Addio al “doppio vincolo” paesaggistico sugli interventi selvicolturali
Approvato l'emendamento che toglie il doppio vincolo ai boschi che ricadono in aree di interesse...
a cura di Alessandro Franco
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare nell’odierno assetto di gestione della tematica sicurezza sul lavoro di un’impresa boschiva è imperativo poter dimostrare, dandone prova documentale, l’avvenuto espletamento di tutte le attività preventive obbligatorie.
Ci soffermeremo in questa Rubrica brevemente sugli obblighi specifici, previsti in capo al datore di lavoro, relativi a manutenzioni e verifiche di macchine e attrezzature. Soltanto un cenno relativamente al fatto che, qualora le attività manutentive riguardino macchine o impianti complessi, anche tale necessaria attività dovrà essere valutata adeguatamente nel nostro Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.
Il D.Lgs. n. 81/08 prevede le attività manutentive in vari articoli. -Già l’art. 15, “Misure generali di tutela”, rafforzato poi dagli artt. 70 e 71, richiama al comma 1 lettera Z “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti”. Abbiamo immediatamente un dato fondamentale, che molto spesso nell’esperienza pratica di tribunale si riscontra come non compreso dal datore di lavoro: è la stessa normativa ad indicare chiaramente non soltanto l’obbligatorietà dell’attività di manutenzione, ma anche quale sia il parametro di base con cui valutare che essa sia espletata in modo corretto ed adeguato, rispettando le indicazioni dei fabbricanti delle macchine o attrezzature interessate.
Da ciò consegue che in caso di verifiche amministrative o, peggio, di indagini penali per infortunio, gli organi accertatori richiederanno la prova dell’avvenuta manutenzione della singola attrezzatura in base a quanto previsto e di norma riassunto in appositi specchietti riepilogativi contenuti all’interno del manuale di istruzioni, uso e manutenzione (e non a caso si chiama proprio così!) che obbligatoriamente deve accompagnare il prodotto. Ma consegue anche che, comprendendo che è necessario mettersi nelle condizioni di dimostrare quanto sopra, non è per nulla difficile costruire una scheda manutentiva della singola macchina, semplicemente “clonando” tali specchietti riepilogativi su un modulo che riporti l’identificativo della macchina o attrezzatura, le generalità del dipendente cui è assegnata in uso esclusivo (tipicamente, per fare un esempio, nel caso della motosega) oppure che è l’utilizzatore più esperto e formato e quindi formalmente incaricato della manutenzione ordinaria in caso di uso promiscuo, ed aggiungere delle banali caselle da spuntare per l’avvenuto controllo e le eventuali azioni correttive o preventive effettuate, data e firma.
Naturalmente, nel caso di macchine complesse quali cippatrici semoventi, trattori forestali o gru a cavo, vi saranno problematiche manutentive e di verifica ordinarie e gestibili dall’addetto formato (art. 71 co. 7 lett. B D.Lgs. 81/08) o dal datore di lavoro in prima persona per le aziende di piccole dimensioni (verifiche visive di integrità generale e di protezioni, ripari, dispositivi di sicurezza, prove di funzionamento di arresti di emergenza, allarmi acustici o visivi), altre con cadenze temporali più dilatate e riservate a manutentori professionali o aziende specializzate, per arrivare alle verifiche periodiche formali: in questi ultimi casi, sarà semplicemente necessario conservare adeguatamente la documentazione rilasciata.
Se l’azienda utilizza tale tipo di accessori, un esempio dei quali potrebbe essere una testa abbattitrice o un verricello per trattore forestale, è buona norma considerare l’accessorio come se fosse una vera e propria macchina a sé stante, anche se normativamente non lo è, e costruire una scheda di verifica dedicata per il medesimo a prescindere da dove sia al momento installato. Le istruzioni specifiche di manutenzione e verifica del produttore dell’accessorio, prevarranno su quelle eventuali e necessariamente generiche del produttore della macchina base.
La giurisprudenza è ormai pacifica nell’affermare la responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortunio derivante da circolazione stradale con veicolo aziendale, se anche a titolo di mera concausa l’evento si sia determinato per carenze manutentive del mezzo. È una fonte di responsabilità ampiamente sottovalutata, da non confondere con gli infortuni in itinere, ovvero subiti dal lavoratore prima o dopo l’orario lavorativo, durante gli spostamenti casa-lavoro, poiché in questo caso stiamo parlando di incidenti stradali durante l’attività lavorativa ed il loro numero è decisamene elevato. Ferma l’adeguatezza di legge (es. la regolare esecuzione della revisione periodica, l’installazione di pneumatici invernali quando prescritto dalle normative nazionali o locali), è ottima prassi prevedere una scheda veicolo che con cadenze ad esempio quadrimestrali o semestrali preveda la tracciatura dell’effettuazione di verifiche specifiche, sempre con il metodo della check list a garanzia di completezza ed aiutandosi con il manuale del produttore: assenza di difetti evidenti, integrità e buono stato di conservazione degli pneumatici, efficienza dei gruppi ottici, dei tergicristalli, dei sistemi di ritenuta e di sicurezza, ecc.
Autori:
Alessandro Franco, Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro
in collaborazione con
CONAIBO
www.conaibo.com
www.facebook.com/conaibo
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