Delega di funzioni e impresa forestale

a cura di Alessandro Franco
Abbiamo più volte descritto quali, e quanto gravi, siano le conseguenze penali di un infortunio per il datore di lavoro di un’impresa della filiera forestale (ad esempio, nel precedente articolo sono state analizzate le varie tipologie di nolo e le precauzioni necessarie per evitare di incorrere in problemi legali).
Lo strumento giuridico che consente di trasferire la responsabilità penale per quanto possa accadere dal datore di lavoro ad altro soggetto, a determinate condizioni, si chiama “Delega di funzioni” ed è previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 81/08. Conferendo la delega di funzioni ad un altro soggetto, il datore di lavoro di fatto “si spoglia” del potere organizzativo e di spesa in merito alla specifica tematica della sicurezza e salute e lo trasferisce ad un’altra persona: sarà quindi il delegato, dopo aver accettato tale delega, a venir chiamato a rispondere in sede penale in caso si verifichi un evento infausto, invece del titolare originario del cosiddetto debito di sicurezza.
Evidenziamo subito che, una volta tanto, la normativa specifica è particolarmente chiara nell’elencare i requisiti di validità della delega. Per molti anni, infatti, prima dell’emanazione del Testo Unico era stata la sola giurisprudenza con le proprie sentenze a fissare i requisiti minimi di efficacia di tale delicatissimo atto; analizziamoli rapidamente di seguito, partendo dal testo dell’articolo di legge.
“A) che essa risulti da atto scritto recante data certa”
Non è ammessa una delega verbale o di fatto, è necessario un formale atto scritto, firmato da entrambe le parti coinvolte (datore di lavoro delegante e delegato), di cui sia possibile dimostrare documentalmente la data. La strada più sicura per rispondere al requisito è, dopo essersi fatti preparare il testo della delega da uno specialista, recarsi congiuntamente da un notaio e sottoscrivere l’atto in sua presenza: otterremo così che sia le sottoscrizioni sia la data in cui esse sono state apposte siano giuridicamente inattaccabili. Inoltre, che l’atto di delega possa venire pubblicato, anche solo per estratto, nella visura camerale della società.
“B) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”
La legge e la giurisprudenza sono molto rigorose sul punto: si vuole evitare che lo strumento della delega possa essere utilizzato come un comodo scaricabarile, trasferendo la responsabilità penale su un soggetto inidoneo. Nel campo dell’impresa forestale, caratterizzata da lavorazioni, attrezzature, rischi e problematiche spesso molto settoriali, è particolarmente importante poter dimostrare che il futuro delegato sia persona competente ed esperta nello specifico settore. Un’ottima base di partenza potrebbe essere un professionista che abbia svolto incarichi di RSPP esterno per imprese forestali o un Dottore Forestale.
“C) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” - “D) … l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”
Se come datore di lavoro si trasferisce a qualcuno la responsabilità penale vanno trasferiti anche i poteri di organizzare il lavoro in sicurezza e gestire e controllare l’attività delle maestranze. Il delegato deve autonomamente disporre delle risorse economiche necessarie per poter concretamente svolgere la propria funzione prevenzionistica. Attenzione: non parliamo qui del compenso per il delegato, che sarà regolato da un atto separato e di norma riservato, ma del fatto che l’art. 16 impone che il delegato possa autonomamente spendere denaro aziendale per queste specifiche finalità (ad esempio acquistare DPI o attrezzature, far effettuare corsi relativi alla sicurezza), senza dover chiedere autorizzazioni al datore di lavoro. Normalmente, nel testo della delega sarà previsto un budget di spesa mensile o annuale a favore del delegato e saranno esclusi veri e propri investimenti di particolare rilevanza quali acquisti di immobili o di macchine operatrici che il delegato potrà e dovrà consigliare se ritenuti necessari, ma rimarranno sempre in capo ai vertici della società.
“E) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”
Nell’ottica della garanzia anche formale necessaria per un atto così delicato, come già visto con l’esame della lettera A), la lettera E) dell’art. 16 del D.lgs. 81/08 prevede che sia necessaria un’accettazione documentabile da parte del delegato. Due i corollari più evidenti: 1. la responsabilità penale passerà al delegato non al momento del conferimento della delega da parte del datore di lavoro, ma al momento dell’accettazione, se non sono contestuali; 2. nessuno può essere “costretto” ad assumere la qualifica di delegato oppure a mantenerla nel tempo, è necessario che ci sia un preciso accordo tra le due parti e questo permanga. Sarà sufficiente in qualsiasi momento che uno dei due revochi formalmente la propria volontà, per far decadere la delega.
Infine, il comma 2 dell’art. 16, che prevede la necessità che all’atto di delega, una volta perfezionato, sia data adeguata pubblicità. È infatti richiesto che tutti i soggetti interessati, in primis i lavoratori, siano informati di questa importante novità: se ci eravamo rivolti ad un notaio potremo far pubblicare in visura camerale la delega, altrimenti dovremo porre molta attenzione a documentare le modalità con cui abbiamo portato a conoscenza di essa i soggetti, ad esempio affiggendola nella bacheca aziendale o redigendo un’apposita comunicazione da far firmare per ricevuta a dipendenti, collaboratori, imprese in subappalto.
Ricordiamo che il successivo art. 17 del D.lgs. 81/08 prevede espressamente che la valutazione dei rischi, con la conseguente redazione del DVR e la designazione dell’RSPP, siano attività tassativamente riservate al datore di lavoro, e quindi non possano essere delegate.
Per concludere, la delega di funzioni rappresenta uno strumento che può essere estremamente utile per il datore di lavoro, in particolare se l’attività aziendale si svolge contemporaneamente in località diverse in modo da non consentire un serio ed effettivo controllo costante da parte del vertice aziendale, normalmente impegnato anche in altre attività commerciali ed amministrative.
Leggi il precedente articolo dedicato alle tipologie di nolo di macchine forestali.
Autori:
Alessandro Franco, Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro
in collaborazione con
CONAIBO
www.conaibo.com
www.facebook.com/conaibo
Questa articolo è tratto dal numero 153 di Tecniko & Pratiko - Attrezzature e servizi per chi lavora con gli alberi: se vuoi ricevere a casa la tua copia cartacea e non perderti l’anteprima su questo e altri contenuti esclusivi, visita la sezione dedicata agli abbonamenti cliccando qui. Abbonandoti contribuirai a sostenere tutto il lavoro della redazione di Sherwood”.
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