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Regolamento contro la deforestazione ed il degrado forestale

Regolamento contro la deforestazione ed il degrado forestale
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Prime riflessioni sulla proposta di regolamento comunitario con particolare riferimento al legno ed ai prodotti da esso derivati.

Angelo Mariano (Conlegno - Monitoring Organisation EUTR)

Recentemente la Commissione europea ha pubblicato la proposta di un nuovo regolamento comunitario destinato a sostituire la cosiddetta Timber Regulation ed a contrastare più efficacemente gravi danni ambientali quali la deforestazione ed il degrado degli ecosistemi forestali. In questo articolo ci si concentra sul degrado forestale, cercando di evidenziare i limiti operativi della definizione recata dalla nuova proposta legislativa e le potenziali conseguenze per chi importa, esporta e commercializza legno e prodotti derivati, inclusi quelli dell’industria del mobile e della carta.

Introduzione

Il 17 novembre, la Commissione ha presentato la nuova proposta di regolamento (Regulation on deforestation-free products) volta a proteggere il patrimonio forestale globale ponendo un significativo freno alla deforestazione ed al degrado forestale.

Rispetto alla Timber regulation dell’UE (EUTR - Reg. UE 995/2010) che condivide (insieme al FLEGT - Reg. CE 2173/2005) principi assimilabili, il nuovo regolamento appare molto più ambizioso: in quanto dall’accertamento dell’origine legale di legno (e quindi del contrasto all’illegal logging) e derivati commercializzati nell’UE, si passa al bando dell’importazione di legno e prodotti alimentari (olio di palma, soia, carne bovina, caffè e cacao) provenienti da qualsiasi area soggetta a deforestazione o degrado forestale. Così l’UE prevede di contenere entro il 2030 la propria quota di deforestazione indotta, salvaguardando almeno 70.000 ettari all’anno. Di pari passo, questo comporterebbe la mancata immissione di circa 32 milioni di tonnellate di carbonio in atmosfera (valutabile anche in un risparmio annuale di almeno 3 miliardi di euro) con ovvie ripercussioni positive in termini di prevenzione del cambiamento climatico e di salvaguardia della biodiversità.

Ovviamente il nuovo regolamento (destinato a sostituire la Timber Regulation) introdurrà nuovi vincoli per le imprese che attualmente rivestono il ruolo di Operatori o di Commercianti EUTR. Benché l’iter legislativo sia destinato a durare diversi mesi ed il testo della proposta sia passibile di modifiche volute da Consiglio e Parlamento europeo, si ritiene utile citarne di seguito gli obblighi più rilevanti per chi importa e commercializza legno e derivati (mobili, carta, ecc.) o derrate alimentari potenzialmente causa di degrado forestale (soprattutto i primi) e di deforestazione (principalmente le seconde):

  • Effettuazione della due-diligence in caso di importazione, commercializzazione ed esportazione delle merci regolamentate evidenziando le coordinate di geo-localizzazione, la latitudine e la longitudine di tutti gli appezzamenti di terreno da cui si originano, nonché data, intervallo di produzione, nomi, e-mail ed indirizzi dei fornitori;
  • Capacità di comprovare che i prodotti di cui approvvigionarsi (o da commercializzare ed esportare) non abbiano indotto deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020;
  • Elaborazione ed invio all’Autorità competente (almeno 5 giorni prima di attivare una delle fasi di cui al punto 1.) di una dichiarazione di conformità (ossia di rischio trascurabile) senza la quale non sarà possibile immettere sul mercato prodotti regolamentati. Le Autorità doganali controlleranno preventivamente la correttezza delle dichiarazioni sia per le merci in ingresso sia per quelle in uscita dal territorio comunitario;
  • Pubblicizzazione (anche a mezzo internet) delle misure adottate per raggiungere, a livello aziendale, la conformità normativa: natura ed articolazione del sistema di due-diligence, in primis.

Il nuovo regolamento prevede l’effettuazione della due-diligence anche per i prodotti derivati da specie CITES (a differenza di quanto previsto dall’EUTR) e la possibilità di rivolgersi a terzi (direttamente incaricati) a cui demandare la compilazione e la presentazione (mediante appositi dispositivi informatici che la CE intende realizzare) delle summenzionate dichiarazioni di conformità. A riguardo, è opportuno sottolineare che l’imprenditore resta l’unico soggetto responsabile e quindi sanzionabile per l’eventuale trasgressione degli obblighi previsti dal regolamento e che, con il fine di agevolare l’effettuazione della due-diligence, la Commissione provvederà a classificare i Paesi di provenienza delle merci in base a tre livelli di rischio (benchmarking): alto, standard e basso. In presenza di quest’ultimo sono previste procedure semplificate.

Di fatto il proposto strumento legislativo anti-deforestazione beneficerà delle esperienze maturate (in ambito EUTR) sia dalle Istituzioni europee sia dagli Stati membri: responsabili della diretta attuazione della Timber regulation, norma piuttosto controversa e sottoposta a varie consultazioni pubbliche miranti ad appurarne l’effettiva efficacia (maggiori informazioni nel Box 1)

Autori:
Angelo Mariano (Conlegno - Monitoring Organisation EUTR)

Parole chiave: Degrado forestale, deforestazione, telerilevamento, due diligence, regolamento, operatori, legno e derivati.

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