto per sollecitare ordinazioni di merci;
  • i campioni da esaminare o analizzare per determinarne la composizione, la qualità o altre caratteristiche tecniche a scopo di informazione o di ricerca industriale o commerciale;
  • pneumatici, articoli e accessori d’abbigliamento o di seconda mano di gomma vulcanizzata, rifiuti di gomma dura definiti nell’articolo 3 della direttiva 2008/98/EC;
  • prodotti legnosi definiti rifiuti nell’articolo 3 della direttiva 2008/98/EC;
  • combustibili legnosi costituiti da rifiuti definiti nell’articolo 3 della direttiva 2008/98/EC;
  • manufatti in legno usati, compresi gli imballaggi;
  • imballaggi in legno o carta utilizzati esclusivamente per sostenere e trasportare altre merci;
  • manuali, cataloghi ed etichette che accompagnano altre merci;
  • carta riciclata e prodotti derivati;
  • libri e prodotti dell’editoria di seconda mano;
  • bambù, rattan e relativi derivati (di cui finalmente si riconoscerebbe la natura non legnosa e quindi l’estraneità all’ambito d’applicazione del Regolamento).

 

EUDR e attività delle imprese

Di seguito verranno prese in esame 10 attività interessate dall’EUDR con le relative tavole sinottiche su possibili obblighi a carico delle imprese nonché richiami alle principali FAQ e sezioni del Documento d’orientamento EUDR della Commissione europea. Le tavole riportate non pretendono di esaurire tutti i possibili scenari EUDR in cui le imprese potrebbero trovarsi ad operare, quanto piuttosto quelli più comuni per la maggior parte di esse.

 

Importazione ossia immissione in libera pratica di merci non unionali

Ai sensi dell’articolo 2, comma 38 del Regolamento, i “prodotti interessati che entrano nel mercato” sono quelli:

  • elencati nell’allegato I;
  • che provengono da paesi non UE;
  • vincolati al regime doganale di “immissione in libera pratica”;
  • destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione;
  • non destinati all’uso o al consumo privato all’interno del territorio doganale dell’Unione.

Le imprese PMI e non PMI che sdoganano tali prodotti sono Operatori EUDR tenuti a rispettare gli obblighi schematizzati nella tavola seguente.
Si evidenzia che chi immette sul territorio comunitario prodotti destinati all’uso privato o sottoposti ad altri regimi doganali (ammissione temporanea, perfezionamento attivo, deposito doganale, ecc.) non è un operatore EUDR. Maggiori informazioni, disponibili al capitolo 1 del già citato Documento di orientamento. 

Importazione (immissione in libera pratica)

Adempimenti fondamentali:

  • Esercitare l la dovuta diligenza (eventualmente semplificata) in caso di legno prodotto in paesi classificati a «basso rischio» ai sensi dell’articolo 29 dell’EUDR e alle merci da esso derivate.
  • Presentare, sul sistema TRACES NT della Commissione europea, la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) completa della geolocalizzazione degli appezzamenti, opportunamente verificata.
  • Includere il riferimento della DDS nella dichiarazione doganale.
  • Comunicare ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i numeri di riferimento e di verifica delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e metterla a disposizione dell’autorità competente che dovesse richiederla.

(Riferimenti: EUDR - art. 4; FAQ 3.1; Documento di orientamento, cap. 2.)

Immissione sul mercato

Ai sensi dell’Art. 2.16 EUDR, per “immissione sul mercato” si intende la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell’Unione.
Tutte imprese - PMI e non PMI - che immettono sul mercato tali merci sono operatori EUDR, pur avendo obblighi differenziati in funzione delle proprie dimensioni aziendali.

Tra le più comuni forme di immissione sul mercato UE di legno e derivati, di seguito si rappresentano:

  • l’iniziale immissione sul mercato di materia prima nazionale:

Immissione sul mercato di legno nazionale (I)

Adempimenti fondamentali:

  • Esercitare la dovuta diligenza semplificata ai sensi dell’art. 13 dell’EUDR.
  • Presentare, sul sistema TRACES NT della Commissione europea, la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) completa della geolocalizzazione degli appezzamenti, opportunamente verificata.
  • Comunicare ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti e di verifica delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e metterla a disposizione dell’autorità competente che dovesse richiederla.

(Riferimenti: EUDR - art. 4; FAQ 3.1 e 3.12; Documento di orientamento, cap. 2.)

Immissione sul mercato di legno nazionale (II)

Adempimenti fondamentali:

  • Esercitare la dovuta diligenza semplificata ai sensi dell’art. 13 dell’EUDR.
  • Presentare, sul sistema TRACES NT della Commissione europea, la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) completa della geolocalizzazione degli appezzamenti, opportunamente verificata.
  • Comunicare ai soggetti a valle della catena di fornitura le informazioni necessarie (compresi i riferimenti e verifica delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta, metterla a disposizione dell’autorità competente che dovesse richiederla.

(Riferimenti: EUDR - art. 4; FAQ 3.1 e 3.12; Documento di orientamento, cap. 2.)

  • la trasformazione di prodotti EUDR (di cui all’allegato I) in altri prodotti EUDR, intesa come la variazione del codice doganale di riferimento riportato nell’allegato I del Regolamento (ad esempio, tronchi con codice 4403, trasformati in segati con codice 4407):

Trasformazione di legno e derivati in un nuovo prodotto (Non PMI)

Adempimenti fondamentali:

  • Accertare che tutte le componenti del prodotto siano già state sottoposte ad adeguate procedure di dovuta diligenza.
  • Presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema TRACES NT della Commissione europea, inserendo i numeri di riferimento e di verifica delle DDS a monte.
  • Comunicare ai soggetti a valle le informazioni necessarie (compresi i numeri di riferimento e di verifica delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e metterla a disposizione dell’autorità competente che dovesse richiederla.

N.B.: Questi operatori restano responsabili anche della dovuta diligenza effettuata da quelli a monte.

(Riferimenti: EUDR - art. 4, comma 9; FAQ 3.4; Documento d’orientamento, cap. 4.b)

Trasformazione di legno e derivati in un nuovo prodotto (PMI)

Adempimenti fondamentali:

  • Ottenere e comunicare alle aziende a valle i numeri di riferimento e verifica delle DDS effettuate a monte.
  • Informare le autorità competenti se riscontrano rischi di non conformità
  • Conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e metterla, a disposizione dell’autorità competente c he dovesse farne richiesta.

N.B.: non sono tenuti a effettuare la dovuta diligenza o a presentare DDS, pur mantenendo la responsabilità giuridica in caso di violazione dell’EUDR.

(Riferimenti: EUDR - art. 5, FAQ 3.5)

A proposito della “trasformazione”, si segnala la FAQ n. 3.1.1 che esplicita con maggiore dettaglio in cosa consiste l’accennata variazione dei codici merceologici a cui possono andare incontro i prodotti EUDR già immessi sul mercato comunitario.

 

Messa a disposizione

Ai sensi dell’Art. 2.18 EUDR, per “messa a disposizione sul mercato”, si intende la fornitura di un prodotto destinato a: distribuzione, consumo o uso sul mercato, nel corso di un’attività commerciale o a titolo gratuito.
Tutte le aziende che mettono a disposizione sul mercato prodotti EUDR sono commercianti EUDR pur avendo obblighi differenziati in funzione delle proprie dimensioni aziendali. A riguardo, si evidenzia che il commerciante non PMI è equiparato all’operatore non PMI.
Tra le più comuni forme di messa a disposizione sul mercato, di seguito si rappresentano: 

Messa a disposizione (Non PMI)

Adempimenti fondamentali:

  • Accertare che tutte le componenti del prodotto siano già state sottoposte ad adeguate procedure di dovuta diligenza.
  • Presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema TRACES NT della Commissione europea, inserendo i numeri di riferimento e di verifica delle DDS a monte.
  • Comunicare ai soggetti a valle le informazioni necessarie (compresi i numeri di riferimento e di verifica delle DDS) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza con rischio nullo o trascurabile.
  • Conservare, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alla dovuta diligenza e metterla a disposizione dell’autorità competente che dovesse richiederla.

N.B.: Queste imprese restano responsabili anche della dovuta diligenza effettuata dagli operatori a monte.

(Riferimenti: EUDR - art. 5; FAQ 3.4)

Messa a disposizione (PMI)

Adempimenti fondamentali:

  • Raccogliere le seguenti informazioni:
    - denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail, eventuale sito web di chi gli ha fornito i prodotti, i numeri di riferimento e di verifica delle relative DDS;
    - denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail, eventuale sito web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati (non necessario in caso di vendita al dettaglio).
  • Conservare, per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato, le suddette informazioni e fornirle all’autorità competente che dovesse richiederle.

N.B.: Sebbene non esplicitamente previsto dall’EUDR, i clienti potrebbero richiedere i numeri di riferimento e di verifica delle DDS.

(Riferimenti: EUDR - art. 5)

Esportazione

Ai sensi dell’articolo 2.37 EUDR, i “prodotti interessati che escono dal mercato” sono quelli vincolati al regime di “esportazione”.
Le aziende non PMI e PMI che esportano legno e/o derivati già immessi sul mercato sono operatori EUDR “a valle” e devono adempiere rispettivamente agli obblighi descritti nelle tavole 8. e 9.. Invece, chi determina l’uscita dal mercato UE di prodotti sottoposti a regimi doganali diversi dall’esportazione (perfezionamento passivo, ecc.) non è un operatore EUDR.

Esportazione (Non PMI)

Adempimenti fondamentali:

  • Accertare che tutte le componenti del prodotto siano già state sottoposte ad adeguate procedure di dovuta diligenza.
  • Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema TRACES NT della Commissione europea (la dichiarazione può fare riferimento alle DDS pregresse, ma la responsabilità finale resta in capo all’esportatore).
  • Includere il numero di riferimento della DDS nella dichiarazione doganale.
  • Conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta metterla a disposizione dell’autorità competente.

(Riferimenti: EUDR - art. 4, FAQ 3.4 e 5.6.1.)

Esportazione (PMI)

Adempimenti fondamentali:

  • Includere i numeri di riferimento delle DDS effettuate a monte nella dichiarazione doganale necessaria per l’esportazione.

N.B.: non si è tenuti a effettuare la dovuta diligenza o a presentare DDS, pur mantenendo la responsabilità giuridica in caso di violazione dell’EUDR.

(Riferimenti: EUDR - art. 4, FAQ 3.5 e 5.6.1)

Detto questo, si sottolinea che l’EUDR (articolo 4, comma 9), in presenza di materiale mai sottoposto a dovuta diligenza, obbliga l’operatore ad esercitare interamente tale procedura, prima dell’eventuale esportazione della merce. Un esempio a riguardo può essere rappresentato da legno prelevato in Italia da un operatore “a monte” e destinato al mercato estero: come prodotto a sé stante o come parte di un manufatto (mobile, casa prefabbricata, ecc.) realizzato anche con altro legno già immesso sul mercato UE. 

 

Importazione di merci derivate da prodotti già esportati dall’UE

Per alcune tipologie di prodotti derivati dal legno, tale condizione è piuttosto frequente. Ad esempio alcune industrie cinesi utilizzano legno di latifoglie europee per la finitura di mobili destinati al mercato dell’UE.
Anche per queste reimportazioni gli adempimenti EUDR sono differenziati in base alle dimensioni delle imprese che, in ogni caso, condividono il ruolo di “operatori a valle”. 

Importazione di merci derivate da prodotti già esportati dall’UE (Non PMI)

Adempimenti fondamentali:

  • Esercitare la dovuta diligenza accertando che tutte le componenti del prodotto siano state sottoposte ad adeguata valutazione del rischio.
  • Presentare una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) tramite il sistema TRACES NT della Commissione europea (la dichiarazione può fare riferimento alle DDS pregresse, ma la responsabilità finale resta in capo all’esportatore).
  • Includere il numero di riferimento della DDS nella dichiarazione doganale.
  • Conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta metterla a disposizione dell’autorità competente.

(Riferimenti: EUDR articolo 4.8; FAQ 5.4)

Importazione extra UE di merci derivate da prodotti esportati dall’UE (PMI)

Adempimenti fondamentali:

Accertare che tutte le componenti del prodotto siano state sottoposte ad adeguata dovuta diligenza, anche per escludere eventuali commistioni di materiale non conforme.

Esercitare la dovuta diligenza per eventuali componenti del prodotto, mai sottoposte a tale procedura.

Includere i riferimenti delle DDS relative all'esportazione iniziale dei prodotti UE nella dichiarazione doganale.

Conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e su richiesta metterla a disposizione dell’autorità competente.

(Riferimenti: EUDR articolo 4.8; FAQ 5.4)

Attuazione dell’EUDR e abrogazione dell’EUTR

Di seguito si riportano le date di attuazione dell’EUDR e abrogazione del Regolamento 995/2010 (Timber Regulation - EUTR), rinviate di 12 mesi ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3234, del 19 dicembre 2024.

In sintesi:

  • il Regolamento EUTR verrà abrogato il 30 dicembre 2025 con l’attuazione dell’EUDR. Contestualmente Operatori e Commercianti dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi normativi EUDR;
  • fino al 31 dicembre 2028, l’EUTR continuerà ad applicarsi a legno e derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 o immessi sul mercato dell’Unione prima del 30/12/2025;
  • i prodotti a base di legno inseriti nell’allegato I EUDR, ma non presenti nell’allegato EUTR, (quali: carbone, utensili, articoli per la tavola, libri stampati, alcuni mobili per sedersi) dovranno essere conformi all’EUDR con la stessa tempistica riservata a quelli contenenti materie prime diverse dal legno.

A riguardo, vengono illustrate le seguenti casistiche:

Prodotti presenti sul mercato prima del 30 dicembre 2025

In caso di rivendita, trasformazione (in un «nuovo» prodotto) o esportazione al di fuori dell’UE di tali prodotti, le imprese PMI e non PMI sono tenute a:

  • Raccogliere e mettere a disposizione dei propri clienti e dell’autorità competente prove inconfutabili che tali prodotti siano stati immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2025.
  • Rispettare - fino al 31/12/2028 - gli obblighi previsti dal Regolamento UE 995/2010 per i prodotti inseriti nell’allegato all’EUTR (ovviamente ciò non riguarda i prodotti a base di legno di nuova inclusione nell’allegato EUDR: carta stampata, carbone, alcune tipologie di sedili, ecc.).

(Riferimenti: EUDR - art. 1, comma 2, FAQ 8.3; Documento di orientamento, cap. 3)

Legno e derivati, prodotti prima del 29/06/2023 e immessi sul mercato dal 30/12/2025

In caso di importazione, rivendita, trasformazione (in un «nuovo» prodotto) o esportazione al di fuori dell’UE di tali materiali, l’operatore è obbligato a:

  • Raccogliere ed eventualmente mettere a disposizione dei propri clienti e dell’Autorità competente prove inconfutabili che la produzione è avvenuta prima del 29 giugno 2023.
  • Rispettare - fino al 31/12/2028 - gli obblighi previsti dal Regolamento UE 995/2010 per i prodotti inseriti nell’allegato EUTR (ovviamente ciò non riguarda i prodotti derivati dal legno - non regolamentati dall’EUTR - ma adesso interessati dall’EUDR: carta stampata, alcune tipologie di sedili, ecc.).

(Riferimenti: EUDR - art. 1, comma 2; FAQ 8.2, 9.1, 9.6; Documento di orientamento - cap.3)

Derivati del legno EUDR, non già regolamentati dall’EUTR

In base alle proprie dimensioni, le aziende sono tenute a Raccogliere e mettere a disposizione dei propri clienti (e eventualmente dell’autorità competente) prove certe che tali prodotti siano stati immessi sul mercato prima del 30/12/2025 (se medie e grandi imprese) o prima del 30/06/2026 (se piccole o micro-imprese costituitesi entro il 31 dicembre 2020).

Queste ultime, limitatamente ai prodotti a base di legno che non figurano nell’allegato al Regolamento UE 995/2010 (EUTR), hanno 6 mesi in più per conformarsi all’EUDR.

art Tavole sinottiche Tavola11 img

(Riferimenti: EUDR - Art. 37; Documento di orientamento - cap. 3)

Di seguito si riportano i derivati del legno EUDR non elencati nell’allegato EUTR, con i rispettivi codici doganali :

  • 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.
  • 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.
  • 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno.
  • 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina.
  • 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94.
  • 4421 Altri articoli di legno (tra cui utensili, bare, articoli per la cucina e alcuni mobili per sedersi…).
  • ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta.
  • ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno.

 

Imprese ammesse all’attuazione posticipata dell’EUDR

Le imprese italiane - costituitesi entro il 31 dicembre 2020 - che commercializzano i suelencati prodotti a base di legno non già regolamentati dall’EUTR e tutti gli altri afferenti a materie prime diverse (bovini, soia, palma da olio, caffè, cacao, gomma naturale), per beneficiare della posticipazione dell’attuazione dell’EUDR al 30 giugno 2026, devono soddisfare almeno due dei seguenti parametri (previsti dal Codice civile, articolo 2435 bis, modificato ai sensi del Decreto legislativo n. 139 del 2015, articolo 6):

  • Stato patrimoniale inferiore a euro 4.400;
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiori a euro 8.800;
  • Numero di dipendenti occupati non superiore a 50.

 

Codici da inserire nelle dichiarazioni doganali

La Commissione europea (Direzione generale della Fiscalità e dell’Unione Doganale), per l’implementazione dell’EUDR, ha predisposto i codici che gli operatori dovranno inserire nelle proprie dichiarazioni doganali in caso di importazione o esportazione di prodotti interessati.
Tali codici servono a specificare l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza sul Sistema d’informazione TRACES, oppure le eventuali esenzioni previste dal Regolamento EUDR per operatori o merci che usufruiscono di deroghe particolari.
È probabile che in futuro la Commissione elabori ulteriori codici atti a definire altre situazioni specifiche, finora non considerate. 

Codici da inserire nelle dichiarazioni doganali

art Tavole sinottiche Tavola11 img

 

 

 

C716 > Avvenuta presentazione di dichiarazione di dovuta diligenza per importazione/esportazione di prodotti regolamentati dall’EUDR
C717 > Riferimento a pregressa dichiarazione di dovuta diligenza (per operatori PMI «a valle»)
Y129 > Esenzione per merci non regolamentate dall’EUDR
Y132 > Esenzione per merci prodotte prima del 29/06/2023
Y133 > Esenzione per merci prodotte con materiali che hanno completato il ciclo di vita
Y141 > Esenzione per piccole e microimprese costituite entro il 2020 (limitata a merci non EUTR)
Y142 > Esenzione per attività non commerciale

Accertamento dell’avvenuto esercizio della dovuta diligenza da parte delle imprese a valle

Come riporta la FAQ 3.4, gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI quando presentano le proprie DDS sul Sistema TRACES NT, inserendo i numeri di riferimento e di verifica delle DDS a monte, accertano in automatico che la dovuta diligenza è stata già esercitata precedentemente e che i suddetti numeri di riferimento sono validi.
Dato che le suddette imprese mantengono la responsabilità giuridica in caso di violazione del Regolamento, ad esse torma utile controllare la coerenza e la plausibilità delle informazioni, precedentemente inserite dai propri fornitori (operatori a monte) sul Sistema TRACES e riguardanti:

  • paesi di produzione;
  • quantità e codici doganali dei prodotti dichiarati;
  • geolocalizzazione (se disponibile);
  • nomi scientifici delle specie (obbligatori per legno e derivati).

Analogamente, è opportuno:

  • verificare il livello di rischio attribuito dalla Commissione europea ai paesi dove è stato raccolto il legno;
  • verificare che i fornitori diretti non PMI dispongano di un sistema di dovuta diligenza affidabile e aggiornato che includa politiche, procedure e controlli adeguati e proporzionati per mitigare e gestire efficacemente i rischi di non conformità dei prodotti.
  • consultare i risultati degli audit previsti dall’EUDR (articolo 11, comma 2, lettera b) relativi alle imprese non PMI da cui si approvvigionano;
  • richiedere altre eventuali informazioni ai propri fornitori.

 

FAQ e altri riferimenti particolarmente rilevanti

Come già accennato, data la complessità del Regolamento, la Commissione europea ha prodotto 170 FAQ e un Documento d’orientamento EUDR. Di seguito si riporta un elenco di alcuni importanti riferimenti specifici che, quand’anche non citati nelle tavole illustrate, si segnalano alle imprese del settore “legno e derivati”, interessate a determinati prodotti e attività commerciali:

  • Verifica della geolocalizzazione FAQ 1.12
  • Imballaggi - FAQ 2.5; FAQ 2.6; 2.15; Documento d’orientamento EUDR, capitolo 7;
  • Prodotti derivati da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita - FAQ 2.7; Documento d’orientamento EUDR, capitolo 7.b;
  • Bambù - FAQ 2.12;
  • Materiale di corrispondenza - FAQ 2.13;
  • Campioni merceologici da testare - FAQ 2.14;
  • Noleggio - FAQ 2.15;
  • Vendite a utenti finali e grande distribuzione - FAQ 2.10, 3.9;
  • Vendita online - FAQ 3.7; Documento d’orientamento EUDR, scenari 3. e 10.;
  • Dovuta diligenza semplificata - FAQ 5.1; Documento d’orientamento EUDR, capitolo 4.b;
  • Date di attuazione - FAQ 8.1.

 

Conclusioni 

In queste pagine sono stati schematizzati i principali adempimenti delle imprese interessate dall’EUDR, con particolare riferimento a quelle che, per quanto eterogenee, operano nel macrosettore del legno e dei relativi derivati, quali: ditte boschive, rivenditori di legname, commercianti di manufatti legnosi e biocombustibili, mobilifici, cartiere, cartotecniche ed editori.
Data la complessità del Regolamento, il presente lavoro non può in alcun modo considerarsi esaustivo, anche perché la Commissione europea ha in atto un continuo aggiornamento dei documenti esplicativi a cui si è fatta più volte menzione e che, sebbene non vincolanti, recano delle fondamentali indicazioni utili alle imprese chiamate a conformarsi all’EUDR.
Molto probabilmente, la continua evoluzione di tali strumenti di soft law, richiederà un ulteriore aggiornamento di questo articolo che gli autori si impegnano, sin da ora, a predisporre e pubblicare al momento più opportuno.

Autori:
Angelo Mariano: Consorzio Servizi Legno Sughero (Conlegno) - Monitoring Organisation EUTR.  E-mail:
Elisabetta Morgante: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Autorità competente FLEGT-EUTR-EUDR. E-mail: 
Grazia Abbruzzese: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Autorità competente FLEGT-EUTR-EUDR.
Chiara Cassandro: Consorzio Servizi Legno Sughero (Conlegno) - Monitoring Organisation EUTR.
Simonetta Della Rosa: Consorzio Servizi Legno Sughero (Conlegno) - Monitoring Organisation EUTR.
Giuseppe Fragnelli: Consorzio Servizi Legno Sughero (Conlegno) - Monitoring Organisation EUTR.

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