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Politica forestale

Approvata la nuova legge nazionale sulla montagna: tutte le novità per quanto riguarda il settore forestale e le filiere del legno

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Nuova legge nazionale sulla montagna

di Luigi Torreggiani

 

Nel pomeriggio di ieri, 10 settembre 2025, dopo un iter parlamentare iniziato a ottobre 2024 da una proposta di legge del Ministro Calderoli, è stata approvata definitivamente la nuova legge nazionale sulla montagna, il cui nome ufficiale è: “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.

“La crescita economica e sociale delle zone montane”, si legge all’Articolo 1 della nuova legge, “costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici”.

La nuova legge, a poche ore dall'approvazione, ha già stimolato il dibattito attraverso numerose riflessioni critiche: dalla mancanza della dotazione finanziaria necessaria a raggiungere gli obiettivi prefissati, all'assenza di un intervento strutturale sulla governance degli enti territoriali; dai numerosi decreti attuativi (15 secondo UNCEM) da approvare per favorire il suo reale funzionamento, ai pochi interventi sul tema dell'adattamento dei territori alla crisi climatica.

Ma in questa legge, formata in totale da 35 articoli, trovano spazio alcuni interessanti punti che riguardano direttamente il settore forestale, che in Italia come sappiamo è strettamente connesso ai territori montani. 

Riassumiamo brevemente le cinque principali novità d’interesse forestale - contenute al Capo IV della nuova legge chiamato “Tutela del territorio” - invitandovi ad approfondire nel merito gli articoli di vostro interesse consultando il testo normativo integrale, che presto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Ruolo della selvicoltura e linee guida per la sua valorizzazione

Un primo interessante accenno alla selvicoltura è contenuto nell’Articolo 12, chiamato “Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani”. Qui le attività agricolo-forestali vengono riconosciute come un: “presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani”. Nel testo normativo si sottolinea come: “L’agricoltura, la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale”.

All’interno di questo articolo è previsto che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano predisposte delle apposite linee guida al fine: “Dell’individuazione, del recupero, dell’utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell’utilizzo energetico e termico del legno e dell’impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Certificazione, filiere legno-energia e associazionismo saranno quindi i temi forestali al centro di queste “linee guida” che il Masaf dovrà redigere d’intesa con altri Ministeri.

 

Definizione di “Cantiere forestale temporaneo”

Un punto molto importante, forse il più rilevante a livello pratico-applicativo in ambito forestale tra quelli presenti nuovo testo normativo, è una modifica al TUFF contenuta all’Articolo 17 della legge sulla montagna, chiamato “Cantieri temporanei forestali”.

Grazie a questo articolo vengono in pratica aggiunti al Testo Unico su Foreste e Filiere forestali (modificandone gli Articoli 3 e 10) la definizione di “cantiere forestale temporaneo” e le disposizioni per tali cantieri. Si tratta di una definizione fondamentale, la cui mancanza ha generato in passato diversi problemi a tecnici e imprese, in quanto i cantieri forestali temporanei erano spesso associati a quelli edili, ad esempio nell’ambito di controlli relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.   

La definizione di “Cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva” è la seguente: “Qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi selvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti”.

Le disposizioni prevedono che, al termine delle attività di gestione forestale sostenibile nei cantieri temporanei, sia redatto “da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali” un certificato di regolare esecuzione”. Viene tuttavia lasciata libertà a Regioni e Province Autonome di definire gli interventi di modesta entità da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali che dovranno essere definite dal Masaf in concerto con altri Ministeri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla montagna.

Sempre entro centottanta giorni dovranno essere stabilite le disposizioni specifiche per i cantieri forestali per quanto riguarda gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e la “temporaneità” dei cantieri stessi negli specifici contesti in cui si svolgono le attività selvicolturali.

 

Alberi e boschi monumentali

L’Articolo 18 della nuova legge sulla montagna modifica anche la legge 14 gennaio 2013, n. 10, dedicata alla salvaguardia degli alberi monumentali. All’interno del testo sono previste:

  • integrazione alla definizione di albero monumentale, con l’inserimento della nuova definizione di “bosco monumentale”;
  • l’introduzione normativa della “ZPA”, ovvero di una “Zona di Protezione dell’Albero” al fine di proteggere l’apparato radicale e un’area utile alla capacità vitale della pianta o del filare;
  • l’introduzione normativa della “tutela transitoria” di un albero segnalato come monumentale da un Comune ma non ancora riconosciuto come tale dalla Regione;
  • nuove disposizioni relative all’iter di segnalazione degli alberi e del loro inserimento nell’elenco nazionale, con la possibilità di potere sostitutivo delle Regioni nei confronti dei comuni inadempienti e di un iter semplificato per gli alberi presenti su terreni demaniali (che può essere portato avanti da Stato o Regioni senza i Comuni);
  • disposizioni relative alle sanzioni per chi commette danneggiamenti, con una nuova gradualità delle stesse. L’autorità competente a ricevere le somme relative alle sanzioni diventa la Regione o la Provincia Autonoma, che dovrà destinare queste risorse a opere di valorizzazione degli alberi e dei boschi monumentali;

La definizione di “bosco monumentale” è la seguente: “Le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione”.

Grazie a questo articolo è stata risolta anche la possibile confusione tra la definizione di “bosco monumentale” (oggi incardinata appunto nella legge 14 gennaio 2013, n. 10) e quella di “bosco vetusto”, normata da uno specifico decreto attuativo del TUFF.

 

Incentivi a imprenditori agricoli e forestali

Un quarto punto interessante della legge sulla montagna per quanto riguarda la gestione delle foreste è la possibilità, definita all’Articolo 19, di incentivi per gli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali e i consorzi forestali, anche partecipati dai comuni e alle associazioni fondiarie, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività in montagna.

A questi soggetti è concesso: Un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno”.

Come è possibile immaginare, questo articolo di legge è molto complesso, con una serie numerosa di distinguo e specifiche. Invitiamo perciò gli interessati ad approfondirlo nel merito.

Interessante, dal punto di vista degli incentivi, anche l’Articolo 21, che prevede agevolazioni per imprese di montagna guidate da giovani (di età minore di 41 anni).

 

Terreni abbandonati e silenti

Un ultimo punto di notevole interesse per la gestione forestale, in particolare in quei casi in cui essa si rende necessaria per la salvaguardia della pubblica sicurezza, è quello relativo ai cosiddetti “terreni silenti”.

All’Articolo 30, la nuova legge sulla montagna prevede infatti l’istituzione di un “Registro nazionale dei terreni silenti”, al fine di promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati. L’obiettivo è di: “Valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l’assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonché il degrado ambientale”.

Il “Registro nazionale dei terreni silenti” dovrà essere realizzato dal Masaf, in concerto con altri Ministeri, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Un decreto attuativo dovrà prevedere i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro stesso.

È importante sottolineare che, ai fini di questo Articolo di legge, la nuova norma sulla montagna applica le definizioni di “terreni abbandonati” e di “terreni silenti” di cui all’Articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali. Definizioni che avevano generato (e che probabilmente continueranno a generare) numerose critiche da parte di alcuni gruppi ambientalisti. Il tema, decisamente delicato, andrà affrontato con molta attenzione, ma la legge sulla montagna ne conferma l’importanza, soprattutto in alcuni casi specifici.

 

Conclusioni

La nuova legge sulla montagna, oltre a importanti Articoli dedicati ai servizi, all’abitare, all’assetto sociale e demografico, tratta anche di gestione faunistica, di monitoraggio e conservazione degli ambienti naturali e seminaturali: tutti temi ovviamente connessi alla gestione forestale sostenibile. Oltre ai punti descritti in questo breve articolo iniziale, non mancherà occasione, anche in concomitanza con la discussione e l’uscita dei tanti decreti attuativi previsti, di approfondire questi e altri argomenti. Ci è sembrato tuttavia prioritario concentrarci “a caldo” sui cinque punti descritti che, almeno sulla carta, mostrano un interesse crescente della politica verso la gestione forestale sostenibile, prevedendo strumenti per favorirne lo sviluppo.

È ovviamente troppo presto per dire se questi strumenti (linee guida, nuove definizioni, incentivi, registri) saranno efficaci e sufficienti. Molto dipenderà da come essi saranno strutturati e gestiti nei prossimi mesi e, prima ancora, dall’effettiva entrata in vigore dei tanti decreti attuativi e linee guida previsti, che troppo spesso, purtroppo, si arenano strada facendo.

Una cosa però è certa: la nuova legge sulla montagna non compie “passi indietro” rispetto alla strada intrapresa dal TUFF e dalla Strategia Forestale Nazionale verso una gestione attiva e consapevole del patrimonio forestale nazionale. Potrà sembrare poco, ma di questi tempi non lo è affatto. 

Un commento

  • Si deve comprendere che senza reddito, compensi e ricavi per le imprese di montagna (aspetti economici),  tenendo anche conto della penuria delle risorse pubbliche, non sarà possibile assicurare il benessere e valorizzazione delle aree boscate.

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