Introduzione alla disciplina dell’Accordo di Foresta

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Gli Accordi di Foresta sono un nuovo strumento a disposizione del settore forestale italiano per costruire sinergie, condividere le sfide economiche e promuovere l’economia circolare della filiera foresta legno. Uno strumento propedeutico allo sviluppo dell’associazionismo, che individua e definisce obiettivi, impegni e ruoli di collaborazione.
Con il seguente contributo si propone un’approfondita analisi del testo normativo da parte di un esperto di diritto societario e di contratti associativi, con l’obiettivo di evidenziare le opportunità e le peculiarità degli Accordi di Foresta rispetto ad altri strumenti di aggregazione già esistenti nel nostro ordinamento, soffermandosi anche su qualche dubbio interpretativo.
Concludono la trattazione alcune indicazioni pratiche sulle modalità di redazione di tali Accordi e l’invito agli operatori del settore di cogliere l’opportunità di questo nuovo strumento negoziale.
Redazione
di Marco Maltoni
Con il D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito con L.29 luglio 2021 n.108, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’Accordo di Foresta, strumento negoziale consegnato agli operatori con il fine di “valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi” (come recita l’art.3, comma 4 quinquies 1 del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L.9 aprile 2009 n.33).
Con la presente nota mi propongo di offrire una prima lettura all’articolato normativo che definisce l’Accordo di Foresta, con un angolo di prospettiva eminentemente applicativo, e non solo teorico.*
In tale logica, val la pena evidenziare subito che le norme che definiscono e delineano l’Accordo di Foresta non compongono una legge autonoma, ma sono state inserite all’interno dell’art.3 del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L.9 aprile 2009 n.33, intitolato “Distretti produttivi e reti di imprese”, e articolate nel comma 4 quinquies del suddetto art.3, comma diviso a sua volta in quattro “sotto commi”, e precisamente 4- quinquies. 1., 4- quinquies. 2., 4- quinquies. 3. e 4- quinquies. 4..
La collocazione della disciplina nell’ambito dell’art.3 del D.L. 5/2009 suggerisce l’opportunità di muovere da una considerazione di sistema, sintetizzata con l’aggettivo “nuovo” nel titolo del presente paragrafo.
Per chiarezza espositiva conviene riprodurre il testo normativo del comma 4 - quinquies. 1.: “E’ promossa la stipulazione di Accordi di Foresta nel territorio nazionale, quali strumenti di sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi”.
Innanzitutto, una digressione.
Un primo dato letterale che vorrei fosse colto subito, anche se non di immediata rilevanza per i concetti che intendo esporre nel presente paragrafo, è quello rappresentato dalla formula “è promossa...”, perché indicativa della volontà del legislatore, o “dell’intenzione del legislatore”, per dirla con le parole dell’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile, che contiene i criteri di interpretazione della legge (si intitola infatti “Interpretazione della Legge”). Intenzione del legislatore che a mio avviso assume il ruolo di criterio interpretativo fondamentale dell’articolato normativo in commento.
Tornando ora al tema del presente paragrafo, si rileva a colpo d’occhio che l’Accordo di Foresta è stato “agganciato” al contratto di rete, come palesato dalla sua collocazione nelle fonti del diritto, dall’indicazione che è pensato come strumento “di sviluppo di reti di imprese nel settore forestale”, ed infine dal precetto contenuto nel comma 4- quinquies. 4., laddove prevede che “gli Accordi di Foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole”. La lettera di quegli stessi dati normativi denuncia chiaramente che l’Accordo di Foresta è qualcosa di “nuovo”, e che, in primis, non è un contratto di rete, secondo l’accezione contenuta nel comma 4 ter del medesimo art.3 del D.L. 5/2009. Infatti, se l’Accordo di Foresta è “strumento di sviluppo di reti di impresa”, ed è “equiparato alle reti di impresa agricole”, significa che non è contratto di rete, poiché, diversamente ragionando, quelle espressioni non avrebbero significato.
Invece, a mio avviso le stesse demarcano chiaramente l’originalità della figura contrattuale che stiamo analizzando.
l’Accordo di Foresta non è il contratto di rete, ma è uno strumento di sviluppo di “reti di impresa” ed è equiparato alle “reti di impresa agricole”
Il fatto di non essere “contratto di rete” in senso giuridico non significa che l’Accordo di Foresta non sia strumento per “far rete” in senso economico.
Nella “dimensione giuridica” la qualificazione di “contratto di rete” spetta solo a quella figura negoziale che presenta le caratteristiche descritte nei commi 4 - ter e 4 - quater del D.L. 5/2009. Nella “dimensione economica”, che preesiste al dato giuridico, rete è uno schema organizzativo avente lo scopo di coordinare ed orientare a maggior efficienza complessiva – mediante la costituzione di relazioni inter-soggettive di natura collaborativa o cooperativa, suscettibili di assumere le forme più varie – le attività di una pluralità di soggetti, ordinariamente delle imprese. In base ad accordi, i soggetti interessati, pur mantenendo la propria autonomia formale, “instaurano meccanismi di coordinamento e di controllo comune di fasi delle loro attività e creano vincoli di interdipendenza reciproci” (Perone, L’interesse consortile, Milano, 2008, 49/50).
Nella prospettiva economica, il “contratto di rete” sopra richiamato è solo uno degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per “far rete”: ad esso si affiancano, e lo hanno preceduto nel tempo, il consorzio e la società consortile.
Oggi, con l’Accordo di Foresta l’ordinamento giuridico mette a disposizione degli operatori un ulteriore strumento per “far rete”, dunque un ulteriore strumento funzionale alla creazione di filiere economiche, purchè funzionali allo scopo che il legislatore impone, ovvero “valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo- pastorale nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi”.
Mi pare indubbio che l’Accordo di Foresta sia un contratto, secondo la nozione espressa nell’art.1321 c.c., secondo la quale è contratto “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”.
La valorizzazione delle superficie private è da intendere certamente nel senso di capacità di produrre un valore economico, così come nello stesso senso depone lo scopo di procedere al “recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private” (comma 4- quinquies. 3. lett.b). In ogni caso la collocazione nell’ambito di un articolo (art.3 D.L. 5/2009) dedicato ai distretti produttivi e alle reti di imprese orienta ulteriormente nel senso dell’economicità del rapporto fra le parti.
Economicità da non confondere con lo scopo, lucrativo o non profit, che anima i contraenti. In proposito, è sufficiente rammentare l’esempio dell’impresa sociale, che certamente è svolta con criteri di economicità, sebbene senza scopo di lucro, poiché gli utili non sono divisi fra i partecipanti all’iniziativa, ma reinvestiti nel perseguimento di finalità di interesse generale (D.lgs.112/2017).
È pacifico che anche le associazioni a scopo ideale, disciplinate nel Libro Primo del Codice Civile, e ora anche nel Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017), siano contratti plurilaterali con comunione di scopo.
Quanto detto, sebbene possa apparire scontato, è funzionale a sgombrare il campo da qualsiasi dubbio circa la coerenza del contratto con l’assenza di un fine speculativo o egoistico, che può esservi o non esservi, senza che venga meno la qualificazione dell’atto come contratto.
Dunque, l’Accordo di Foresta è un contratto, e come tale, ai sensi dell’art.1372 c.c., ha “forza di legge” fra le parti, ed è fonte di diritti e di obblighi per i contraenti, per far valere i quali è legittimo ricorrere al Tribunale.
La sua attuazione non è rimessa alla buona volontà delle parti: l’Accordo le impegna e vincola ad eseguire le prestazioni a cui si sono obbligate, ad ogni effetto di legge.
L’Accordo di Foresta è un contratto, cioè ha “forza di legge” fra le parti, ed è fonte di diritti e di obblighi per i contraenti.
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