Regolamento contro la deforestazione ed il degrado forestale

Ascolta l'articolo
Prime riflessioni sulla proposta di regolamento comunitario con particolare riferimento al legno ed ai prodotti da esso derivati.
Angelo Mariano (Conlegno - Monitoring Organisation EUTR)
Recentemente la Commissione europea ha pubblicato la proposta di un nuovo regolamento comunitario destinato a sostituire la cosiddetta Timber Regulation ed a contrastare più efficacemente gravi danni ambientali quali la deforestazione ed il degrado degli ecosistemi forestali. In questo articolo ci si concentra sul degrado forestale, cercando di evidenziare i limiti operativi della definizione recata dalla nuova proposta legislativa e le potenziali conseguenze per chi importa, esporta e commercializza legno e prodotti derivati, inclusi quelli dell’industria del mobile e della carta.
Il 17 novembre, la Commissione ha presentato la nuova proposta di regolamento (Regulation on deforestation-free products) volta a proteggere il patrimonio forestale globale ponendo un significativo freno alla deforestazione ed al degrado forestale.
Rispetto alla Timber regulation dell’UE (EUTR - Reg. UE 995/2010) che condivide (insieme al FLEGT - Reg. CE 2173/2005) principi assimilabili, il nuovo regolamento appare molto più ambizioso: in quanto dall’accertamento dell’origine legale di legno (e quindi del contrasto all’illegal logging) e derivati commercializzati nell’UE, si passa al bando dell’importazione di legno e prodotti alimentari (olio di palma, soia, carne bovina, caffè e cacao) provenienti da qualsiasi area soggetta a deforestazione o degrado forestale. Così l’UE prevede di contenere entro il 2030 la propria quota di deforestazione indotta, salvaguardando almeno 70.000 ettari all’anno. Di pari passo, questo comporterebbe la mancata immissione di circa 32 milioni di tonnellate di carbonio in atmosfera (valutabile anche in un risparmio annuale di almeno 3 miliardi di euro) con ovvie ripercussioni positive in termini di prevenzione del cambiamento climatico e di salvaguardia della biodiversità.
Ovviamente il nuovo regolamento (destinato a sostituire la Timber Regulation) introdurrà nuovi vincoli per le imprese che attualmente rivestono il ruolo di Operatori o di Commercianti EUTR. Benché l’iter legislativo sia destinato a durare diversi mesi ed il testo della proposta sia passibile di modifiche volute da Consiglio e Parlamento europeo, si ritiene utile citarne di seguito gli obblighi più rilevanti per chi importa e commercializza legno e derivati (mobili, carta, ecc.) o derrate alimentari potenzialmente causa di degrado forestale (soprattutto i primi) e di deforestazione (principalmente le seconde):
- Effettuazione della due-diligence in caso di importazione, commercializzazione ed esportazione delle merci regolamentate evidenziando le coordinate di geo-localizzazione, la latitudine e la longitudine di tutti gli appezzamenti di terreno da cui si originano, nonché data, intervallo di produzione, nomi, e-mail ed indirizzi dei fornitori;
- Capacità di comprovare che i prodotti di cui approvvigionarsi (o da commercializzare ed esportare) non abbiano indotto deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020;
- Elaborazione ed invio all’Autorità competente (almeno 5 giorni prima di attivare una delle fasi di cui al punto 1.) di una dichiarazione di conformità (ossia di rischio trascurabile) senza la quale non sarà possibile immettere sul mercato prodotti regolamentati. Le Autorità doganali controlleranno preventivamente la correttezza delle dichiarazioni sia per le merci in ingresso sia per quelle in uscita dal territorio comunitario;
- Pubblicizzazione (anche a mezzo internet) delle misure adottate per raggiungere, a livello aziendale, la conformità normativa: natura ed articolazione del sistema di due-diligence, in primis.
Il nuovo regolamento prevede l’effettuazione della due-diligence anche per i prodotti derivati da specie CITES (a differenza di quanto previsto dall’EUTR) e la possibilità di rivolgersi a terzi (direttamente incaricati) a cui demandare la compilazione e la presentazione (mediante appositi dispositivi informatici che la CE intende realizzare) delle summenzionate dichiarazioni di conformità. A riguardo, è opportuno sottolineare che l’imprenditore resta l’unico soggetto responsabile e quindi sanzionabile per l’eventuale trasgressione degli obblighi previsti dal regolamento e che, con il fine di agevolare l’effettuazione della due-diligence, la Commissione provvederà a classificare i Paesi di provenienza delle merci in base a tre livelli di rischio (benchmarking): alto, standard e basso. In presenza di quest’ultimo sono previste procedure semplificate.
Di fatto il proposto strumento legislativo anti-deforestazione beneficerà delle esperienze maturate (in ambito EUTR) sia dalle Istituzioni europee sia dagli Stati membri: responsabili della diretta attuazione della Timber regulation, norma piuttosto controversa e sottoposta a varie consultazioni pubbliche miranti ad appurarne l’effettiva efficacia (maggiori informazioni nel Box 1)
Box 1 - Breve excursus sull’evoluzione della normativa comunitaria di contrasto all’illegal logging
Per meglio inquadrare la nuova proposta legislativa è opportuno ricordare che già nel 2003 l’Unione europea pubblicò il suo Piano d’azione FLEGT, stabilendo specifiche misure di contrasto al cosiddetto illegal logging (prelievo legnoso non autorizzato) che affliggeva, e continua tuttora a danneggiare, il patrimonio forestale di diversi Paesi del mondo. Di fatto, la necessità di frenare tale crimine ambientale era già stata riconosciuta come un’azione prioritaria ai fini della gestione forestale sostenibile in occasione del 24° summit G8 di Birmingham del 1988. Nell’ambito del citato piano d’azione comunitario, l’UE approvò alcuni regolamenti volti ad accertare e promuovere la legalità di legno e derivati immessi sul mercato comunitario. I regolamenti fondamentali sono ben noti agli operatori dei settori del legno con gli acronimi FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade del 2005) ed EUTR (European Union Timber Regulation del 2010). Quest’ultimo è conosciuto anche come regolamento sulla due diligence in quanto si basa su tale procedura chiave per determinare e contenere al massimo il rischio che legno e derivati commercializzati nell’UE possano essere illegali, ossia essere stati raccolti o prodotti contravvenendo alle leggi vigenti nei paesi d’origine.
Vale la pena di ricordare che spesso, per gli Operatori EUTR, dimostrare che le merci di cui approvvigionarsi sono compatibili con le prescrizioni introdotte dal regolamento è tuttora problematico, soprattutto nel caso di prodotti caratterizzati da processi industriali complessi, ripetute intermediazioni commerciali o provenienti dai cosiddetti “Paesi a rischio” in cui coesistono condizioni di scarsa governance del settore forestale ed alti tassi di corruzione. Non meno gravoso è il compito delle Autorità competenti dei vari Stati membri deputate ai controlli degli operatori ed in particolare, della congruità delle procedure di due diligence da essi messe in pratica.
IL FLEGT - che si basa su accordi bilaterali di partenariato tra l’UE ed i Paesi terzi che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in grado di assicurare la legalità del legno e dei derivati da esportare in territorio comunitario - non ha avuto particolare fortuna in quanto, ad ormai 16 anni dalla promulgazione, risulta completamente attuato soltanto per l’Indonesia. Di fatto i processi propedeutici al varo delle cosiddette “licenze FLEGT”, attestanti la piena legalità dei prodotti esportati, si sono dimostrati troppo spesso complessi e farraginosi, anche a causa dell’instabilità socio-politica che contraddistingue una buona parte dei Paesi con cui l’UE ha intrapreso i necessari negoziati preliminari. Le suddette criticità hanno portato le Istituzioni europee ad interrogare sé stesse, gli Stati membri e la Società civile riguardo all’efficacia dei due suddetti regolamenti; ciò anche a mezzo di specifiche consultazioni pubbliche e ad un puntuale fitness check. In linea di massima, l’utilità del piano d’azione FLEGT e delle relative norme di riferimento, viene abbastanza riconosciuta dall’opinione pubblica che ne condivide sempre più gli obiettivi generali ed in particolare, la necessità di contrastare la deforestazione: oggi, come non mai, oggetto di importanti dibattiti ed accordi internazionali, quale la recente COP 26 dell’ONU sul cambiamento climatico.
Autori:
Angelo Mariano (Conlegno - Monitoring Organisation EUTR)
Parole chiave: Degrado forestale, deforestazione, telerilevamento, due diligence, regolamento, operatori, legno e derivati.
Lascia un commento
Crediamo fermamente che creare un dialogo costruttivo con i nostri lettori possa costruire una comunità di appassionati, permettere di approfondire i temi trattati e arricchire tutti. Per questo motivo abbiamo attivato la sezione “commenti”.
Commentare un articolo è un'opportunità per partecipare alla conversazione pubblica e condividere le proprie opinioni. Partecipa anche tu alla discussione!
I commenti saranno moderati dalla redazione per assicurare che siano pertinenti, rispettosi e in linea con le nostre linee guida.
Crediamo fermamente che creare un dialogo costruttivo con i nostri lettori possa costruire una comunità di appassionati, permettere di approfondire i temi trattati e arricchire tutti. Per questo motivo abbiamo attivato la sezione “commenti”.
Commentare un articolo è un'opportunità per partecipare alla conversazione pubblica e condividere le proprie opinioni. Partecipa anche tu alla discussione!
I commenti saranno moderati dalla redazione per assicurare che siano pertinenti, rispettosi e in linea con le nostre linee guida.