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Cantiere “da schianti” e necessità normative

Cantiere “da schianti” e necessità normative

a cura di Alessandro Franco

Come a tutti noto nel settore di cui ci occupiamo, negli ultimi anni si sono moltiplicati i fenomeni atmosferici eccezionali che hanno prodotto vaste devastazioni nel patrimonio boschivo. Il pensiero corre subito a Vaia, ma non è certo limitato alla stessa; con sempre maggiore frequenza, assistiamo infatti anche a fenomeni locali, le cosiddette trombe d’ aria, che devastano la vegetazione arborea di aree limitate quali una pineta, una valle o un campeggio.

Le conseguenze degli eventi su vasta scala sono distese di bosco schiantato e, tralasciando l’aspetto economico del valore del legname e quello sanitario di infestazioni quali il bostrico, proprietari pubblici e privati che premono perché l’impresa forestale acquisisca il lotto e “risolva il problema”. Purtroppo, il tempo trascorso da Vaia ed il vasto numero di imprese forestali coinvolte ci ha consentito di rilevare una consistente casistica di infortuni sul lavoro, anche mortali, e di valutare i passi compiuti dalle competenti Aziende Sanitarie e Procure della Repubblica nei casi, tragicamente reali, di cui sopra.

Le contestazioni tipiche in caso di infortunio “Vaia”

Di norma l’Azienda Sanitaria prima, e la Procura poi, contesteranno all’impresa forestale due violazioni del d.lgs. 81/08, di cui la seconda è quasi automatica conseguenza della prima. Si parte dalla violazione dell’art. 28, comma 2, lettera A, per cui il DVR deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza…”; se il datore di lavoro non ha aggiornato il DVR, comprendendo, valutando ed attivandosi per prevenire tutti i rischi specifici, peculiari di un cantiere con alberi schiantati, con una nuova sezione del Documento che analizzi tale diverso contesto lavorativo nel dettaglio, la situazione difensiva sarà problematica. Contestata la prima fattispecie dell’art. 28, sarà quasi automatico richiamare il successivo art. 37, “Formazione dei lavoratori…”. È ovvio, e logico, che se come datore di lavoro non ho valutato un nuovo rischio specifico nel DVR, non avrò provveduto alla necessaria e conseguente formazione integrativa altrettanto specifica per i lavoratori. Questa, per dare massime garanzie di tenuta in sede giudiziale deve prevedere, data la natura del rischio, sia un momento informativo e formativo teorico, sia una fondamentale parte pratica sul campo, dal taglio operativo e che coinvolga anche le macchine ed attrezzature tipicamente utilizzabili in un contesto di cantiere da schianto, sottolineando le differenze rispetto al tradizionale contesto forestale. Particolare attenzione andrà posta nella stesura del programma del corso, documento da depositare un domani in caso di eventi avversi, che dovrà indicare analiticamente le peculiarità specifiche del contesto (ad esempio abbattimento di alberi stroncati, impigliati, piegati, di monconi; alberi sradicati, gestione delle ceppaie; rischi aggiuntivi del cantiere da schianti ecc.).
Ricordiamo che un corso specifico come quello appena descritto ha ovviamente un costo non irrilevante e proprio tale risparmio di spesa, dopo l’infortunio, verrà utilizzato dalla Procura per contestare alla ditta la violazione dell’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 e chiamare anche l’ente in giudizio, in assenza di un modello organizzativo di gestione, vedendo realizzato dal punto di vista giuridico, con il mancato esborso, il cosiddetto vantaggio economico per la società.
Nella realtà di ogni giorno, il panorama che si presenta all’avvocato difensore dopo un infortunio nel quale è rimasto coinvolto un operatore della classica micro impresa forestale è sconfortante: si lavora da molti mesi in cantieri Vaia e non sono state effettuate integrazioni al DVR, non vi è traccia di formazione integrativa specifica e, come ciliegina sulla torta, l’RSPP aziendale è lo stesso datore di lavoro; figura apicale che, pur magari dedicando ogni giorno del tempo ad impartire istruzioni e formazione sul lotto, essendo tipicamente “allergico alle scartoffie” non si è curato di redigere e far sottoscrivere ai dipendenti verbali di avvenuta formazione o istruzioni operative e non ha quindi alcuna prova documentale di quanto realmente, e coscienziosamente, fatto.
Come già abbiamo ampiamente illustrato in altro articolo, è appena il caso di ricordare che il datore di lavoro, essendo indagato in tale sua qualità per l’infortunio, non potrà certo rivestire l’alternativa veste di testimone della difesa nel proprio procedimento penale, per cui difetteranno sia le prove documentali, sia quelle testimoniali qualificate provenienti da un RSPP esterno in punto informazione e formazione.
In conclusione, l’invito è sempre il medesimo: affidarsi per tempo a professionisti preparati e conoscitori del particolare mondo dell’utilizzazione forestale, che siano in grado di aiutare i vertici aziendali a prevedere, e quindi a prevenire, sia da un punto di vista tecnico sia giuridico gli eventi lavorativi avversi, per salvaguardare al meglio vite, aziende e posti di lavoro.

Autori:
Alessandro Franco
, Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro

in collaborazione con
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www.facebook.com/conaibo

 

Questa articolo è tratto dal numero 155 di Tecniko & Pratiko- Attrezzature e servizi per chi lavora con gli alberi: se vuoi ricevere a casa la tua copia cartacea e non perderti l’anteprima su questo e altri contenuti esclusivi, visita la sezione dedicata agli abbonamenti cliccando qui. Abbonandoti contribuirai a sostenere tutto il lavoro della redazione di Sherwood”.

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